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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Protezione delle scale .

``La disciplina di cui all'art. 69 D.P.R. n. 164/1956, recepita in termini di continuità normativa all'art. 147 D.Lgs. n. 81/2008, trova applicazione `fino alla posa in opera delle ringhiere'; il che significa che la norma richiamata impone l'installazione di protezioni e parapetti, fino a che dette opere provvisionali non risultino inutili, per la presenza di ringhiere installate definitivamente. Con la precisazione che in nessun caso il lavoro può svolgersi senza le cautele prescritte ed il fatto che la norma citata si riferisca alle scale in costruzione implica che essa non può dirsi conclusa finché non è stabilmente e definitivamente apposta la ringhiera di protezione. Nel caso di specie, nel capannone non erano ancora state installate le ringhiere; conseguentemente sussisteva la violazione del disposto di cui all'art. 69, D.P.R. n. 164/1956, stante la mancata predisposizione dei parapetti o di altre protezioni, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale''.

Per un infortunio occorso a un subappaltatore, il responsabile di un cantiere fu condannato a titolo di lesione personale colposa, in quanto l'infortunato, «salito al terzo piano dello stabile m costruzione per salutare un amico, nel discendere di corsa le scale, avendo probabilmente inciampato su dei cavi elettrici, era caduto ed aveva urtato il parapetto posto a protezione di un'apertura sita in corrispondenza del pianerottolo esistente alla base di una rampa di scale interne in fase di costruzione»: «la protezione, costituita da due tavole di legno inchiodate alla muratura esterna, non avevano retto, per cui il l'infortunato era precipitato nel vuoto». All'imputato si addebitò la violazione dell'art. 69 D.P.R. n. 164/1956 (ora art. 147, D.Lgs. n. 81/2008): «le protezioni predisposte erano del tutto inadeguate, sia perché le tavole che costituivano il parapetto non presentavano alcuna solidità, in quanto inchiodate sul lato esterno della muratura di guisa che non assicuravano adeguata resistenza ad una spinta proveniente dall'interno, sia per l'assenza di tavole fermapiedi». La Sez. IV rileva che, «ove anche volesse richiamarsi, aderendo alla tesi dell'imputato, la fattispecie dell'art. 68 dello stesso D.P.R.(che riguarda le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro), piuttosto che quella di cui all'art. 69, non meno evidente sarebbe la responsabilità dell'imputato, posto che anche detta norma impone la realizzazione di protezioni altrettanto solide, costituite da parapetti e tavole fermapiede idonee ad evitare la caduta di persone».

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