1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l`adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
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e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del Titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Piano di montaggio e sorveglianza di preposto formato .
Il presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l., ritenuta impresa affidataria, fu condannato per l'infortunio occorso al dipendente di una ditta subappaltatrice, per colpa consistita ``nella violazione dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 per non avere verificato le condizioni dei lavori affidati e realizzati dalla ditta subappaltatrice in applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, e, in particolare, per non aver verificato che la realizzazione del ponteggio avvenisse in conformità delle disposizioni del PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi), nonostante il coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori, all'esito dei sopralluoghi effettuati sul cantiere, avesse in più occasioni invitato la ditta affidataria al rispetto delle prescrizioni volte a prevenire i rischi di caduta dall'alto e a ripristinare le delle prescrizioni volte a prevenire i rischi di caduta dall'alto e a ripristinare le necessarie protezioni''. La Sez. IV conferma la condanna dell'imputato. Osserva che ``verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento significa che l'imputato, nell'affidare i lavori alla ditta subappaltatrice, doveva verificare, in primo luogo, che quest'ultima avesse una struttura operativa idonea a eseguire, in condizioni di sicurezza, quelle operazioni oggetto del subappalto'', e che, ``se questa verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza (e non limitandosi alla mera acquisizione cartacea di documenti che appaiono formati più per burocratico e formale ossequio alle leggi che per autentica sollecitudine per il tema della sicurezza sul lavoro) ci si sarebbe immediatamente avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi che, come richiesto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, era stato redatto dall'impresa subappaltatrice, contemplava la presenza di un solo addetto abilitato a montare e smontare il ponteggio e dunque di una forza lavoro assolutamente inadeguata alla bisogna''. Rileva che la precisa e cogente disposizione data dall'art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2008 secondo la quale tutti gli addetti ai ponteggi devono essere muniti di apposito attestato di formazione fosse assolutamente ignorata dall'impresa affidataria, che ``questa evidente sottovalutazione della portata e dello scopo di quella norma sulla sicurezza fosse propria non del solo capocantiere, ma dell'intera struttura dirigenziale dell'impresa affidataria, e quindi anche del suo legale rappresentante'', e che ``solo ignorando questa norma, l'impresa affidataria avrebbe potuto ritenere soddisfacente e rispondente ai criteri di sicurezza peraltro evocati dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento un Pi.M.U.S. che prevedeva un solo addetto abilitato alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi''. La conclusione è che ``il datore di lavoro dell'impresa affidataria non verificò adeguatamente le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, così contravvenendo al preciso obbligo previsto dalla norma sopra richiamata, obbligo cui peraltro poteva adempiere senza la necessità di una presenza costante sul posto''. (V. anche Cass. 8 marzo 2018, n. 10544; Cass. 3 ottobre 2016, n. 41129 e Cass. 23 settembre 2016, n. 39483).
Il datore di lavoro di un'impresa esecutrice - condannato «perché ometteva di redigere, a mezzo di soggetto competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità di un ponteggio realizzato e perché ometteva di sottoporre a formazione adeguata e mirata il preposto e i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, commi 1 e 6, in relazione all'art. 159, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008)» - deduce che «i piani di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi erano stati redatti ed erano composti da una parte specificamente progettuale e da un'altra, più marcatamente informativa prescrittiva, rappresentata dai libretti contenenti le norme di sicurezza relative all'utilizzo dei ponteggi». La Sez. III respinge tale doglianza: «I piani presenti in cantiere non corrispondevano ai ponteggi effettivamente in uso presso l'area di lavorazione. Inoltre, in uno dei due, era indicata la partecipazione di un solo operaio alla fase di montaggio, mentre la legge prevede la presenza obbligatoria di due soggetti; nell'altro dei piani, relativo alla seconda unità immobiliare in costruzione, la funzione di preposto era assegnata ad un soggetto che non aveva mai partecipato a corsi di formazione mirati». (V. anche Cass. 23 novembre 2012, n. 45831).
L’Interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, avente per oggetto “i requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi”, precisa che “per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”. Per un riferimento all’art. 136 D.Lgs. n. 81/2008 v. Cass. pen. 20 luglio 2023 n. 31503, sub art. 127, paragrafo 1.