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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente Sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Continuità con il D.P.R. n. 164/1956 .

``L'art. 131 D.Lgs. n. 81/2008 impone al fabbricante, per ciascun tipo di ponteggio, di richiedere al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'apposita autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati tutti gli elementi indicati nel successivo art. 132 del medesimo decreto. La questione riguardante la non vigenza del cd. T.U.S.L. nell'epoca in cui la tavola fu fornita dal fabbricante non è influente sulla esistenza della violazione in quanto, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, la disposizione riguardante l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego di tali componenti era contenuta nell'art. 30 D.P.R. n. 164/1956 che riproduceva nei medesimi termini l'attuale art. 131 D.Lgs. n. 81/2008. Vi è quindi una continuità normativa tra l'abrogata previsione e la corrispondente disposizione attualmente contemplata nell'art. 131 D.Lgs. n. 81/2008. Ne deriva che la problematica riguardante la individuazione del momento preciso in cui fu commercializzata la tavola metallica impiegata nell'allestimento del ponteggio, al fine di escludere la condotta contestata e la violazione della norma richiamata, non ha ragion d'essere. La non conformità delle caratteristiche costruttive della tavola al contenuto dell'autorizzazione ha determinato la violazione dell'art. 131 D.Lgs. n. 81/2008''.

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