1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.69
Per un riferimento all’art. 128 D.Lgs. n. 81/2008 v. Cass. pen. 20 luglio 2023 n. 31503, sub art. 127, paragrafo 1.
Note a piè di pagina
69
Comma così modificato dall'art. 79, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.