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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Ponti a sbalzo .

Un socio lavoratore, salito a circa 7 metri di altezza dal suolo su un ponteggio, realizzato a sbalzo e privo di sottoponte, precipitava a terra per il cedimento del pianale metallico sul quale si trovava, dovuta alla rottura dei punti di saldatura che ne costituivano il collegamento tra l’elemento di tesata e la porzione di calpestio. La Sez. IV conferma la condanna della legale rappresentante della s.r.l.: “Il ponteggio non presentava nessuna delle caratteristiche indicate al comma 2 dell’art. 128 del D.Lgs. n. 81/2008, sicché sarebbe stata opportuna la costruzione di un apposito sottoponte. Vero è in imputazione, sulla base di un termine meramente descrittivo adoperato dall’U.P.G., si era fatto riferimento ad un ponteggio realizzato ‘a sbalzo’, ma tale dicitura era stata utilizzata esclusivamente per indicare un allargamento anomalo dell’ultimo piano dello stesso, peraltro neanche previsto nel PI.M.U.S. Tale indicazione non deve, dunque, essere confusa con la definizione tecnica di ‘ponte a sbalzo’, indicata dal D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento ad una struttura non poggiante a terra. Nel caso di specie, al contrario, le impalcature erano state realizzate con tubi e giunti che partivano da terra e, in più, la predisposizione di un ponteggio a sbalzo non era stata neanche progettata né autorizzata. Al riguardo, il Consulente tecnico del P.M. aveva anche rilevato la difformità della struttura in questione rispetto al PI.M.U.S., con violazione, da parte del datore di lavoro, dell’art. 136 D.Lgs. n. 81/2008; nonché la testimonianza del coordinatore della sicurezza del cantiere, il quale aveva segnalato la presenza di alcuni ponteggi privi di protezione, tra i quali quello ove è occorso l’incidente, senza tuttavia sapere se in seguito fossero stati messi in sicurezza”.

``Quanto all'art. 127 D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla necessità di un progetto specifico ed idoneo per i cantieri in cui i ponti a sbalzo vengano utilizzati, è indiscussa la mancanza di un progetto specifico per il cantiere luogo del sinistro nonché la non totale adattabilità del progetto a sua volta redatto per un diverso viadotto. Doveva tenersi conto del fatto che le lavorazioni sul viadotto interessato dall'infortunio dovevano svolgersi su pile aventi differenti altezze e posizioni. L'inesistenza di un progetto specifico aveva certamente concorso a determinare la assoluta assenza di formazione idonea in capo al personale addetto alle lavorazioni. L'imputato espressamente ammette che la misura del viadotto interessato era differente rispetto all'altro viadotto, il che implicava la necessità di `aggiungere un pezzo di passerella', con ciò riconoscendo, per l'appunto, che mancava del tutto un apposito progetto riguardante il viadotto luogo del sinistro''.

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