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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

    2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

    3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

    4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.68

    5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

    6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Modalità di ancoraggio del ponteggio .

    ``Il datore di lavoro anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dall'art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese; la tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro (artt. 2087 c.c.) deriva all'imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni (art. 15 D.Lgs. n. 81/2008, richiamato dal successivo art. 95, a mente del quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici curano anche la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità, ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera''. L'art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2008, descrive in termini oggettivi le caratteristiche tecniche che deve possedere un ponteggio per poter essere utilizzato in sicurezza, a prescindere da chi lo abbia allestito. Sicché il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato risponde del reato previsto dall'art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008. È la presenza dei propri lavoratori dipendenti sul luogo di lavoro e per il disimpegno delle prestazioni lavorative a fondare la autonoma responsabilità del datore di lavoro, concorrente con quella di chi ha allestito il ponteggio. Non è corretto, quantomeno in termini assoluti e perentori, sostenere che le disposizioni di cui all'art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2005 si applicano solo all'impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l'impresa affidataria sulla quale permane l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall'art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008. Non ha perciò pregio giuridico l'eccezione secondo la quale la responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori affidati in subappalto era stata trasferita all'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 17 del contratto di subappalto''.

    ``La disposizione dell'art. 125, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 - come già prima quella dell'abrogato art. 20, comma 6, D.P.R. n. 164/1956 -, stabilisce una regola tecnica con cui si indicano le modalità topologiche di ancoraggio del ponteggio alla facciata, indicando che il minimo normativamente (e tecnicamente) richiesto per garantire l'efficace ancoraggio del ponteggio alla costruzione è l'ancoraggio `almeno' in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia; ne consegue che al giudice non è precluso valutare le modalità tecniche di raccordo tra ponteggio e facciata dell'edificio, trattandosi di profilo sicuramente rientrante nel campo di applicazione della norma in oggetto, la quale si limita a descrivere solo i requisiti minimi (`almeno') perché un ancoraggio del ponteggio alla costruzione possa ritenersi efficace''.

    Note a piè di pagina
    68
    Comma sostituito dall'art. 78, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma sostituito dall'art. 78, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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