1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.65
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Scavi .
L'art. 119, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, erede dell'art. 13, comma 1, primo periodo, dell'abrogato D.P.R. n. 164/1956, stabilisce che «nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno» (per alcuni precedenti in merito v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con il D.Lgs. n. 106/2009, seconda ed., Milano, 2009, sub art. 119, paragrafo 1, 674; nonché Cass. 9 agosto 2022 n. 30810; Cass. 8 giugno 2021, n. 22265 e Cass. 20 gennaio 2021, n. 2286).
``Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 81/2008, nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. La `sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti', richiesta dalla citata norma ai fini dell'esclusione dell'obbligo di applicare armature di sostegno nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1,50, va in particolare intesa nel senso per cui la consistenza del terreno dev'essere tale da far ritenere insussistente qualunque pericolo, anche remoto, di franamento o cedimento delle pareti, da valutarsi ex ante, cioè riportandosi al momento dell'effettuazione dello scavo e tenendo presenti tutte le circostanze concretamente conosciute o conoscibili dall'agente che possano in qualsiasi modo contribuire a compromettere la stabilità del terreno anche nel corso del lavoro (nella specie, la perdita di liquidi dalla rete fognaria oggetto di intervento manutentivo richiedente l'esecuzione del fosso in oggetto). Lo scavo superiore a m 1,50, peraltro, impone la detta verifica della consistenza del terreno onde valutare la necessità di applicare armature di sostegno non al termine ma, secondo la lettera della legge, `man mano che procede lo scavo' stesso''.
Nell'art. 119, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, ``la lettera della legge non prevede l'obbligo della previa esecuzione di una perizia geologica per verificare la necessità di mettere in sicurezza uno scavo con altezza superiore a m. 1,50 ma esclude l'operatività della regola cautelare per scavi profondi fino a m. 1,50; ove lo scavo superi tale profondità, subentra la necessità di verificare la concreta stabilità del terreno. Tale stabilità è correlata non solo alla composizione geologica del terreno ma anche alla pendenza delle pareti. Data la previsione generale di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 81/2008, è dunque possibile l'esonero dalla predisposizione della cautela, sempre che lo scavo superi i m 1,50 di profondità, solo ove il terreno presenti garanzia di stabilità; quando, ad esempio, il terreno sia di natura rocciosa e comunque così coeso, da presentare una compattezza e consistenza non scalfibile, se non attraverso l'azione meccanica o, in alternativa, all'esito di una verifica di natura tecnica''. ``In merito all'apposizione di armature, è bene specificare quale sia il rischio che la norma asseritamente violata mira a prevenire, e per quale ragione l'art. 119 prescrive che le armature devono essere apposte `a mano a mano che lo scavo procede'''. In proposito, la Sez. IV sottolinea l'esigenza di non trascurare ``il rischio, che pure non è escluso dall'art. 119, che il franamento del terreno possa coinvolgere operai presenti, non all'interno ma, sul ciglio dello scavo. In tale ottica, la prova che il terreno offra garanzie di stabilità non può essere lasciata a valutazioni come quelle svolte dai giudici di merito, che hanno ragionato sulla scorta che nessun crollo, franamento o smottamento si fosse verificato in precedenza e che l'altra parete verticale dello scavo, rimasta non intaccata per diverso tempo, non avesse avuto cedimenti, dovendo invece essere affidata a valutazioni che diano conto della conformazione geologica del terreno, della pendenza delle pareti e di ogni altro dato tecnico utile a fornire un apporto scientifico al processo''. Inoltre, ``secondo il consulente tecnico del pubblico ministero, il crollo era ascrivibile, oltre che alla presenza di acqua, alla stessa conformazione del terreno, essendovi il rischio di frana quando si rinvengono tracce di un scavo preesistente e, nel caso concreto, lo scavo precedente era stato riempito con terreno `privo di scheletro calcareo e non coeso con gli altri strati' perché legato al riempimento dell'installazione dell'impianto idrico con solo terreno anziché con pietrame misto a terreno''. ``Tale profilo del fatto'' è ``da considerare dirimente alla luce della previsione normativa secondo la quale lo scavo superiore a m. 1,50 impone la verifica della consistenza del terreno onde valutare la necessità di applicare, non al termine ma secondo la lettera della legge `a mano a mano che procede lo scavo', armature di sostegno. Sul punto, la motivazione circa la consistenza del terreno risulta apodittica e contraddittoria. Se, da una parte, le considerazioni del consulente del pubblico ministero sono state disattese perché il lasso di tempo intercorso tra l'incidente e il conferimento dell'incarico aveva reso impossibile la verifica della consistenza del terreno, atteso che lo stato dei luoghi era stato modificato, d'altro canto le considerazioni dei consulenti della difesa sono state accreditate sul rilievo che la perdita idrica proveniente dall'acquedotto avesse inciso in modo `determinante', da intendersi `esclusivo', sulla coesione della parete interessata dall'infortunio, in tal modo escludendosi che prima dell'infortunio operasse l'obbligo imposto dalla regola cautelare dell'art. 119, comma 1. La contraddizione risulta evidente, laddove non è possibile identificare nella perdita d'acqua la causa esclusiva dell'evento nell'accreditare una tesi e, al contempo, rimarcare l'impossibilità di conoscere la situazione preesistente al verificarsi di essa nel disattendere la tesi opposta''.
``Dalla semplice lettura del testo dell'art. 119, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, emerge l'assenza dell'obbligo della previa esecuzione di una perizia geologica per verificare la necessità di mettere in sicurezza uno scavo con altezza superiore a m. 1,50. La disposizione introduce una regola molto ampia, non collegata unicamente alla composizione (geologica) del terreno, ma alla sua stabilità concreta, che deve essere valutata dall'appaltatore volta per volta, in relazione alle condizioni del lavoro da svolgere ed alla pendenza delle pareti di scavo, essendo il medesimo certamente più pericoloso quanto più profondo e verticale rispetto alla sua base. Tanto è vero che il legislatore indica la massima altezza consentita m. 1,50 al di sotto della quale l'apposizione del sostegno-armatura non è obbligatorio''. Quanto, poi, all'applicabilità della norma per il caso in cui la vittima del sinistro non sia un lavoratore, ma un terzo, ``non può esservi dubbio suf fatto che la norma cautelare di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 81/2008, regolando il rischio di crollo di uno scavo, miri alla prevenzione degli eventi dannosi che da quello possano derivare, definendo l'obbligo prevenzionale in relazione alla fonte del pericolo e non alla qualità del soggetto esposto''. ``L'art. 119 stabilisce l'obbligo di provvedere all'armatura `man mano che lo scavo procede' e ciò per evitare che uno scollamento temporale fra l'attività e la protezione dai suoi possibili effetti, quali, appunto, il crollo della parete di trincea. A fronte di ciò, nondimeno, l'essersi la persona offesa, disubbidendo al divieto appena impartito dall'imputato, calata all'interno dello scavo e l'avere rimosso il pannello di legno apposto per trattenere la terra, seppure costituisce evidente concausa del sinistro, non interrompe il nesso di causalità fra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, posto che l'armatura dello scavo, correttamente eseguita, avrebbe evitato il rovinoso epilogo. Mentre la condotta, anch'essa indubbiamente colposa della persona offesa, non avrebbe inevitabilmente prodotto l'evento, in presenza dell'osservanza scrupolosa delle regole di cautela destinate ad evitarlo''.
``Può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti e preposti, in caso d'infortunio per omesso approntamento delle armature di sostegno dello scavo, solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne del terreno non preventivamente riconoscibili e verificabili nemmeno da tecnico specializzato richiesto della sua consulenza''.