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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Mostra tutte le note

    1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:62

    a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

    b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

    c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

    2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.63

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Lavori in prossimità di parti attive .

    L'art. 11, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 stabiliva che «non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta a evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse». Nel riprendere e potenziare questa basilare norma di sicurezza, l'art. 117, D.Lgs. n. 81/2008, «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83», individua tra le precauzioni da rispettare quella di «tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza», da intendersi quale distanza «tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti», «e comunque non inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche». Peraltro, l'art. 83, D.Lgs. n. 81/2008 prevede, al comma 1, che «non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi», e, al comma 2, che «si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche». A sua volta, la tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 81/2008 specifica le «distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche». In questo rinnovato quadro normativo, si segnalano alcune utili indicazioni giurisprudenziali:

    Il dipendente di una s.r.l. appaltatrice, in qualità di dirigente o preposto di fatto, è condannato per l’infortunio occorso a due lavoratori, dipendenti l’uno della stessa s.r.l. e il secondo di altra s.r.l., “attinti da una scarica elettrica nel mentre movimentavano vetrate di rilevanti dimensioni da posizionare sul tetto dell’abitazione del committente per la realizzazione di un lucernario. La Sez. IV precisa: “L’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 richiamate (art. 83 in relazione alle previsioni della tabella I dell’allegato IX, che impone di mantenere determinate distanze in rapporto al voltaggio; art. 117, comma 1, che, fermi restando gli obblighi di cui all’art. 83, in circostanze tali da non far ritenere esistente adeguata protezione, impone la disattivazione temporanea della linea elettrica per tutta la durata dei lavori) avrebbe certamente scongiurato l’evento, essendo tali norme deputate a prevenire lo specifico rischio concretizzatosi”.

    La datrice di lavoro era a conoscenza che il lavoratore infortunato era chiamato a operare in prossimità di cavi elettrici, avendone chiesto la rimozione o spostamento. Commenta la Sez. Fer.: ``Un'eventuale incuria dell'Enel o della Telecom non esclude la responsabilità. Si tratta di circostanza che avrebbe vieppiù dovuto indurre l'imputata ad evitare qualsiasi attività idonea a far interagire i dipendenti con l'area interessata dai cavi menzionati ed il suo non averlo fatto non può che integrare la sussistenza a suo carico di profili di colpa sia specifica sia generica. L'art. 117 D.Lgs. n. 81/2008 - proprio a proposito di cantieri in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette - impone una serie di cautele (mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza - per quel che qui interessa - le persone a una distanza di sicurezza tale da non consentire contatti diretti o scariche pericolose), allo specifico fine di tutelare la sicurezza del lavoratore''.

    ``Mentre erano in corso le operazioni di smontaggio di una insegna luminosa presso un bar braceria con l'impiego di un cestello montato sul braccio di una gru, il cestello in questione, manovrato da un lavoratore dipendente, entrava in contatto con i cavi metallici non rivestiti della soprastante linea elettrica a 20.000 volt; da tale manovra seguiva la folgorazione del lavoratore con successive gravi complicazioni che comportavano il decesso dello stesso. Il datore di lavoro fu condannato per avere omesso di vigilare sull'esecuzione dei lavori e di valutare i rischi connessi all'impiego del cestello in presenza della linea ad alta tensione, in violazione dell'art. 117 D.Lgs. n. 81/2008. La posizione di garanzia ricoperta dal datore di lavoro della vittima gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse ad eliminare il rischio di accidentali contatti con i conduttori della linea elettrica, consentendo l'utilizzo di un cestello in prossimità di una linea elettrica senza l'adozione delle precauzioni indicate dall'art. 117 D.Lgs. n. 81/2008, anche in via alternativa (in particolare, nel caso in esame, il rispetto della distanza di sicurezza dal cavo elettrico). il datore di lavoro deve allestire le misure di sicurezza, deve informare e formare il lavoratore in relazione alla normativa antinfortunistica, ma deve anche controllare l'osservanza da parte del lavoratore della normativa antinfortunistica.

    Ciò dovendolo desumere dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, laddove pone a carico del datore di lavoro non il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli, diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione; ma dovendolo desumere soprattutto dalla norma generale di cui all'articolo 2087 del codice civile, la quale dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro''.

    ``Per i lavori in vicinanza di linee elettriche è necessario adottare procedure di sicurezza specifiche. I riferimenti legislativi sono gli artt. 83 e 117 D.Lgs. n. 81/2008 (oggi anche il punto 6.4.4 della EN 50110-1:2013 e il punto 6.4.4 della CEI 11-27:2014, IV Ed). L'avvicinamento alle linee elettriche aeree può causare infortuni, anche senza contatto, specie per quei lavoratori che utilizzano mezzi e/o attrezzature con parti che possono avvicinarsi alle linee, come ad esempio gli operatori edili che lavorano in cantieri prossimi alle stesse ovvero che utilizzano carrelli elevatori, betoniere con bracci articolati per il calcestruzzo o autogrù. L'art. 83 del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive e che non possono essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui all'Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. L'art 117 del D.Lgs. citato riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive nei cantieri e per tali lavori, ferme restando le disposizioni dell'art. 83 e le norme tecniche, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed attrezzature a distanza di sicurezza. Nel caso di specie, la piattaforma di lavoro elevabile montata su di un autocarro di proprietà di una s.a.s. e manovrata da dipendente della citata impresa, impiegata per il trasporto di materiali (putrelle) dal piano strada al secondo piano di uno stabile, ove erano in corso lavori di ristrutturazione di un appartamento, era posta `nelle immediate vicinanze e comunque nel raggio di azione della stessa, ad una distanza inferiore ai tre metri rispetto ai cavi elettrici di alimentazione dell'illuminazione pubblica, posta su filo al centro della carreggiata. La distanza di sicurezza non deve permettere contatti diretti o scariche pericolose per le persone, tenendo conto del tipo di lavoro (non elettrico), delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e dunque nella fattispecie in esame non poteva essere inferiore ai limiti dell'Allegato IX (non meno di metri 3), e comunque nessuna delle sopra indicate precauzioni risulta essere stata rispettata dall'imputato. La difesa dell'imputato insiste nel sostenere la liceità della condotta posta in essere in quanto la distanza di sicurezza si applica soltanto alle linee elettriche costituite da conduttori nudi e non a quelli protetti. Il tenore letterale delle norme in questione induce tuttavia a ritenere ancora valida l'interpretazione secondo cui quando si tratta di linee elettriche l'espressione riguarda ogni linea elettrica, a prescindere dalle modalità e caratteristiche della medesima, con l'evidente scopo di introdurre una garanzia più `rigida' nei confronti di questa particolare forma di pericolo, in modo tale sottraendola nelle fattispecie concrete al rischio di interpretazioni più o meno soggettive (Sez. IV, n. 48573 del 18 dicembre 2009 [riportata più avanti], sia pure con riferimento all'art. 11 D.P.R. n. 164/1956'').

    Note a piè di pagina
    62
    Alinea così modificato dall'art. 73, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Alinea così modificato dall'art. 73, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    63
    Comma così modificato dall'art. 73, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 73, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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