1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Formazione adeguata .
Il titolare di una s.r.l. risponde di omicidio colposo in danno del fratello. ``Quest'ultimo stava eseguendo lavori di messa in sicurezza di una parete rocciosa attraverso fissaggio di reti, quando decideva di calarsi verso il basso mediante lo scorrimento della doppia corda; la corda finiva e, in mancanza di un dispositivo di blocco (nodo di fine corsa o similare), il lavoratore cadeva all'indietro verso valle impattando contro le rocce. Si è attribuita rilevanza eziologica alla mancanza del nodo di arresto e all'utilizzo di una corda troppo corta, nonché alla mancata formazione professionale del lavoratore, della quale il datore di lavoro è chiamato a rispondere. In base all'art. 116, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio''. La Sez. IV rileva: ``Assume rilievo causale nel prodursi dell'evento de quo la carenza di un'adeguata formazione del lavoratore, imputabile al datore di lavoro. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi e l'adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro''.
A seguito di un grave evento alluvionale, stante la presenza in un comune di stradine e fabbricati sottostanti a volumi rocciosi in condizioni di precario equilibrio, la Regione delibera l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'area individuando quale soggetto attuatore il settore provinciale del genio civile. Un dipendente dell'impresa appaltatrice addetto su un costone roccioso al trasporto e all'incenerimento degli arbusti tagliati, ``pur dotato di scarpe antinfortunistiche, di elmetto antiurto e di sistema anticaduta, per operare più agevolmente si liberava dal vincolo di aggancio dell'imbracatura, e, nella movimentazione degli arbusti, scivolava all'improvviso perdendo l'equilibrio e precipitava dal costone dopo un volo di circa 50 metri''. Addebito di colpa: l'infortunato, con la qualifica di manovale edile (e più precisamente di fabbro), non avrebbe dovuto essere adibito alle mansioni assegnategli, ``riservate esclusivamente a rocciatori di provata esperienza, in quanto i lavori venivano svolti su un costone roccioso impervio e contraddistinto da forti pendenze''. E ciò in linea con ``l'art. 116 D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'individuare precise prescrizioni in tema di lavoro, contempla il posizionamento di funi e, al comma 2, l'obbligo di fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare nella materia di procedure di salvataggio, con la precisazione che la formazione, di carattere teorico-pratico deve riguardare, tra l'altro, l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari, l'addestramento specifico sia su strutture naturali sia su manufatti, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione, i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione''.