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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:59

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

2.60

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.61

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Protezioni contro le cadute dall'alto .

``L'imputato non aveva solo omesso di verificare l'effettivo uso degli strumenti di protezione da parte degli operai, ma aveva omesso anche di fornire tali strumenti, essendosi limitato a dotare gli operai di cinture di sicurezza, del tutto inutili per il lavoro che questi dovevano svolgere, in mancanza di punti vita ai quali agganciare le cinture sul tetto''.

Note a piè di pagina
59
Comma così modificato dall'art. 72, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
60
Comma abrogato dall'art. 72, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
61
Comma così modificato dall'art. 72, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Fine capitolo
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