1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:59
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2.60
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.61
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Protezioni contro le cadute dall'alto .
``L'imputato non aveva solo omesso di verificare l'effettivo uso degli strumenti di protezione da parte degli operai, ma aveva omesso anche di fornire tali strumenti, essendosi limitato a dotare gli operai di cinture di sicurezza, del tutto inutili per il lavoro che questi dovevano svolgere, in mancanza di punti vita ai quali agganciare le cinture sul tetto''.