1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Solidità e robustezza delle opere provvisionali .
``Il cedimento della struttura di protezione che non ha quantomeno impedito la rovinosa caduta al suolo del lavoratore è conseguenza diretta ed immediata della oggettiva assenza delle necessarie caratteristiche di solidità e di robustezza. La predetta struttura, costituita da un parapetto a protezione del bordo esterno del solaio, risultava realizzata con travi di legno appoggiate longitudinalmente su alcuni pilastrini metallici posti tra loro ad una distanza di oltre tre metri superiore a quella massima prescritta di m. 1,8 sì da ridurre sensibilmente la solidità e resistenza in caso di impatto. Inoltre le travi non erano adeguate, presentando numerosi punti di fragilità con crepe che ne riducevano fortemente la solidità e tenuta complessiva. Si è così correttamente riscontrata la violazione delle regole cautelari di cui agli artt. 112, 148 e 159 del D.Lgs. n. 81/2008 che impongono sia l'allestimento di tutte le opere provvisionali con ``buon materiale e a regola d'arte'' al fine di prevenire le possibili cadute accidentali al suolo dei lavoratori che l'obbligo di verifica della staticità di esse. Ed ancora, è esclusa la sussistenza di cause sopravvenute idonee ad escludere il nesso causale tra la condotta tenuta dal datore di lavoro e l'evento lesivo, risultando peraltro indimostrati sia l'asserito malessere dell'infortunato, avviato al lavoro senza il giudizio di idoneità sanitaria, che il dedotto comportamento imprudente addebitato al predetto''.
``Costituisce specifico obbligo del datore di lavoro quello di far sì che le opere provvisionali vengano allestite con buon materiale ed a regola d'arte. Inoltre, è necessario che, sino a che l'opera provvisionale sia presente nel cantiere, essa sia conservata in efficienza, in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti anche nel caso di uso al di fuori della fase lavorativa in un dato momento attiva e, persino, nel caso di utilizzo improprio. Né può valere a difesa dell'imputato la circostanza di essere subentrato nella gestione facendo ragionevolmente affidamento sull'idoneità delle strutture. L'imputato, sul quale gravava direttamente l'obbligo di controllare che le opere provvisionali risultassero idonee e sicure in quanto datore di lavoro, non poteva fare legittimo affidamento sull'operato di quanti lo avevano preceduto nella stessa posizione, trattandosi di due obblighi autonomi e distinti''.