1. Le norme del presente Capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente Capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente Capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Campo di applicazione .
In una s.p.a. esercente l'attività di estrazione dell'olio dalle sanse e utilizzo dei sottoprodotti dell'olio per la produzione di energia elettrica, due lavoratori intenti a svolgere lavori di sostituzione dei filtri di scambio collocati sulla torre di raffreddamento dell'acqua, realizzata in cemento armato, precipitano al suolo a seguito del cedimento strutturale di tre dei dieci paletti in cemento armato che, a sua volta, aveva provocato non solo la caduta dall'alto dei lavoratori, ma anche delle tavole e dei pacchi di scambio sugli stessi allocati. A sua discolpa, il vicepresidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. deduce l'applicabilità dell'art. 105 D.Lgs. n. 81/2008 alle sole attività edilizie in senso stretto. La Sez. IV non è d'accordo: ``Secondo le previsioni dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, le norme in questione si applicano non solo alle demolizioni, ma alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, sempre secondo la norma citata, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa''.