1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Trasmissione del POS al coordinatore da parte dell'impresa affidataria .
Ipotesi in cui il lavoratore infortunato precipita dal tetto al piano sottostante nell'ambito di un'attività edificatoria integralmente subappaltata all'impresa datrice di lavoro da altra impresa ``che non ha operato nel cantiere''. Se ne desume che ``non v'era alcuna necessità di effettuare il doppio passaggio previsto dall'art. 101 D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale il POS dell'impresa sub-affidataria deve essere trasmesso alla ditta affidataria e da questa al coordinatore per l'esecuzione dei lavori allorquando vi siano nuovi lavori subappaltati''.
``L'impresa affidataria, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008) e che prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza (POS) all'impresa affidataria (comma 3)''.
Il legale rappresentante di una s.r.l. appaltatrice di taluni lavori venne dichiarato colpevole della contravvenzione di cui all'art. 97, comma 3, lettera b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per ``non aver trasmesso al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano operativo della sicurezza di una s.r.l., cui l'altra aveva affidato parte delle opere in subappalto''. La Sez. III annulla la condanna con trasmissione degli atti all'Ispettorato del lavoro per l'irrogazione della sanzione amministrativa: ``L'art. 97, D.Lgs. n. 81/2008 prevede numerosi obblighi che il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve adempiere per il caso in cui l'esecuzione delle opere sia poi affidata ad una pluralità di imprese, anche se operative sul cantiere in modo non contemporaneo; ipotesi che, peraltro, impone al committente, ovvero al responsabile dei lavori, anche di designare il coordinatore per la progettazione, nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del precedente art. 90, commi 3 e 4. Orbene, tra gli obblighi di cui al citato art. 97, vi è quello di `verifica(re) la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione'; condotta di natura contravvenzionale, sanzionata dall'art. 159, comma 2, lettera c), decreto in esame, e contestata all'odierno ricorrente. Una disposizione (apparentemente) analoga è poi contenuta nell'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, a mente del quale `prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione'; condotta sanzionata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettera d), decreto in oggetto, e riconosciuta in fatto all'odierno imputato. Orbene, ritiene la Corte che questa impostazione sia corretta, sì da imporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Premesso che l'imputato è stato ritenuto colpevole dell'omessa trasmissione del POS della subappaltatrice s.r.l. al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; ciò premesso, si osserva che l'art. 101 cit. costituisce solo apparentemente una ripetizione dell'art. 97, comma 3, lettera b), contestato, rispondendo invece ad una differente ratio, ben desumibile dalla rubrica della norma medesima e maggiormente palesata dal relativo trattamento sanzionatorio. Ed invero, la fattispecie di cui all'imputazione si concentra sull'obbligo - in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria - di `verificare' la congruenza dei piani operativi, prima di inviarli al coordinatore per la sicurezza; un obbligo di natura tecnica, quindi, di analisi, studio e controllo nel delicato ambito anti-infortunistico, paragonabile a quello di cui alla precedente lettera a), avente ad oggetto il coordinamento `degli interventi di cui agli artt. 95 e 96' (relativi, cioè, alle misure generali di tutela ed agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). Come poi confermato dalla lettera del successivo comma 3-ter del medesimo art. 97, per la quale `per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione'; e come poi, ulteriormente, confermato dalla natura penale della relativa violazione. A questo obbligo eminentemente tecnico segue, poi, sempre nella previsione dell'art. 97, comma 3, lettera b), un adempimento meramente materiale, quale la trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione; condotta che non richiede affatto competenze specifiche, ma risponde soltanto alla necessità che il professionista riceva de facto il documento e svolga, anche su di esso, la propria attività. Dal carattere `esecutivo' della disposizione deriva, quindi, che alla stessa non può certo riferirsi il citato comma 3-ter, che, richiamando la necessità di una `adeguata formazione', può esser ricondotto soltanto alle specifiche attività `valutative' e di `coordinamento' indicate nelle lettere a) e b); dal medesimo carattere, ancora, deriva che l'eventuale omissione del relativo obbligo non può esser punita ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettera c), apparendo diversamente palese l'irragionevolezza sanzionatoria di un sistema che pone sullo stesso livello il mancato adempimento di un obbligo valutativo altamente specialistico e quello avente ad oggetto una semplice trasmissione documentale. Per sanzionare la cui omissione, infatti, è stata prevista un'apposita norma, quale l'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. Questa, invero, può dirsi perfettamente speculare rispetto alla precedente, nella misura in cui, pur prevedendo anch'essa l'obbligo (in capo al titolare dell'impresa affidataria) sia di valutazione del POS che della sua trasmissione al coordinatore, ha ad oggetto esclusivo soltanto quest'ultima; come si desume da plurimi elementi. In primo luogo, la rubrica dell'art. 101, quale, per l'appunto, `Obblighi di trasmissione'. In secondo luogo, la verifica della congruenza del POS, posta come inciso nell'ambito della descrizione della condotta (`Previa verifica'), così come - si ribadisce, in modo speculare - la trasmissione del medesimo documento costituisce un inciso nell'ambito dell'art. 97, comma 3, lettera b) ("Prima della trasmissione dei suddetti piani''). Da ultimo, il trattamento sanzionatorio, qui previsto in termini amministrativi così come per gli altri, analoghi obblighi di cui al medesimo art. 101 e per quello ex art. 100, comma 4 (a mente del quale `I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori'); un trattamento, quindi, in linea con la natura meramente esecutiva degli obblighi in questione e tale da evidenziare - specie in rapporto ad altre disposizioni, compreso l'art. 97, comma 3, lettera b) - un grado di offesa al bene `sicurezza sul lavoro' molto più modesto. Tutto ciò premesso, l'imputato è stato condannato proprio con riguardo a questa condotta materiale, ovvero la mancata trasmissione del POS al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non anche per la mancata verifica della sua congruenza rispetto al proprio. Il tribunale, pertanto, ha errato, assegnando responsabilità penale per un fatto che non è previsto dalla legge come reato''.
V. anche Cass. 11 maggio 2017, n. 23120 sub art. 96, paragrafo 4.