1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.48
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.49
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.50
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Piano di sicurezza e proposte dell'impresa esecutrice - 2. PSC e lavori da eseguire con immediatezza - 3. Messa a disposizione degli RLS del PSC e del POS .
Circa i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento v. Cassazione penale, 30 giugno 2009, Bustini e altri; nonché i precedenti richiamati sub art. 91. Utile, altresì, leggere:
``Anche se l'art. 100, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 menziona una facoltà è da ritenere che il datore di lavoro che abbia individuato correttamente una misura che garantisce la sicurezza del lavoro non assicurata o meno assicurata dalle previsioni del PSC debba attivarsi per farla adottare, siccome richiesto dal dovere di diligenza del quale è gravato in qualità di gestore del rischio lavorativo''.
``Il PSC, documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 dev'essere rispettato dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dal coordinatore per l'esecuzione dell'opera; l'art. 100 facoltizza i datori di lavoro ad interloquire con il coordinatore per la progettazione ai fini di eventuali modifiche o integrazioni del PSC, per cui - se le prescrizioni del PSC fossero state da loro reputate non idonee ai fini della sicurezza - avrebbero dovuto prospettare al coordinatore le eventuali modifiche da introdurre in tal senso; cosa che non era stata fatta, per cui ogni considerazione svolta solo a posteriori, a fini difensivi, perdeva rilevanza in quanto si scontrava con il dovere di tutti i protagonisti dell'area di cantiere di rispettare le singole prescrizioni del PSC''.
Per un infortunio mortale subito da lavoratore di un'impresa appaltatrice, fu condannato - oltre che il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori - il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice. E costui, nel ricorrere per cassazione, sottolineò il proprio «ruolo di mero esecutore delle direttive indicate nel piano di coordinamento e sicurezza ed impartite dal direttore dei lavori». La Sez. IV ribatte, «dal punto di vista fattuale», che «vi fu una concreta ingerenza dell'appaltatore circa le modalità di esecuzione dei lavori, posto che lo stesso avvertì l'esigenza di formulare una riserva scritta a fronte delle direttive impartitegli dal operando coordinatore, operando scelte dirette (come, ad esempio, la rimozione delle puntellature), così dimostrando di non ritenersi `un mero esecutore'»; e, «dal punto di vista normativo», che «bisogna tener presente quanto previsto dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 494/1996 [ora art. 100, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008], secondo cui `l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza': disposizione, questa, che dà fondamento anche giuridico ad una elementare regola cautelare e di buon senso, in materia antinfortunistica, (per cui) nessun piano di sicurezza scritto in base ad una norma inerente alla sicurezza del cantiere può giustificare una serie di lavorazioni eseguite in totale spregio delle più elementari e scontate norme di sicurezza e del buon senso».
Nel disciplinare il piano di sicurezza e di coordinamento nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, l'art. 100, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce, al comma 6, che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione» (già il corrispondente art. 12, comma 6, dell'abrogato D.Lgs. n. 494/1996 prevedeva che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio»).
La Sez. III considera un'ipotesi in cui il legale rappresentante di una s.r.l. era stato condannato per più violazioni antinfortunistiche, in quanto aveva «realizzato il ponteggio destinato a consentire con procedura di `somma urgenza' i lavori, appaltati da un comune, per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico dal quale nei giorni precedenti erano caduti calcinacci e altro materiale».
A sua discolpa, l'imputato lamenta che «il ponteggio fu posizionato per fronteggiare una situazione di assoluta urgenza e quindi consegnato alla ditta appaltatrice, che ne divenne unica responsabile, al fine di eseguire immediati interventi che, invece, non furono eseguiti per mesi, fino a che la tromba d'aria che colpì la città dette causa al crollo del ponteggio». Osserva che «erroneamente il Tribunale ha operato una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza, mentre avrebbe dovuto considerare che l'urgenza di intervenire sull'edificio e di avviare le relative procedure sussisteva indipendentemente dall'iter successivo della procedura, condizionata dall'assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che erano stati richiesti», e come «il posizionamento del ponteggio fosse misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti del cornicione e delle tegole».
La Sez. III non è d'accordo. Premette che «la disciplina, richiamata dal ricorrente, che sovrintende le procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di `somma urgenza' trova fondamento tanto nella necessità di abbreviare, anche ad horas l'avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali». Prende atto che «il ragionamento del Tribunale che, valutata la distanza temporale tra l'avvio dell'installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l'esistenza dell'urgenza sarebbe certamente errato se si intendesse dedurne l'assenza di `somma urgenza', ma potrebbe trovare una propria logicità qualora si riferisca alla circostanza che la permanenza in sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e temporaneo della installazione e introduce il tema se sia necessaria l'adozione piena delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati». E ritiene che «sul punto la motivazione si rivela effettivamente carente».
Per un riferimento all'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 v., sub art. 101, al paragrafo 1, la sentenza Miceli.