1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;32
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;33
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici .
Condanna per più contravvenzioni di un subappaltatore di lavori in un cantiere edile: ``Quando in un cantiere edile diverse imprese assumano in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altri, esiste l'obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme, senza che possa riconoscersi un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi - anche se qualificati - circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori. Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l'attività di altre imprese e l'organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente. Ed invero, l'art. 95, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008 prevede che `i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori'. Il riferimento che la disposizione effettua alla `parte di competenza di ciascuno' non delimita l'obbligo di sicurezza circoscrivendolo al soggetto che ha allestito gli impianti durevoli predisposti in cantiere, ma vale a contestualizzare gli obblighi previsti dalla disposizione rispetto al concreto svolgimento delle attività svolte da ogni impresa, escludendo soltanto che possano imputarsi al datore di lavoro di un'impresa esecutrice inadempimenti ad obblighi di sicurezza che in alcun modo coinvolgano i lavori ad essa affidati ovvero i propri lavoratori dipendenti. Nel caso di specie, il subappalto assunto dall'impresa dell'imputato riguardava lo svolgimento di opere murarie e, in occasione del secondo sopralluogo, un dipendente dell'imputato stava operando sul tetto dell'edificio. Tutte le contestazioni mosse in imputazione - riferite alla sicurezza del ponteggio, dei luoghi e delle scale utilizzate per l'accesso alle solette dei piani superiori dell'edificio - inerivano, dunque, anche alla sicurezza del lavoratore dipendente della società amministrata dall'imputato, impiegato nel cantiere in mansioni che richiedevano l'utilizzo di quegli impianti. A norma dell'art. 95 D.Lgs. n. 81/2008, rientravano pertanto nella competenza dell'imputato la verifica e il controllo dei relativi dispositivi di sicurezza indipendentemente da chi avesse realizzato e allestito le opere provvisionali, sicché le contravvenzioni accertate nei sopralluoghi compiuti dall'autorità di vigilanza gli sono state correttamente addebitate''.