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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Precedente 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione
    Successivo 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
    Mostra tutte le note

    1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

    a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;26

    b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;27

    c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

    d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

    e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;28

    f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

    2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).29

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. La posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - 2. Omessa sospensione dei lavori - 3. Il crollo di Barletta: dal coordinatore al direttore dei lavori .

    Più che mai al centro dell'attenzione rimane un tema cruciale quale quello attinente agli obblighi di sicurezza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. Ad intraprendere una strada fino ad allora inedita fu:

    Nel corso dei lavori per la realizzazione di un lotto della variante di valico di un'autostrada appaltati da una società autostradale a una s.p.a., e in ispecie durante l'elevazione di una pila di un viadotto, i tre infortunati (due dipendenti dell'impresa appaltatrice, il terzo distaccato dalla sua ditta presso un'impresa subappaltatrice) precipitarono ``nel vuoto da un'altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall'errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio nel cono, una vite di dimensioni inferiori, sia di lunghezza che di diametro, a quelle prescritte''. Un quarto lavoratore rimase in bilico sulla pedana attigua a quella ceduta, accusando lesioni personali consistite in disturbo post-traumatico da stress. La colpa addebitata alla coordinatrice fu quella di aver violato l'art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, ``non verificando, durante la realizzazione della pila del viadotto, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle procedure di lavoro, in particolare non controllando l'effettiva realizzazione degli obblighi informativi e formativi da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che componevano la squadra addetta alla costruzione della pila''. Correttamente, l'estensore della sentenza qui segnalata si domanda se ``la verifica del corretto montaggio - e soprattutto dell'utilizzo di bullonature idonee - potesse essere controllo esigibile dalla coordinatrice'', se, quindi, sia consentito porre ``tra i compiti di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione anche, necessariamente, la verifica della corretta attuazione delle procedure di montaggio, che non potevano essere difformi da ciò che era previsto nelle istruzioni del fabbricante''. E altrettanto correttamente, e in linea con gli insegnamenti della Sez. IV, osserva che ``la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto'' (ancor più incisivamente, in Cass. n. 4987 dell'8 febbraio 2016, lo stesso estensore ha sottolineato ``l'esigenza di accertare se l'evento illecito costituisse un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, oppure se esso fosse riconducibile alla configurazione complessiva della lavorazione''; e ancor prima, Cass. n. 47283 del 17 novembre 2014, rilevò ``l'esigenza di accertare se l'evento illecito costituisse un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, oppure se esso fosse riconducibile alla configurazione complessiva della lavorazione''). Arduo è, invece, apprezzare la conformità al dettato dell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 (e ai relativi insegnamenti della Sez. IV) di altre proposizioni rinvenibili nella motivazione della presente decisione. Prime fra tutte, queste, ripetutamente ribadite: ``il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale'', e ``l'unica eccezione è costituita dalla previsione di cui all'art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui egli è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate''; ``in tutti gli altri casi estranei a tale ultima previsione normativa, da considerarsi di chiusura, l'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco''; ``la norma in questione delimit(a) l'area `ordinaria' di garanzia del coordinatore per l'esecuzione alle fasi in cui si concretizzi un rischio interferenziale'', ``fatto salvo che non ci si trovasse di fronte ad una situazione di quelle riconducibili alla lettera f) dell'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008''.

    Da più angoli visuali, questa analisi non convince. Da sempre, la Sez. IV aveva insegnato, anzitutto, che ``le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori'' (così, per tutte, Cass. 11 aprile 2016, n. 14470; Cass. 22 giugno 2015, n. 26289; v. pure, con specifico riguardo al ridimensionamento del rischio interferenziale, Cass. n. 13896 del 13 aprile 2012). Un insegnamento, del resto, imposto dalla lettera della legge: l'art. 92, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 chiama il coordinatore a verificare, con opportune azioni non solo di ``coordinamento'', ma anche di ``controllo'', ``l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro''. Né appare ragionevole contrapporre la lettera f) alla lettera a) dell'art. 92, comma 1, e, per giunta, trascurare le implicazioni della lettera e). In forza della lettera e), il coordinatore ``segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto''; e in base alla lettera f), ``sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate''. Ora, le ``disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1'' sono proprio le disposizioni che lavoratori autonomi e datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie debbono rispettare; e il ``pericolo grave e imminente'' inerisce alle ``singole lavorazioni'' svolte dalle ``imprese interessate''. Agevole è intendere che, in tanto il coordinatore è in grado di assolvere ai doveri di cui alle lettere e) ed f), in quanto a norma della lettera a) verifichi, con opportune azioni non solo di ``coordinamento'', ma anche di ``controllo'', ``l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro''. E agevole è intendere che la lettera a) non può non essere interpretata in stretta connessione con le lettere e) ed f): in linea, del resto, con quanto esplicitamente ha avuto occasione di affermare la Corte Suprema (v., ad es., Cass. n. 4987 dell'8 febbraio 2016, ove lo stesso estensore della sentenza qui segnalata osserva che ``le contestate omissioni, riferibili alle lettere a) e b) [attualmente trasfuse nell'art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008] sono pregiudiziali rispetto alla possibilità di compiere le attività indicate nella lettera e) della medesima norma''; nonché, ad es., Cass. n. 45009 del 2 dicembre 2011: ``l'eventuale adozione dei provvedimenti a valenza prettamente cautelare di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 494/1996 [e ora all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), D.Lgs. n. 81/2008] logicamente e necessariamente implica la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche''). Non sfugga, d'altra parte, la forzata, significativa insistenza della sentenza n. 27165 nell'asserire -anche qui in palese contrasto con la lettera della legge - che il ``pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato'' evocato dalla lettera f) sarebbe un pericolo ``evidentemente immediatamente percettibile'', e riguarderebbe ``violazioni così macroscopiche che vadano a ricadere nella ipotesi sub f) del citato art. 92 D.Lgs. n. 81/2008'', ovvero ``macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica''. Anche l'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato ai contenuti minimi dei piani di sicurezza, nella versione attualmente in vigore, sconfessa la soluzione propugnata dalla sentenza n. 27165. Basta leggere con la debita accuratezza l'intera Sez. 2, per rendersi conto che il PSC deve dettare prescrizioni sia per le lavorazioni in sé considerate, sia per le loro interferenze (v. punti 2.1.2., 2.2. e 2.3.) , e non è, quindi, conforme al tenore di questa Sez. 2 limitarsi a considerare rilevante il punto 2.3 (come avviene, ad es., nelle sentenze nn. 24915 del 30 giugno 2021, 14179 del 15 aprile 2021 e Cass. 17 marzo 2021, n. 10181). Che poi ``il campo della verifica circa la formazione ed informazione dei lavoratori delle varie aziende'' sia riducibile ``ad un aspetto prevalentemente formale'', è un ulteriore dato tutto da esplorare con ben altra ponderazione. La sentenza n. 27165 asserisce che ``il CSE ha il compito di verificare documentalmente che vi sia stata un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori, ma colui su cui grava l'onere di verificare - e la responsabilità - che tale formazione sia effettiva è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008'' (nonché, viene da aggiungere, ai sensi dell'art. 36, quanto all'informazione). È indubbia anche sotto questo profilo l'esigenza di distinguere tra ``accidente contingente'' e ``configurazione complessiva della lavorazione''. Ma esageratamente drastico è ridurre la vigilanza del coordinatore a una verifica meramente documentale (se non prevalentemente formale). Da leggere in ogni caso rimane:

    Corte di Giustizia europea, Sez. I - Sentenza del 25 luglio 2008, in causa C 504/06, Commissione CE c. Repubblica Italiana

    ``Al coordinatore in materia di sicurezza e di salute vengono attribuiti, ai sensi del- l'art. 5, lett. b) e c), della direttiva 92/57, obblighi specifici durante la progettazione dell'opera, quali la predisposizione di un piano di sicurezza e di salute o di un fascicolo specifico in relazione a eventuali lavori successivi. D'altra parte, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/57, al medesimo spetta, durante la realizzazione dell'o- pera, in particolare di assicurare l'effettivo rispetto da parte dei datori di lavoro dei loro obblighi nei confronti dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute nelle diverse fasi di progettazione e di realizzazione dell'opera''.

    Più che mai, quindi, si fa apprezzare, da ultimo:

    Nel caso di specie, il coordinatore era stato condannato per l'infortunio mortale occorso a un lavoratore intento a disarmare un solaio e caduto da un'impalcatura mancante di parapetti su un lato. A sua discolpa, sottolinea ``la mancanza della contestuale presenza di più imprese al momento dell'infortunio''. Ma la Sez. IV ribatte che ``si tratta di elemento ininfluente ai fini della ricorrenza della responsabilità del coordinatore''. E in termini quanto mai eloquenti spiega che ``la norma, nel definire il perimetro di intervento del coordinatore, non richiede la concomitante presenza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza''. Di qui una conclusione che si attendeva da tempo: ``la responsabilità del coordinatore e i suoi compiti di alta vigilanza non sono limitati al governo del solo rischio interferenziale, essendo tenuto al generale controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, indipendentemente dalla circostanza che, al momento dell'infortunio, si trovasse ad operare una sola impresa''.

    Di segno opposto:

    ``La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PSC''. (Conformi Cass. 14 settembre 2023 n. 37479; Cass. 18 aprile 2023 n. 16305).

    Fattispecie relativa a alla morte di un sub durante lavori di recupero di un relitto eseguiti a seguito del naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Nel confermare la condanna del coordinatore, la Sez. IV osserva: ``La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate''. (V., altresì, Cass. 4 marzo 2022 n. 7850).

    Un'ipotesi particolare è quella esaminata da:

    La Sez. IV prende le mosse dalla tesi per cui ``la funzione di alta vigilanza che grava su coordinatore per la sicurezza dei lavori riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale''. Prende, però atto che nel caso di specie la nomina del coordinatore è risultata poi non necessaria, ``poiché la originaria ipotesi di compresenza di più ditte impegnate nel cantiere non si è in concreto realizzata, essendovi la presenza di un'unica impresa'', e che ``l'imputato si è comportato in concreto come se vi fosse necessità del coordinatore, pur non essendovi compresenza di più imprese, prima redigendo un piano, che si assume generico, poi effettuando accessi e segnalando formalmente la necessità di corretto uso dei caschi'' - e si tratta di circostanze di fatto non contestate dal ricorrente - senza, tuttavia, approfondire le implicazioni, logiche e giuridiche, di tale ricognizione di un ruolo svolto ovvero di ruoli svolti ``di fatto''. E rileva che i magistrati di merito non si sono chiesti se l'imputato ``si sia, per così dire, `volontariamente accollato' la posizione di garanzia di coordinatore per la sicurezza, e, ``ove si risponda a tale domanda in senso affermativo'', non si sono interrogati ``circa le conseguenze che possano/debbano trarsi da tale `autoassunzione', tenendo a mente la distinzione tra coordinatore per la progettazione, ai sensi degli artt. 90, comma 3, e 91 D.Lgs. n. 81/2008, che ha essenzialmente il compito di redigere il PSC e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 90, comma 4, e 92 D.Lgs. n. 81/2008'', e che sono chiamati a precisare ``se ed eventualmente quale ruolo o quali ruoli abbia in concreto svolto l'agente, se cioè quello di coordinatore per la progettazione e/o quello di coordinatore per l'esecuzione''. Di qui l'annullamento con rinvio della condanna dell'imputato.

    Dove sembra sfuggire che l'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008 impone la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione ``nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea''. E in proposito Cass. 30 gennaio 2019 n. 4644 (sub art. 90, paragrafo 2) osserva: ``L'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008 àncora l'obbligo di nomina alla mera previsione e non alla verifica successiva che, di fatto, più imprese effettivamente lavorino'', e, pertanto, ``l'obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza sorgeva dunque, in capo al committente, già in dipendenza della previsione contrattuale, essendo la presenza di più imprese in cantiere eventualità contemplata dalle parti e calata in una specifica clausola contrattuale'', con la conseguenza che ``il fatto che poi alla previsione astratta sia seguita la realizzazione in concreto delta presenza effettiva di più imprese in cantiere è un quid pluris che nulla aggiunge al già esistente obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza'' e non senza contare che ``l'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 sancisce anche che la presenza può essere anche non contemporanea''.

    Pacifico è comunque che:

    ``Il controllo sul rispetto delle previsioni del P.S.C. non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. L'alta vigilanza, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, comma 1, lett. f). D.Lgs. n. 81/2008)''.

    ``I rischi connessi all'area e all'organizzazione del cantiere, in base ai punti 2.2.1. e 2.2.2. dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, gravano sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l'esecuzione delle opere, competendo al primo la loro individuazione, analisi e valutazione nel piano di sicurezza e coordinamento, e, al secondo, l'organizzazione del cantiere''.

    Infortunio subito da un lavoratore incaricato di provvedere ai lavori di muratura e ristrutturazione all'esterno di un fabbricato e caduto da un ponteggio privo delle prescritte protezioni. Condanna del datore di lavoro per violazione dell'art. 122 D.Lgs. n. 81/2008, ma anche del coordinatore per la sicurezza dei lavori. A sua discolpa, il coordinatore sostiene che ``la condotta richiesta, ossia l'ordine di sospensione dei lavori, non era esigibile in quanto l'infortunio si è verificato prima della scadenza del termine di cinque giorni da lui assegnato al datore di lavoro per adeguare il ponteggio alle previsioni del piano di sicurezza'', e rileva come non siano state spiegate ``le ragioni che hanno indotto a ritenere che la sospensione dei lavori sarebbe stata osservata, così svolgendo efficacia impeditiva dell'evento''. Ma la Sez. IV replica che ``l'ordine di sospensione non sarebbe dovuto intervenire allo scadere dei cinque giorni assegnati al datore di lavoro per adeguare il ponteggio alle previsioni del piano di sicurezza, ma avrebbe dovuto essere adottato immediatamente, sussistendo il grave pericolo previsto dall'art. 92 D.Lgs. n. 81/2008''. Quanto alla ``mancanza di prova dell'efficacia impeditiva della sospensione dei lavori'', premette che ``nel percorso causale che dall'omissione ascritta al primo garante conduce all'evento non è richiesta la prova che ciascuno dei successivi garanti si sarebbe attivato'', e che ``la causalità della colposa omissione dell'obbligo di impedire un evento non deriva esclusivamente dalla titolarità in capo al garante di poteri direttamente impeditivi dello specifico rischio concretizzatosi, potendosi anche affermare sulla base dell'omissione di meri poteri sollecitatori dell'agire altrui''. Con riguardo al caso di specie, considera ``indiscusso che l'imputato, pur avendo segnalato il pericolo, non abbia nella sua imminenza provveduto a disporre la sospensione dei lavori'', e ``trova, dunque, applicazione il principio secondo il quale, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra l'evento e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.''.

    ``La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori comporta l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. L'imputato si rese inadempiente a tale obbligo di vigilanza atteso che constatò l'esecuzione di lavori di sbancamento nei quali il fronte di scavo non presentava idonea inclinazione, ma non intervenne, e consentì che, in quello scavo, i dipendenti dell'impresa incaricata eseguissero lavori di carpenteria''.

    Questa sentenza di 144 pagine affronta il crollo di un edificio destinato a civile abitazione confinante con una porzione di immobile nel quale si stavano svolgendo in appalto lavori di demolizione, con decesso di più persone intente a lavorare nel laboratorio artigianale di maglieria al piano terreno dell'edificio crollato e della figlia del titolare, nonché con il ferimento di numerose altre persone. Di particolare rilievo sono le analisi concernenti il coordinatore e il direttore dei lavori designati dal committente in relazione ai reati di disastro colposo e di omicidio colposo plurimo.

    A) A proposito del coordinatore, la Sez. IV premette che l'imputato ``ha ricoperto, in relazione alle opere edilizie in questione, sia la qualifica di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione, ovvero di soggetto che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, è incaricato dal committente di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) contenente l'individuazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che quella di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE) cui compete di verificare l'applicazione delle disposizioni del predetto PSC e l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che deve essere redatto da ciascuna impresa presente sul cantiere''. Osserva che ``trattasi di incarichi che possono, in ipotesi, essere distinti e ricoperti da persone diverse ma che, nel caso in esame, l'imputato ha cumulato e che non si sovrappongono a quelle degli altri responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro ma ad essi si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori''. E precisa che ``il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile temporaneo o mobile è titolare di una posizione di garanzia che non può ritenersi esaurita nemmeno allorché siano terminate le opere edili in senso stretto in quanto lo stesso continua a rivestire un ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni che ordinariamente afferiscono ai cantieri per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera''. (Sul punto v. sub art. 89 il paragrafo 1).

    B) Con riguardo al direttore dei lavori nominato dal committente, la Sez. IV sostiene che, alla stregua di una ``ferma giurisprudenza di legittimità'', ``la sua funzione e la corrispondente assunzione di posizione di garanzia può avvenire anche di fatto'', e ``lo rende giuridicamente responsabile in caso di irregolare vigilanza sull'esecuzione di opere edilizie in quanto deve sovraintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Precisa, ``proprio a proposito della posizione del direttore dei lavori rispetto agli obblighi di prevenzione antinfortunistica'', che ``tale figura professionale è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico oppure scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto''. Rammenta che ``l'esonero di responsabilità di tale figura presuppone il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 29, comma 2, D.P.R. n. 380/2001'', e che ``la scadenza di validità del titolo edificatorio non fa venire meno la responsabilità del direttore dei lavori quando i lavori proseguano oltre tale limite temporale e questi non se ne dichiari ritualmente estraneo''. Ravvisa a carico del direttore dei lavori, ``in ragione della riconosciuta cooperazione colposa con gli appaltatori e con il committente, le aggravanti per la violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 150 e segg. D.Lgs. n. 81/2008 alla cui osservanza era tenuto in ragione della corrispondente posizione di garanzia di direttore dei lavori''. Ritiene, infatti, ``comprovata l'acquisita piena consapevolezza, da parte sua, della violazione da parte dei predetti coimputati delle norme antinfortunistiche previste negli artt. 150 e segg. del decreto legislativo n. 81/2008, ivi comprese quelle delle leges artis che regolano l'attività di demolizione nelle peculiari circostanze del caso nonché delle stesse prescrizioni che, in conformità a tale disciplina normativa, aveva provveduto personalmente ad impartire in ossequio a tale normativa e che se osservate, avrebbero impedito la realizzazione del crollo dell'edificio''. Aggiunge che, ``in ragione della sua qualifica di direttore dei lavori o, comunque, di garante di fatto, l'imputato avrebbe dovuto ordinare immediatamente la sospensione di qualsiasi attività nel cantiere e, comunque, dissociarsi dall'attività svolta dagli appaltatori''. (Circa la posizione di garanzia del direttore dei lavori in materia antinfortunistica v., peraltro, sub art. 89, al paragrafo 7).

    Note a piè di pagina
    25
    Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.
    Vedi, anche, l'art. 9, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.
    26
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    27
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    28
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    29
    Comma così modificato dall'art. 61, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Comma così modificato dall'art. 61, comma 2 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Fine capitolo