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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

    b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.21

    b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.22-23

    2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

    2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti Organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.24

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. La posizione di garanzia del coordinatore per la progettazione - 2. Forma e contenuti dell'incarico di coordinatore per la progettazione dei lavori - 3. Coordinatore per la progettazione e rischi interferenziali .

    ``Non è invocabile il principio di affidamento nel comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento''. In proposito, la Sez. IV evoca il caso di condanna di ``un coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori''.

    ``Gli obblighi previsti dalla legge a carico del coordinatore per ia progettazione possono ritenersi adempiuti solo a condizione che quest'ultimo prenda in considerazione gli specifici rischi inerenti al lavoro da compiere, predisponendo le opportune misure di prevenzione, a seguito dell'esatta focalizzazione del rischio, della sua esplicitazione in termini convenzionali e dell'individuazione di misure specificamente rivolte ad eliminare il rischio medesimo, con l'indicazione dei ruoli e dei compiti a ciò preordinati. Inoltre, l'operatività delle funzioni del coordinatore per la progettazione inerisce al caso di presenza non solo simultanea ma anche successiva di più imprese sul cantiere. Le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e degli elaborati allegati, redatti dall'imputato, con riferimento al rischio di caduta dall'alto, erano estremamente vaghe e lacunose, poiché l'attività di sostituzione dei lucernari, implicante un rischio maggiore del solo lavoro in quota, in quanto comportava la rimozione delle reti di protezione e la non portanza delle zone di tetto interessate, non era contemplata. In relazione all'intervento di sostituzione dei lucernari non veniva, inoltre, preso in esame il profilo dell'interferenza con i lavoratori addetti ad altro, se non con una laconica dicitura `segnalazione lavori'. Si trattava quindi di un piano che trascurava totalmente l'effettuazione di una pluralità di contemporanee lavorazioni sul tetto del capannone, poiché, stante l'ampiezza della superficie del tetto, mano a mano che porzioni di quest'ultimo venivano terminate, la ditta installatrice dei pannelli fotovoltaici procedeva agli incombenti di propria competenza. Ragion per cui, a fronte di tale contemporaneità di lavorazioni, il piano di sicurezza e di coordinamento avrebbe dovuto prevedere l'idonea segregazione delle zone interessate dalla sostituzione dei lucernari ovvero l'imbragatura di tutti coloro che operavano sul tetto. Viceversa tale segregazione non era prevista e l'imbragatura era prescritta esclusivamente per gli operatori addetti alla sostituzione dei lucernari. Si trattava dunque di misure di sicurezza inidonee e la cui inidoneità si pone in nesso causale con l'infortunio mortale verificatosi''.

    A propria discolpa, un coordinatore deduce ``la violazione di legge in relazione agli artt. 16, r.d. n. 274/1929 e 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, atteso che la scelta dell'inserimento del parapetto crollato e delle relative modalità (in particolare senza l'interposizione dell'asse necessaria in casa di fissazione del montante su base in cemento anziché in legno) non può essergli attribuita (in qualità di coordinatore dei lavori), essendo riservata dalla legge la competenza esclusiva per le strutture in cemento armato ai tecnici laureati ed essendo stata effettuata tale valutazione da altri, incaricati, coerentemente con la normativa vigente, dei calcoli relativi al fissaggio, all'ancoraggio e alla tenuta dei parapetti, mentre, al contrario, il piano di sicurezza da lui redatto è del tutto conforme alla legge, prevedendo, oltre ai parapetti, anche altri sistemi anticaduta (quali le reti di protezione), effettivamente presenti''. La Sez. IV ribatte: ``L'art. 16 del r.d. n. 274/1929 si limita a definire l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale del geometra, ma non prevede alcun esonero di responsabilità per il geometra, il quale accetti l'incarico di coordinatore per la sicurezza in cantieri che esigono competenze tecniche specifiche, di cui è eventualmente privo. A ciò si aggiunga che l'inserimento di un parapetto provvisorio in una struttura in cemento armato non si traduce in un'opera di progettazione, trattandosi piuttosto di un'operazione meramente esecutiva, da svolgere in ossequio alla scheda tecnica e alle relative istruzioni. Il coordinatore per la sicurezza non avrebbe dovuto inserire né consentire l'inserimento nei piani elaborati di parapetti inadeguati rispetto alle strutture in cemento armato o, quanto meno, avrebbe dovuto espressamente segnalare, nel piano, gli accorgimenti necessari a superare l'incompatibilità tra i parapetti. L'inserimento del parapetto incriminato nel piano è stata scelta progettuale ed organizzativa riferibile all'imputato, e sotto la sua responsabilità, così come sotto la sua responsabilità ricade la scelta, tecnica, di utilizzare i parapetti in esame senza interposizione di un asse tra la morsa e la struttura, come necessario qualora i montanti siano fissati su basi in cemento armato anziché in legno''.

    ``La difesa del coordinatore per la progettazione dei lavori riduce, peraltro banalizzandolo, il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ad un disegnatore che dovrebbe limitarsi a redigere, nel concreto caso di specie, una cartina sulla quale segnare le linee elettriche presenti. Trascura, dunque, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, e cioè: redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell'all. XV al D.Lgs. n. 81/2008) `una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze''' e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell'all. XV) `le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi' e contenga anche (punto n. 2.2.1. lett. a dell'all. XV) un'analisi delle `caratteristiche dell'area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aree o conduttore sotterranee'.

    ``Le due qualifiche di coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori possono essere rivestite dai medesimi soggetti, con la conseguente sovrapposizione dei ruoli di redazione del piano di sicurezza e controllo della sua applicazione. Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Con la doverosa puntualizzazione che tali soggetti, a differenza del RSPP, hanno una posizione di garanzia diretta, giacché è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi (cfr. art. 158 del D.Lgs. n. 81/2008)''. (Nella fattispecie, l'imputato aveva sostenuto che il coordinatore non è ``il poliziotto del cantiere''). Dal punto di vista giuridico, corretta è la lettura dei rapporti che in materia prevenzionale sussistono tra il coordinatore per la progettazione ed il committente. Al primo (definito ora dall'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008: coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera) compete essenzialmente di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di predisporre le informazioni utili ai fini della prevenzione (v. art. 91 del citato decreto legislativo). Il secondo, a cui compete di designare il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori rimane, comunque, onerato delle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi del coordinatore per la progettazione, valutando il piano di sicurezza e di coordinamento. È un intreccio di responsabilità che ricorre in vicende quale quella di che trattasi, laddove una pluralità di soggetti, ciascuno onerato della posizione di garanzia in materia prevenzionale, operano nello stesso cantiere, in modo sinergico e congiunto''.

    «Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV. Tra questi, a conferma della esclusività del compito, si segnala quanto previsto dall'Allegato XV, punto 2.1.3., che attribuisce inequivocabilmente al coordinatore per la progettazione il compito di indicare nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Questa regola soffre solo due eccezioni. In primo luogo, l'art. 90, comma 11, D.Lgs n. 81/2008, prevede che in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 non si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo; pertanto, un committente che si trovasse in questa situazione non dovrà nominare il coordinatore per la progettazione ma, anche in tal caso non vengono meno gli obblighi di redazione del P.S.C. e del Fascicolo dell'Opera che dovranno essere assolti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In secondo luogo, nel caso di cui all'art. 90, comma 5 (ossia, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese), il compito di redigere il P.S.C. grava sul coordinatore per l'esecuzione (art. 92, comma 2, D.Lgs n. 81/2008). Non si dubita, pertanto, della natura di reato proprio della contravvenzione, atteso che la norma sanzionatoria prevista nell'attuale D.Lgs n. 81/2008 (art. 158, rubricato `Sanzioni per i coordinatori', così sostituito dall'art. 87 del D.Lgs. n. 106/2009) individua, al comma 1, quale soggetto attivo del reato, il `coordinatore per la progettazione', assoggettandolo, in particolare, alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro (aumentata nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013, per effetto del D.L. n. 69/2013, c.d. decreto del fare), per la violazione dell'art. 91, comma 1, ciò, si osservi, fatta eccezione per la richiamata ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs n. 81/2008».

    Un coordinatore per la progettazione dei lavori è condannato per la violazione dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 «perché il piano di sicurezza non è redatto conformemente a quanto indicato nell'allegato XV stesso decreto, in quanto non è specificata la fase di lavoro che si sta eseguendo in cantiere, non sono indicati la stima dei costi per la sicurezza e i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici». A sua discolpa, lamenta che «l'art. 158, D.Lgs. n. 81/2008 sanziona la omessa redazione del piano di sicurezza e non la mera irregolarità dello stesso». Efficacemente, la Sez. III ribatte che «non è esatto che l'art. 158 cit. sanzioni solo l'omessa redazione del piano di sicurezza, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell'art. 91, comma 1 (`redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV') e quindi anche al `contenuto' dello stesso».

    Una s.r.l. aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla rimozione di materiali contenenti amianto in due siti produttivi di proprietà di altra s.r.l. e in uso l'uno a una s.p.a. e l'altro a una terza s.r.l., siti collocati in un'area recintata cui si accedeva da un unico cancello. Il contratto di appalto faceva riferimento a entrambi i capannoni, sia a quello più grande, della s.p.a., posto all'ingresso del sito produttivo, sia a quello più piccolo, della s.r.l., posizionato sul retro del primo a circa 10-15 m di distanza. In uno dei due siti s'infortunava un dipendente della s.r.l. appaltatrice dei lavori. Fu condannato il coordinatore per la progettazione, per aver redatto ``un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato, perché privo della valutazione dei rischi presenti durante le fasi di lavoro di rimozione del materiale contenente amianto e di realizzazione del nuovo manto di copertura sui capannoni delle imprese, non venendo inoltre descritte le opere interessate dai lavori e le scelte progettuali e organizzative''.

    Nell'annullare con rinvio la condanna, la Sez. III prende atto che, a dire del tribunale, ``si era in presenza di un cantiere unico avente ad oggetto i due edifici, atteso che era stato stipulato un unico contratto di appalto, avente ad oggetto l'attività di rimozione dell'amianto, contratto con cui solo la s.p.a., in qualità di committente, conferiva l'incarico alla s.r.l. appaltatrice'', e che ``all'imputato è stata addebitata la penale responsabilità per l'omessa considerazione delle lavorazioni relative al secondo edificio in uso alla s.r.l., tenuto conto di una pluralità di elementi, ovvero: l'unicità dell'incarico, l'identifica natura delle lavorazioni, l'attribuzione della qualifica di affidataria e esecutrice alla stessa società appaltatrice, la contiguità fisica dei due stabilimenti nel medesimo sito industriale, la loro titolarità in capo allo stesso proprietario e la circostanza che l'imputato abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico della s.r.l. appaltatrice, con riferimento agli interventi tanto sul primo quanto sul secondo edificio, provvedendo altresì alla stesura dei relativi piani di lavoro''. Tanto premesso, la Sez. III non è convinta dalle argomentazioni formulate a base della condanna. Osserva che ``l'unico atto di nomina dell'imputato a coordinatore per la sicurezza era contenuto nella notifica preliminare che riguardava solo le lavorazioni da svolgere sulla copertura dell'immobile condotto dalla s.p.a.'', e che ``tale notifica preliminare faceva parte della pratica presentata presso il Comune, nella quale non era contemplato l'immobile condotto dalla s.r.l., immobile che peraltro presenta una sua autonomia anche catastale''. Nota che ``il tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell'unicità dell'appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente, atteso che, pur in presenza di un unico appalto, di cui peraltro era committente non la società proprietaria dei terreni, ma una sola delle imprese conduttrici, cioè la s.p.a., ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell'ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti''. Ammette che, ``in base all'art. 89, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, `committente' è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione'', ma rileva che ``tale definizione va rapportata a quella di coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico''. Precisa che il previo incarico, ``al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire''. ``Quanto alla circostanza non irrilevante, secondo cui l'imputato ha svolto il ruolo di responsabile tecnico per conto dell'impresa affidataria dei lavori'', afferma che, ``da un lato, tale veste operativa non è tuttavia automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza e, dall'altro, l'incarico in questione riguardava le sole opere di bonifica dell'amianto in matrice compatta, avendo l'imputato a tal fine redatto tre piani di lavoro, aventi natura e funzioni diverse dai piani di sicurezza, la cui redazione spetta invece alla differente figura del coordinatore''. Aggiunge che ``la veste di `responsabile tecnico' di per sé non compare in alcuna delle definizioni di cui all'art. 89, ponendosi dunque anche in tal caso l'esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l'incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate''. La conclusione è che ``nella sentenza impugnata è mancata una verifica adeguata circa la configurabilità del presupposto delle imputazioni, ovvero la qualità dell'imputato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche per il sito produttivo dove si è verificato l'infortunio del lavoro, occorrendo a tal fine una più approfondita indagine al fine di accertare se, in base all'intera documentazione disponibile e all'evoluzione delle attività lavorative, fosse o meno configurabile il previo conferimento dell'incarico all'imputato, operando invece su un piano diverso la questione se fosse necessaria la nomina di un coordinatore nel secondo sito, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità''.

    Continuano le discussioni circa le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (v. in proposito sub art. 92, al paragrafo 1). Sorprendente è la presa di posizione di questa sentenza che estende la tesi meno impegnativa al coordinatore per la progettazione dei lavori:

    Il caso concerne un infortunio occorso in un cantiere durante il trasporto di due lastre in latero cemento vuote del peso di circa Kg. 1.365 l’una, mediante un mezzo sollevatore telescopico condotto dall’o stesso appaltatore datore di lavoro dell’infortunato. Si accertava che, durante tale trasporto - anche a causa delle condizioni del terreno (strada scivolosa e in discesa), dell’erroneo posizionamento del carico e dell'imperizia del conducente, costui perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava, schiacciando il corpo dell’operaio collocatosi su disposizione dello stesso datore di lavoro accanto al mezzo per accompagnare il carico lungo la discesa, onde impedirne pericolosi basculamenti. Oltre al datore di lavoro, viene condannato per omicidio colposo anche il coordinatore per la progettazione dei lavori, con l’addebito di non aver prescritto nel PSC le modalità lavorative da seguire per il trasporto di qualunque materiale dal piano stradale allo scavo, e di aver consentito al manovratore del mezzo di trasporto di avvalersi di un aiutante. La Sez. IV annulla la condanna del coordinatore per non aver commesso il fatto. Rileva che “si è trattato, non di una situazione concretizzante un rischio interferenziale, bensì di gestione di un rischio specifico riguardante l’attività appaltata alla ditta datrice di lavoro dell’infortunato, in alcun modo riconducibile, quindi, alla responsabilità del coordinatore per la progettazione”. Spiega che “tale figura è chiamata a gestire, fra le altre cose, i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell’attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all’interferenza fra le opere di più imprese”. E invoca a supporto Cass. 15 aprile 2021 n. 14179, e, cioè, una pronuncia a ben vedere tutta incentrata sulla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

    Note a piè di pagina
    21
    Lettera così modificata dall'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    Lettera così modificata dall'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
    22
    Lettera introdotta dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
    Lettera introdotta dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
    23
    Vedi, anche, l'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.
    Vedi, anche, l'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231.
    24
    Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 1° ottobre 2012, n. 177.
    Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 1° ottobre 2012, n. 177.
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