1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8, e dell’articolo 73, comma 4-bis;45
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.46
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 3-bis.47
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;48
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3.
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati».
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.49
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.067,88 a 3.844,36 euro per la violazione dell’articolo 72.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Norme di buona tecnica o buona prassi .
Il titolare di una falegnameria - condannato per più violazioni antinfortunistiche - lamenta «la violazione e mancata applicazione dell'art. 87, D.Lgs. n. 81/2008, in riferimento agli artt. 109, 115, 68, 309, D.P.R. n. 547/1955 e agli artt. 21 e 58, D.P.R. n. 303/1956, nonché agli artt. 10 e 89, D.Lgs. n. 626/1994», in quanto «il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 186, ha abrogato il D.P.R. n. 303/1956, il D.Lgs. n. 626/1994, e il D.P.R. n. 547/1955, ad eccezione degli aspetti relativi alla prevenzione incendi, disponendo che le disposizioni contenute nei titoli da 2 a 6 sono considerate norme di buona tecnica o buona prassi», e, pertanto, «le condotte di cui al capo di imputazione sono state depenalizzate». La Sez. Fer. rileva, anzitutto, che questa doglianza difensiva «si fonda su un testo del D.Lgs. n. 81/2008, corrispondente ad una bozza preliminare che era stata fatta circolare negli ambienti interessati in sede di redazione del decreto, ma che è difforme dal testo definitivo del decreto stesso quale è stato poi approvato, emanato e pubblicato», e che, «in particolare, l'imputato richiama un art. 186 della bozza il quale, nel disporre l'abrogazione espressa di disposizioni precedenti, prevedeva che le disposizioni del D.P.R. n. 547/1955, che non erano espressamente escluse dall'abrogazione, erano considerate norme di buona tecnica o buone prassi». Osserva che «tale espressione non è più riprodotta nell'art. 304 del testo del D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore, il quale si limita a disporre l'abrogazione espressa, tra l'altro, del D.P.R. n. 547». E chiarisce che «le fattispecie penali per le quali l'odierno imputato è stato condannato non sono state depenalizzate o derubricate a mere norme di buona tecnica o buona prassi sanzionate solo in via amministrativa», poiché «le condotte contestate all'imputato nel capo di imputazione e per le quali è intervenuta condanna, continuano invece a costituire reato ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008».