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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:33

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.34

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;35

c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.36

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).37

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Lavori sotto tensione .

L'amministratore delegato di una società fu condannato per l'infortunio a un ingegnere dipendente ``incaricato di mettere in funzione un inverter (apparecchiatura che serve per trasformare la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata, idonea per alimentare la rete elettrica)'' e colpito da un arco elettrico. Colpa: ``mancata dotazione dei dispositivi di protezione previsti per l'esecuzione di lavoro sotto tensione e mancata adeguata istruzione del dipendente in relazione all'attività che egli era stato chiamato a compiere''. Al primo riguardo, deduce a propria discolpa: ``La nota all'art. 3.4.4. EN 50110-1 chiarisce che, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra a contatto con le parti attive nude (ossia a contatto diretto con fili elettrici). Sulla base di tali elementi, l'attività che l'ingegnere era chiamato a svolgere, non poteva qualificarsi come lavoro `sotto tensione' atteso che si trattava di lavoro in bassa tensione che non prevedeva il contatto con parti nude attive dell'impianto. Allora, se si considera l'attività di misurazione che l'ingegnere doveva svolgere, la norma eventualmente rilevante nel caso di specie sarebbe l'art. 5.3.1.2. EN 50110-15 che, nell'ambito del rischio consentito, impone esclusivamente la dotazione di strumenti di misurazione adeguati e sicuri (pacificamente forniti all'ingegnere). Tale precetto rientra, senza dubbio, nell'ambito delle norme cautelari `elastiche' e, pertanto, la necessità di operare il giudizio di prevedibilità ex ante resta immutata''.

La Sez. IV replica: ``La persona offesa era stata chiamata a compiere, che riguardava non la semplice misurazione presso un impianto in esercizio, ma l'avviamento dell'inverter, che comportava il rischio di un lavoro sotto tensione. Il richiamo operato alla normativa di settore che non prevede l'uso dei dispositivi di protezione è dunque inconferente, poiché è superata dall'ampiezza del mandato ricevuto dal dipendente che lo esponeva al rischio di operare con parti nude attive dell'impianto che imponeva l'impiego degli appositi dispositivi di protezione''.

(Per il riferimento all'art. 82 D.Lgs. n. 81/2008 v. anche Cass. 28 ottobre 2019, n. 43652, attinente alla ``mancata indicazione specifica, da parte del datore di lavoro, dei soggetti abilitati a compiere le varie tipologie di lavori elettrici'').

Note a piè di pagina
33
Alinea così modificata dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
34
Lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
35
Lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
36
Lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
37
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 febbraio 2011.
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