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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

    Mostra tutte le note

    1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

    2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

    3. I lavoratori:

    a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

    b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

    4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

    5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Omesso uso di mascherina anti-Covid e falso in certificato medico .

    Utile, in tema di mascherine contro il Covid-19, è l'insegnamento dato da:

    Sequestro in relazione al reato di falsità materiale in certificazione ascritto all'indagato ai sensi dell'art. 477 c.p. per ``aver formato ed esibito all'autorità di polizia, che procedeva ad un controllo nei suoi confronti, un falso certificato medico attestante che egli era affetto da claustrofobia, al fine di giustificare il mancato utilizzo della mascherina obbligatoria per prevenire il contagio da COVID-19''. La Sez. V osserva: ``Nel caso di specie, risulta l'alterazione della data del certificato e la rilevanza dell'alterazione alla luce della patologia diagnosticata: si tratta di una sindrome claustrofobica, le cui ricadute, pur permanenti, devono essere monitorate in concreto nel loro atteggiarsi. Il medico avrebbe apparentemente rilasciato la certificazione nella data indicata e, invece, ha disconosciuto tale circostanza temporale, pur confermando la diagnosi fatta all'indagato ma solo in precedenza. La diversa indicazione della data del certificato altera con valenza esterna il dato della patologia sofferta, con la finalità di giustificare il mancato utilizzo della mascherina obbligatoria per prevenire il contagio da COVID 19, in caso di eventuali controlli. Non si tratta, dunque, di conferire valore alla finalità per cui si è utilizzato l'atto falso, ma di individuare la ragione sottesa all'immutatio veri al fine di comprenderne la portata offensiva ed il rilievo esterno''.

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