1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Fornitura di DPI inadeguati .
Oltre a Cass. 15 luglio 2022 n. 27559 inerente a “ramponi inamovibili per ghiaccio, neve o terreno sdrucciolevole” (sub art. 3, paragrafo 8), v.:
``Il datore di lavoro, fermi gli altri obblighi specifici, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate. Il presupposto dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro è sempre un rischio strutturalmente inerente al tipo di lavoro svolto, indipendentemente dall'occasionale contesto in cui l'incarico sia stato conferito. Da tale premessa deriva la logica conseguenza che non è esente da responsabilità il datore di lavoro che sia venuto meno all'obbligo di fornire ai suoi dipendenti i presìdi antinfortunistici previsti per le mansioni tipiche loro assegnate, anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato in occasione di un'attività non preventivata, qualora l'evento concretizzi il rischio che i predetti presìdi avrebbero dovuto prevenire; in tale evenienza si tratta, infatti, di rischio prevedibile in quanto strutturalmente connesso al tipo di lavoro ordinariamente svolto''.
Il vice presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. fu condannato per il reato di lesioni colpose ai danni di un dipendente, con l'addebito di ``violazione degli artt. 77, commi 3 e 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, per avere fornito dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 - perché inadeguati al rischio da prevenire (avendo nella specie dotato i lavoratori di cappotti o grembiali di conformazione tale da non coprire interamente gli arti inferiori)''. La Sez. IV annulla con rinvio la condanna: ``Né il tribunale né la corte d'appello hanno risposto al rilievo dell'imputato, che ha documentato di aver subito altro processo per gli stessi fatti contestati a titolo di colpa per l'avvenuto infortunio, definito con sentenza a lui favorevole''. (Per il riferimento all’art. 77 v. Cass. 17 marzo 2017, n. 13096, sub art. 18, paragrafo 3).