1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.12
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.13
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Concedente in uso .
Condanna del titolare di un supermercato per l'infortunio occorso a un'addetta al reparto macelleria dipendente dell'associata in partecipazione della s.r.l. esercente tale reparto: ``la lavoratrice, introducendo la mano nel tritacarne privo di protezione, durante l'attività a cui era stata addetta, veniva in contatto con le lame affilate degli organi di movimento''. Colpa: ``il macchinario era di proprietà dell'imputato, il quale lo aveva ceduto in uso alla s.r.l. unitamente a tutte le altre attrezzature presenti nel reparto macelleria'', e, in violazione dell'art. 72, D.Lgs. n. 81/2008, aveva attestato che i beni facenti parte del ramo di azienda ceduto erano ``in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza''. La Sez. IV conferma la condanna: ``L'imputato, proprietario delle attrezzature, avrebbe dovuto verificare la loro integrità e controllare che fossero conformi alla normativa di sicurezza prima di concederle in uso all'affittuario, adempimento non rispettato. Oltretutto la manomissione della piastra di sicurezza risultava di macroscopica evidenza. L'art. 72 D.Lgs. n. 81/2008 si applica, sulla base del dato testuale, a `chiunque' conceda in uso attrezzature di lavoro (la forma contrattuale con cui si realizza la concessione in uso è del tutto indifferente)''. Ebbene il datore di lavoro sia il soggetto deputato a rispondere delle lesioni patite dalla dipendente, avendo messo a disposizione e consentito l'utilizzo di un macchinario privo dei dispositivi di sicurezza, in base ai più generali principi che regolano la responsabilità a titolo di colpa, l'infortunio dovrà essere comunque addebitato anche all'imputato, il quale, essendone proprietario, ha fornito al datore di lavoro il suddetto macchinario. Tale comportamento, adottato nella consapevolezza detta mancanza del presidio di protezione ed accompagnato dalla dichiarazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza del macchinario, ha determinato l'esposizione a rischio della persona offesa ed il conseguente infortunio''.
``La figura del `concedente in uso' è contemplata, quanto alle attrezzature di lavoro, dall'art. 72 TUSL'', ma in caso d'inosservanza dell'art. 72, D.Lgs. n. 81/2009, all'art. 87, comma 7, contempla una sanzione pecuniaria amministrativa. Con la conseguenza che, ``quand'anche fosse certa la prova della locazione delle attrezzature da parte dell'imputato, la relativa violazione avrebbe al più comportato nei confronti del medesimo l'irrogazione di una sanzione amministrativa''.
(Circa il nolo a caldo o a freddo v. i precedenti riportati sub artt. 23, paragrafo 14, e 26, paragrafo 19).