Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 66;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.»

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Computo della pena .

``L'art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 recita: `La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,1.9, 1.10, 1.11, 1. 12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati'. I precetti contenuti nell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, e, ove specificato, nei singoli sottopunti, sono riconducibili alla nozione di `categoria omogenea', in quanto accomunati dal fine di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che l'inosservanza di più, tra essi, non integra un concorso materiale di reati, bensì un'unica violazione. Siccome ogni punto dell'allegato IV (per punto si intende ogni singolo contrassegno numerico ossia 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6 perché così tipizzato nell'art. 68) disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (Stabilità e solidità = punto1.1; Altezza, cubatura e superficie = punto 1.2; Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico = punto 1.3, ecc), tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc), rientrano nella stessa categoria omogenea. Ne consegue che sono riconducibili alla nozione di `categoria omogenea' i precetti contenuti in singoli punti dell'allegato 4^ oppure, ove specificati, nei singoli sottopunti. Nel caso di specie vi sono più classi di violazioni essendo state violate le prescrizioni relative ai locali di riposo e refezione (punto 1.11.2.4), quelle relative ai servizi igienico-assistenziali (punto 1.13.4.1), quelle relative alla difesa dagli agenti nocivi nei luoghi di lavoro (punto 2.1.4-bis).

«La pena prevista dall'art. 68, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 è quella dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro. Le violazioni contestate concernevano alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata e, segnatamente, quelli di cui ai punti 1.12 e 1.10.1 dell'Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008, espressamente menzionati e riguardanti, rispettivamente, spogliatoi e armadi per il vestiario e l'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro.

Consegue pacificamente, da tale evenienza, l'applicabilità, anche nella fattispecie, del disposto di cui al comma 2 dell'art. 68 D.Lgs. n. 81/2008. Quale ulteriore conseguenza, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare la pena di cui comma 1, lettera b), cosa che non è avvenuta perché le due violazioni sono state considerate separatamente, applicando per il primo reato la pena di euro 3.600,00 di ammenda, poi ridotta per il rito ad euro 2.400,00 e, per il secondo, la pena dell'ammenda di euro 4.500,00 ridotta, sempre per il rito, ad euro 3.000,00, pervenendo ad una pena finale di complessivi euro 5.400,00 che risulta superiore al limite edittale massimo di euro 4.800,00 indicato dall'art. 68, comma 1, lettera b)».

Note a piè di pagina
7
Articolo sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio