1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.6
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio .
L'art. 67, D.Lgs. n. 81/2008 riscrive la disciplina in tema di notifiche all'organo di vigilanza dettata all'art. 48 D.P.R. n. 303/1956. Queste alcune indicazioni date dalla Corte Suprema:
Condannato per il reato di cui all'art. 48, D.P.R. n. 303/1956 per aver omesso di comunicare alla ASL lo svolgimento dell'attività lavorativa, un datore di lavoro lamenta «di non avere omesso la prevista comunicazione, ma di averla soltanto trasmessa oltre il termine stabilito nel verbale redatto dalla ASL», e sostiene che, «trattandosi di termine non perentorio e dovendo il ritardo essere addebitato alla necessità di raccogliere tutta la documentazione richiesta, non sussisterebbe alcuna violazione penalmente rilevante».
La Sez. III non è d'accordo. Insegna, infatti, che «la disposizione contenuta nell'art. 48, D.P.R. n. 303/1956 introduce un obbligo di comunicazione alla pubblica amministrazione a carico di coloro che intendono avviare un'attività produttiva», e che «la evidente ratio di tale disposizione è quella di mettere gli organi di controllo in condizione di essere tempestivamente informativi delle attività cosi da poter intervenire utilmente a mezzo di verifiche, indicazioni e prescrizioni». Ne deduce che l'imputato ha «effettuato la comunicazione senza rispettare l'obbligo di legge». E nega «rilevanza scusante alla necessità di porre in essere (tardivamente) gli adempimenti di documentazione e informazione che avrebbero dovuto essere effettuati prima del controllo operato dalla ASL».