1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Ambiente confinato .
Il legale rappresentante di una s.n.c. è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., per avere causato, con violazione dell'art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 la morte - per insufficienza multiorgano post ipotermia accidentale - di un lavoratore ``che, entrato nella cella di surgelazione e, in particolare, nell'apertura di ispezione, a seguito di malore, non era in grado di rispondere al collega, il quale, provvedeva a chiudere la porta aperta, ritenendo che la cella fosse vuota, prima di avviare nuovamente l'immissione di azoto''. La Sez. IV sottolinea ``le deficienze del D.V.R. sui rischi tecnici legati all'uso dell'azoto in `Ambiente sospetto di inquinamento - Ambiente confinato', sulle dimensioni degli accessi per il recupero delle persone, e sulle caratteristiche tecniche dell'impianto - sprovvisto di documentazione tecnica - e delle procedure di accesso alla cella da parte dei lavoratori; nell'inidoneità della procedura di accesso alla cella essendo stabilito come indicato nel cartello posto all'esterno - un tempo minimo di attesa dal distacco dell'azoto di un minuto, anziché di tre, come necessario; nell'assenza di un dispositivo di blocco dei macchinari legato all'apertura della porta; nella mancanza di un ossimetro, al fine di conoscere la qualità dell'area all'interno della cella, nell'assenza di dispositivi di autoprotezione per l'accesso, quali gli autorespiratori; nell'assenza di adeguata formazione dei lavoratori''. ``La perdita di coscienza impedisce a chiunque di rispondere, ma se l'impianto fosse stato dotato da un ossimetro e di una segnalazione acustica o luminosa indicante la presenza di una persona al suo interno, l'evento avrebbe potuto essere scongiurato, evitando a terzi di chiudere inconsapevolmente la porta di accesso, nonostante la presenza di una persona all'interno''.
Cfr., altresì, sub art. 27, paragrafo 1.