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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

    2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

    4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

    5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

    6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

    7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

    a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

    b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

    8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .

    «Il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione». «Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica», e «anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori»: «l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro». «Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. n. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati». «Il D.Lgs. n. 626/1994 ha attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18-20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti». «Con il TU 9 aprile 2008, n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato, distinguendosi tre tipologie di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente a livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo, assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva», e «nel Testo Unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'interno del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della `Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro' costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto presso il Ministero del Lavoro; e dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali».

    Per un riferimento al RLS v. Cass. 18 maggio 2011, n. 19566, Farris.

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