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Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.137

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.138-139

Circa il rapporto del medico competente con il medico curante v. Cass. n. 19856 del 2 luglio 2020, sub art. 25, paragrafo 8.

Note a piè di pagina
137
Vedi, anche, l'art. 4, comma 1, D.M. 9 luglio 2012.
138
Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
139
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 luglio 2012.
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