1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;125
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Informazione al neoassunto - 2. Insufficienza dell'informazione con un cartello o con una targhetta - 3. Informazione sui rischi potenzialmente presenti - 4. Informazione e rischi non connessi alle mansioni specifiche - 5. Informazione ai lavoratori e RSPP - 6. Informazione al ``tuttofare'' .
``È ben comprensibile che una persona, assunta da pochissimi giorni e totalmente priva di esperienza nello specifico settore di lavoro, abbia erroneamente ritenuto che la macchina in questione fosse ferma, ovvero non si fosse resa conto del movimento delle lame e del loro raggio di azione. Errore che è evidentemente il frutto della mancanza di precise informazioni circa l'attività di lavoro che l'infortunato avrebbe dovuto svolgere ed i relativi rischi, nonché in ordine al pericolo rappresentato dalla presenza di attrezzi di lavoro e di macchine pericolose, pur se non direttamente utilizzate. Informazioni che spettava proprio all'imputato di fornire al suo dipendente, così come a lui spettava di coordinare il lavoro in maniera da evitare che qualcuno si trovasse nel raggio di azione delle lame''.
La Sez. III conferma la condanna della titolare di una s.r.l. per l'infortunio causato dall'esplosione di un forno rotativo a gas gpl, ``per avere consentito che il forno venisse utilizzato abitualmente dai suoi dipendenti per preparare dolci la cui ricetta prevedeva l'impiego di alcool, nonostante l'espresso divieto, contenuto in una targhetta esposta sul forno, di uso del medesimo con l'impiego di siffatta sostanza, in violazione dell'art. 71, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. n. 81/2008'': ``Non era stata svolta una adeguata attività di informazione-formazione sul rischio che correva il lavoratore nell'introdurre nel forno, successivamente esploso, prodotti contenenti sostanze alcoliche. Non si è ritenuto idoneo l'assolvimento di detto obbligo informativo dalla mera apposizione della targhetta contenente l'avvertimento non introdurre prodotti a base alcoliche. Anche i moduli sottoscritti dal lavoratore non contenevano alcuna indicazione in ordine al corretto utilizzo del forno in questione ed attestavano la generica formazione sull'utilizzo delle apparecchiature a disposizione del lavoratore''.
Per il duplice infortunio, uno mortale, accaduto in una cava nel corso di un'attività di movimentazione di massi al fine di creare un terrapieno funzionale alla successiva estrazione di roccia, la Sez. IV conferma la condanna del datore di lavoro di una s.r.l. ``Non hanno rilevanza sotto il profilo della efficacia impediente eventuali prescrizioni di sicurezza, quali cartelli che facessero divieto di accedere al fondo della cava o che impartissero, in caso di accesso, eventuali prescrizioni, in quanto i divieti e le prescrizioni sarebbero stati, in ogni caso, inefficaci o comunque subvalenti rispetto all'ordine puntuale che il datore di lavoro impartì alle persone offese di recarsi sul fondo della cava a lavorare mentre egli armeggiava pericolosamente proprio sulla loro verticale''.
``Non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l'apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento''.
«Corretta è la valutazione di inadeguatezza, per escludere la colpa, dell'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del datore di lavoro assolto mediante l'apposizione del cartello di divieto di avvicinamento alla macchina in movimento, ove si consideri che proprio la modifica effettuata e le apprezzate difficoltà di funzionamento potevano porre le condizioni per comportamenti [imprudenti] quale quello tenuto dal lavoratore infortunato».
``Gli obblighi previsti dalla legge - e tra questi, l'obbligo di informazione - sussistono perché le lavorazioni della committente presentano un determinato rischio e non perché tale rischio non è `trattato' e risolto dal committente. L'opera informativa, come la valutazione dei rischi, attiene ai rischi insiti nelle attività; non ai rischi che permangono nonostante la loro valutazione e l'adozione delle connesse misure. La condizione - alla quale i committenti si rifanno quando affermano che non esisteva rischio specifico del quale si sarebbe dovuto informare le affidatarie - non rappresenta un presupposto che legittimi la mancata informazione; la quale prescinde dalla contingenza e fa riferimento ai rischi strutturalmente insiti''.
``Il luogo di lavoro non è limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento della specifica mansione di ciascun lavoratore, ma va ragionevolmente esteso anche alle zone adiacenti, ove gli addetti possano comunque recarsi e muoversi. Pertanto, l'obbligo di informazione sui rischi esistenti in quel luogo e sulle modalità per evitarli, sussiste anche nei confronti di chi non svolga mansioni strettamente connesse ai rischi medesimi''.
Circa il ruolo del RSPP nell'informazione ai lavoratori v. sub art. 33, paragrafo 6.
Incaricato di suddividere rami già tagliati in parti più piccole con una motosega, un dipendente, non preventivamente informato sull'uso corretto dello strumento, nel passarlo da una mano all'altra, scivola sui rami bagnati posti a terra e si ferisce. A sua discolpa, il datore di lavoro deduce ``la inesistenza di corsi di formazione specifica''. Ma la Sez. IV ne conferma la condanna: ``la mancanza di ogni preventiva informazione sull'utilizzo dello strumento secondo buona tecnica, affidato ad un operaio generico, assunto come magazziniere e di fatto con mansioni di `tuttofare', senza quindi alcuna esperienza specifica sui singoli lavori da eseguirsi all'interno dell'azienda, consente di ravvisare in capo al datore di lavoro i profili di colpa generica e specifica contestati: l'imputato, dopo aver dato l'incarico al dipendente e consegnato la motosega, non si è in alcun modo preoccupato né di indicare come utilizzare correttamente tale strumento né di verificare le modalità di esecuzione del lavoro di taglio dei rami, al fine di escludere ogni rischio per la incolumità del lavoratore''.