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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

    1-bis.121

    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.122

    2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.123

    3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.124

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Mancanza del SPPR e affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria .

    «Il titolare di una falegnameria - condannato per più violazioni antinfortunistiche - lamenta la violazione di legge in ordine al contestato reato di mancato possesso dell'attestato di frequenza al corso di sicurezza e igiene sul lavoro per lo svolgimento autonomo del servizio di protezione. Egli infatti aveva affidato il servizio di sorveglianza sanitaria ad una azienda esterna specializzata ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 626/1994 e quindi, non svolgendo personalmente i compiti di prevenzione, non aveva un obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione. In ogni modo egli ha anche conseguito l'attestato in questione successivamente all'accesso.

    Sostiene infatti il ricorrente che egli avrebbe affidato il servizio di sorveglianza sanitaria ad una azienda esterna specializzata e che, quindi, poiché non provvedeva direttamente al servizio di prevenzione e protezione dei rischi, non aveva obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione. Ora, a parte che nello stesso ricorso si parla genericamente dell'affidamento a terzi del servizio di sorveglianza sanitaria, senza fare specifico riferimento al servizio di prevenzione e protezione, sta di fatto che il giudice del merito ha accertato che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, dalla documentazione da esso prodotta non era emerso che vi fosse altro soggetto dal medesimo delegato per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi all'interno del suo laboratorio di falegnameria. Esattamente e logicamente quindi il giudice ha ritenuto che detto servizio fosse svolto direttamente in modo autonomo dall'imputato, il quale quindi avrebbe dovuto munirsi dell'attestato di frequenza dell'apposito corso di formazione.

    È poi del tutto irrilevante, e non può certamente escludere il reato, il fatto che successivamente all'accertamento l'imputato abbia eventualmente acquisito l'attestato di frequenza.

    Note a piè di pagina
    121
    Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
    Comma abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. g), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    122
    In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR.
    In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR.
    123
    Comma inserito dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
    Comma inserito dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. g), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    124
    Vedi, anche, l'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR.
    Vedi, anche, l'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR.
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