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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.117

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Obbligatorietà del SPPR .

Condannato per la violazione dell'art. 17, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008 per omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il legale rappresentante di un'impresa eccepisce che ``la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico aziendale è dovuta in costanza di presupposti di pericolosità dei lavori non adeguatamente scandagliati''. La Sez. III precisa: ``Il servizio di prevenzione e protezione deve essere sempre e comunque assicurato e ciò a mezzo dell'istituzione dello specifico servizio interno o, a seconda dei casi, mediante designazione di personale interno o anche ricorrendo a persone o servizi esterni. Non esistono, nemmeno oggi, norme che consentano al datore di lavoro di sottrarsi a tale dovere. È invece in sua facoltà, ricorrendone le condizioni (artt. 31 e ss., D.Lgs. n. 81/2008), di esercitare direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione. Nessuna impresa che impieghi lavoratori dipendenti è sottratta all'obbligo di garantire il servizio di prevenzione''.

Note a piè di pagina
117
Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. b-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Fine capitolo
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