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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.97

1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del presente decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.98

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.99

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.100

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Sommario: 1. Gli ambienti confinati .

Il legale rappresentante di una s.r.l. fu condannato per più violazioni antinfortunistiche rilevate nel cantiere Expo, all’interno di ambienti confinati ``stretti e profondi, con una stretta apertura, pari a 60 cm x 120 cm circa, delle dimensioni complessive di tre metri circa, all'interno dei quali non era possibile la compresenza di due operatori'', ``ambienti che, proprio per le ridotte dimensioni, avrebbero richiesto, in caso di infortunio del lavoratore che si trovava all'interno, non agevoli operazioni di soccorso e nei quali vi era un rischio, non rilevabile in assenza di adeguata strumentazione, di compromissione della qualità dell'aria per effetto dell'utilizzo di materiale bio-componente'', ``rischio che era, dunque, correlato alle particolari condizioni di contesto in cui il medesimo veniva utilizzato e, quindi, indipendentemente dal fatto che, secondo quanto riportato nella scheda di sicurezza del prodotto, non fosse ordinariamente necessario ricorrere all'uso di guanti o del respiratore''. La Sez. III osserva: ``Gli ambienti indicati dovevano essere classificati come ‘spazi confinati’, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 177/2011 e ribadito dal Gruppo di lavoro promosso dalla A.S.L. L’'area di lavoro e di accesso alle camerette non era delimitata in alcun modo o lo era in maniera inadeguata; e al contempo non erano state predeterminate le fasi in cui dovevano essere utilizzati i dispositivi dí protezione individuale, né le modalità operative in caso di emergenza. Pertanto, l'eventuale adempimento degli obblighi di formazione/informazione, realizzato in precedenza e in maniera del tutto avulsa dalla concreta dimensione operativa di quello specifico cantiere, è stata evidentemente ritenuta irrilevante. Quanto alla inosservanza degli obblighi di formazione/informazione le produzioni difensive attestanti lo svolgimento, in epoca precedente ai predetti controlli, di iniziative di formazione da parte della s.r.l. è del tutto inconferente rispetto all'addebito formulato a carico del suo legale rappresentante, concernente, in realtà, la mancata formazione rispetto sia allo svolgimento di attività lavorativa in orario notturno, sia agli specifici dispositivi di protezione individuale rinvenuti in occasione dei controlli, risultati diversi da quelli stabiliti: ci si riferisce, in particolare, al dispositivo di ancoraggio sia del lavoratore che, in occasione del predetto sopralluogo, operava sul lato libero da protezione, sia del lavoratore che, nello stesso frangente, operava in prossimità del pozzetto, nonché alla mancanza di certificazione per elevazione del tripode in uso al lavoratore che si trovava all'interno del pozzetto''.

Per un riferimento al concetto di ``ambiente confinato'' v. questa sentenza, ampiamente riportata sub art. 42, al par. 2:

La Sez. IV si chiede ``cosa significhi `ambiente confinato', muovendo dal significato dell'aggettivo, di `chiuso entro confini' ovverosia isolato o relegato, o ancora, in senso trasposto, appartato o lontano', un ambiente, cioè, che non presenta comunicazioni con altri, che non consente rapporti, relazioni o interventi''.

Cfr., altresì, sub art. 66, paragrafo 1.

Note a piè di pagina
97
Comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
98
Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
99
Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
100
Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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