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Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Raffaele Guariniello

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

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    I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

    GIURISPRUDENZA COMMENTATA

    Sommario: 1. Responsabilità del progettista .

    Nell'occuparsi del crollo del ground support allestito a copertura del palco in vista dell'esibizione di una nota artista nel palazzetto dello sport., la Sez. IV individua il ground support come luogo di lavoro. Il progettista - imputato dei reati di cui agli artt. 449 e 589 c.p., al pari di altri soggetti quali il committente, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche nella veste di direttore dei lavori di fatto, e il responsabile del settore progettazione ed esecuzione lavori pubblici del comune - nega ``l'operatività dell'aggravante antinfortunistica con specifico riferimento al luogo in cui è avvenuto l'incidente, rilevando che il crollo non era stato la conseguenza della violazione di norme cautelari previste dalle norme a tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro''. Invece la Sez. IV richiama ``l'art. 22 D.Lgs. n. 81/2008, a mente del quale i progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali in materia di prevenzione infortuni al momento delle scelte progettuali e tecniche''. Ritiene che ``il ground support è in sé un luogo di lavoro, sul quale sono chiamati a svolgere mansioni specifiche i riggers, cioè gli installatori in quota, uno dei quali era la stessa vittima''.

    ``L'imputato, quale progettista che, nella relazione tecnica indirizzata al comune, asseverava che le opere erano conformi alle prescrizioni urbanistiche e rispettavano le norme di sicurezza e igienico sanitarie, nonostante la piena consapevolezza che si trattava della installazione, sulla copertura in fibrocemento, di una struttura portante di 432 moduli fotovoltaici; egli non segnalò al committente l'impossibilità di camminamento diretto sul tetto in relazione ai lavori programmati né valutò in alcun modo la situazione di rischio in relazione alle caratteristiche di staticità della copertura né evidenziò la necessità che in fase di esecuzione fossero previste opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori''. Nella fattispecie, ``un lavoratore che stava installando pannelli per impianto fotovoltaico sul tetto del capannone di una ditta, mentre era sul tetto, a causa del cedimento di uno dei pannelli, cadeva da notevole altezza''.

    ``Nevralgico è il ruolo dell'imputato, il quale non si è limitato a certificare la conformità della macchina al progetto, avendo attestato anche la conformità alla normativa comunitaria''.

    Crollo di un palazzetto dello sport in seguito a copiose nevicate avvenuto in due fasi. Imputato: l'architetto progettista del palazzo. Quattro i contestati profili di colpa, ``riguardanti le caratteristiche dell'opera realizzata: la definizione dei carichi agenti sulla struttura; le caratteristiche strutturali dell'opera; la scelta della tipologia degli elementi costruttivi; i calcoli statici effettuati''. La Sez. IV conferma la condanna: ``Tra le principali cause del collasso, la corte d'appello ha individuato l'errato calcolo effettuato dall'imputato del coefficiente del carico neve. Escludendo il ricorso al `principio di precauzione' a cui aveva fatto riferimento il primo giudice, ha individuato una precisa regola cautelare violata dal ricorrente, rappresentata dall'art. 3.3.2 del d.m. 3 ottobre 1978, pubblicato in G.U. n. 319 del 15 novembre 1978. I giudici di merito offrono una corretta interpretazione della norma in questione, osservando che in essa sono indicati i coefficienti minimi del carico di neve nelle zone montane. A tali coefficienti minimi devono essere apportate idonee correzioni, da valutarsi in considerazione delle condizioni indicate nella prima parte della disposizione, che contempla altri fattori, come le condizioni di clima e di esposizione, la variabilità delle precipitazioni. Si tratta di una regala cosiddetta `elastica' che presenta `un certo tasso di indeterminatezza nella descrizione della misura da adottare', intervenendo a disciplinare situazioni nelle quali non è possibile, come generalmente accade, predeterminare in modo dettagliato il comportamento da tenersi, in quanto così facendo rimarrebbero inevitabilmente scoperte zone di rischio''.

    In occasione di un evento musicale, crolla una struttura in alluminio facente parte del palcoscenico. Si infortunano dieci lavoratori, uno mortalmente. Per disastro, omicidio e lesioni colpose, viene condannato il progettista incaricato di effettuare il calcolo per la verifica statica della struttura. Colpa: ``l'avere erroneamente qualificato, in sede di verifica della sollecitazione delle aste della struttura, i carichi appesi alla stessa (luci, audio, catene, schermo ecc.) come carichi permanenti anziché variabili/accidentali, con conseguente applicazione di un coefficiente di sicurezza inferiore a quello che sarebbe stato necessario; l'avere erroneamente valutato l'instabilità del `corrente superiore' della struttura, con conseguente errata determinazione della soglia di resistenza della predetta; l'aver adottato un modello statico non adeguato a simulare il reale comportamento della struttura nella fase di montaggio e completamento; l'avere omesso di riportare, nell'elaborato grafico e nelle indicazioni descrittive contenute nella relazione di calcolo, le correnti orizzontali c.d braccetti, senza richiamare l'osservanza delle schede di montaggio della società produttrice degli elementi metallici componenti la struttura; l'aver omesso di disporre le opportune verifiche statiche, nonostante fosse stato informato telefonicamente dal montatore della presenza di una anomala deformazione della struttura''. La Sez. IV osserva: ``La posizione di garanzia in capo all'imputato deriva dall'essere egli il ``progettista' che effettuò i calcoli per la stabilità della struttura. Proprio in tale veste, gli venne segnalata (prima ancora che venissero montati i carichi), l'anomala `spanciatura' della struttura da parte del titolare dell'impresa che aveva ricevuto in subappalto la realizzazione della struttura, al quale venne il dubbio di un problema di tenuta della struttura stessa appena si avvide della anomala flessione; ciò malgrado l'imputato lo rassicurò dicendogli che nei calcoli era prevista una flessione e che quindi era normale. L'imputato, professionista incaricato di calcolare la stabilità della struttura, è l'unica persona che, ricevuta la segnalazione, avrebbe dovuto verificare l'esattezza dei propri calcoli, essendone egli direttamente responsabile come professionista: la posizione di garanzia, infatti, va commisurata al ruolo rivestito e, a di là di specifiche qualifiche o formali investiture, va riconosciuta al professionista che sottoscrive, sotto la propria responsabilità, il calcolo statico di una struttura. È vero che la struttura di fatto realizzata dai montatori si presentava parzialmente diversa da quella di progetto ma la somma dei carichi applicati risulta inferiore a quanto previsto in progettazione: se la struttura fosse stata realizzata in modo assolutamente fedele al progetto iniziale, nel rispetto della relazione di calcolo effettuata dall'imputato, la struttura sarebbe comunque crollata perché quel calcolo era sbagliato, poiché la struttura è collassata a fronte di un carico pari a kg 11.800, avrebbe potuto reggere un carico non superiore a 8.530 kg, mentre l'imputato. aveva erroneamente calcolato un carico di 18.507 kg, superiore al doppio di quello di effettiva tenuta. Da ciò appare altamente verosimile (se non certo) che gli effetti sarebbero stati gli stessi poi verificatisi. Sostenere poi che l'errore di calcolo sarebbe dipeso da una errata immissione dei dati nel programma di calcolo utilizzato presso il proprio studio associato, è ammettere sostanzialmente l'errore e si tratta di un errore non scusabile se si considera che l'ingegnere deve inserire o quanto meno verificare che i dati di partenza del software in uso siano corretti e coerenti con il calcolo che si appresta a predisporre, senza poter invocare il fatto di lavorare in uno studio associato che fa uso di quel programma per coprire o attenuare un errore di cui egli è, come professionista che firma un elaborato, esclusivamente responsabile. Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall'art. 449 c.p., con riferimento all'art. 434, e dall'art. 676 stesso codice, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all'elemento materiale e, particolarmente, per la maggiore gravità dell'avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione. Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate (quali gli operai impiegati nei lavori), mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante. Secondo il disposto di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 626/1994 (poi trasfuso nell'art. 22 D.Lgs. n. 81/2008), è imposto ai progettisti il rispetto, già al momento delle scelte progettuali inerenti i luoghi, gli impianti o i posti di lavoro, dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori''.

    ``S' è vero che il progettista di un macchinario o di un impianto deve prevedere, ai fini di sicurezza, anche la possibilità di un suo uso improprio, la possibilità di tale prevedibilità deve arrestarsi di fronte ad un rischio `nuovo' creato deliberatamente dall'utilizzatore''.

    «All'imputato, nella veste di legale rappresentante e progettista della ditta omonima, è stato mosso l'addebito di aver omesso la progettazione e la predisposizione di un rullo di controllo e di una griglia, idonei ad impedire la proiezione verso l'esterno di pezzi di legno da un macchinario utilizzato per il sezionamento di legname in listelli. A causa tale insicurezza dell'apparato la vittima, addetta al controllo della macchina, veniva colpita al capo da un listello riportando lesioni letali. L'apparato non era dotato di sistemi di sicurezza tali da ovviare al rischio in questione, concretizzato dal fatto che i listelli laterali potevano venire in contatto con la lama centrale, per rottura o incongrua conformazione del pezzo, con conseguente proiezione violenta verso l'esterno. La stessa macchina non era stata sottoposta ad una corretta, completa valutazione del rischio che, peraltro, si concretizza con bassissima frequenza. Il progetto non è stato eseguito correttamente rispetto ai disegni; e d'altra parte la presenza di un lavoratore nell'area di uscita di pezzi implicava che appropriate cautele dovessero essere adottate. Anche l'ISPELS ha ritenuto che la macchina non fosse sicura: i pezzi, dopo il taglio erano liberi, a contatto con le lame superiori e soggetti alla spinta di queste».

    Per un'ipotesi di responsabilità di un soggetto che riuniva le mansioni di progettista e direttore dei lavori v. Cass. 2 febbraio 2005, Dughetti e altro, in ISL, 2005, 4, 231. In generale, circa la responsabilità dei progettisti, Cass. 2 febbraio 2007, P.C., Serena e altro, ibid., 2007, 6, 341; Cass. 14 febbraio 2003, Moroni e altro, ibid., 2003, 6, 368; Cass. 5 dicembre 2002, Marradi, ibid., 2003, 2, 114; Cass. 26 luglio 2002, P.M. e P.C. in c. Brunetto e altro, ibid., 2002, 10, 574; Cass. 28 maggio 1999, Magliano e altri, ibid., 1999, 8, 484. Con riguardo a un caso di responsabilità del progettista di lavori di bonifica agricola per disastro colposo Cass. 11 agosto 2009, n. 32686. Circa la responsabilità del progettista di apparecchiature destinate a pazienti v. Cass. 25 giugno 2013, n. 27775 e Cass. 11 marzo 2013, n. 11439. Illuminante fu, in passato, Cass. 30 marzo 2009, n. 13866.

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