1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.57
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.
GIURISPRUDENZA COMMENTATA
Sommario: 1. Le risposte agli interpelli .
Nella versione inizialmente proposta dallo schema di decreto correttivo al D.Lgs. n. 81/2008, l'art. 12, al comma 3, avrebbe conferito alle indicazioni della Commissione per gli Interpelli valore di «criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza».
Si trattava di una norma che traeva ispirazione dalla giusta esigenza di evitare le non rare dissonanze rilevabili nell'interpretazione e applicazione delle disposizioni tra i diversi organi di vigilanza operanti nel nostro Paese. E, d'altra parte, di una norma che non avrebbe attribuito alle indicazioni della Commissione per gli Interpelli valore vincolante per attività diverse da quelle di vigilanza: tipo quella giudiziaria (rispetto alla quale, del resto, neppure le sentenze della Corte di Cassazione possiedono valore vincolante).
Resta, peraltro, un interrogativo alla luce della disposizione rimasta nell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 («le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza»): qualora si adegui a un'indicazione fornita dalla Commissione per gli Interpelli (magari contrastante con l'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione), un datore di lavoro o un committente o altro soggetto titolare di posizione di garanzia può vantare una buona fede anche nell'ambito di un procedimento penale, e, dunque, ottenere un proscioglimento dall'imputazione eventualmente mossagli di omicidio colposo o altro reato inerente alla sicurezza del lavoro?
Utili elementi di riflessione possono al riguardo essere tratti dalle pronunce della Corte Suprema relative a casi di ottemperanza a indicazioni date in circolari ministeriali o regionali: per un esempio v. i precedenti richiamati sub art. 88. In generale, sulla «irrilevanza, rispetto al senso della legge, di circolari amministrative aventi una difforme portata», ad es., Cass. 20 giugno 2008, n. 25197.