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Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.38

Note a piè di pagina
38
Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.
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