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Rischio atmosfere esplosive ATEX

Capitolo 10

La legislazione ATEX

Sommario: 10.1 Testo e sanzioni del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008 – 10.2 Allegati del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008

Abstract: Questo Capitolo illustra e analizza gli aspetti legislativi che regolano la protezione dal rischio di esplosione.

«Tutela del lavoro, garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro. È il tema cui abbiamo dedicato la Festa del 1° maggio lo scorso anno, e che non scompare nel contesto di oggi pur dominato dalle questioni di fondo legate alla crisi insorta nel cuore delle nostre economie. Non scompare perché, come ha rilevato il Ministro, il dato del discendere delle morti bianche sotto la soglia dei 1.200 casi l’anno costituisce un segnale positivo ma non ancora sufficiente; perché dunque il fenomeno degli incidenti sul lavoro rimane dolorosissimo e inquietante, e si può rischiare di vederlo aggravarsi se alle difficoltà della crisi economica corrispondesse una qualche tendenza a ricorrere più facilmente al “sommerso” e comunque al lavoro irregolare, in special modo all’impiego illegale di immigrati.»

Giorgio Napolitano Presidente della Repubblica Italiana, 1° maggio 2009

In ambito nazionale, le direttive sociali e di prodotto in tema di atmosfere esplosive (ATEX) riempirono un vuoto presente nella legislazione italiana e furono attuate nel 2003 grazie all’adozione dei seguenti provvedimenti:

  • Direttiva sociale 1999/92/CE recepita prima nel D.Lgs. n. 626/1994 ed ora nel Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008;

  • Direttiva prodotto 94/9/CE recepita nel D.P.R. n. 126/1998 (Ora sostituita dalla Direttiva 2014/34/UE recepita con D.Lgs. n. 85/2016).

In particolare, la Direttiva sociale 1999/92/CE, che si prefigge lo scopo di proteggere i lavoratori dal rischio di esplosione nel luogo di lavoro, entrò in vigore il 10/09/2003 (D.Lgs. n. 233/2003), mentre la Direttiva di prodotto 2014/34/UE, che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza per gli apparecchi elettrici e non elettrici e per i dispositivi di protezione collocati in (o in relazione a) ATEX, entrò completamente in vigore il 01/07/2003 (il riferimento è alla superata Direttiva 94/9/CE). In Tabella 10.1 si riporta un riepilogo delle principali caratteristiche di entrambi i provvedimenti.

Tale legislazione rivela legami ed interconnessioni particolarmente profondi. Un primo ponte tra il Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008 ed il D.Lgs. n. 85/2016 è dato dalla Parte B dell’Allegato L, D.Lgs. n. 81/2008. In esso si specifica, infatti, che, all’interno delle zone classificate ed estese1, si devono adottare apparecchi (elettrici e non elettrici) aventi una categoria di resistenza all’innesco idonea al tipo di zona classificata secondo il seguente criterio:

  • nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

  • nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

  • nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Un secondo, profondo, legame tra i due ambiti normativi è fornito dalla filosofia generale di approccio alla problematica ATEX: sia il datore di lavoro (Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008) sia il fabbricante (D.Lgs. n. 85/2016) devono infatti fare riferimento ai medesimi principi ispiratori, come risulta evidente dalla Tabella 10.2.

Tabella 10.1 – Caratteristiche principali delle cosiddette “Direttive ATEX”

Confronto tra le Direttiv e ATEX
Direttiv a com unitaria 1999/92/CE 2014/34/UE
Soggetto resp onsabile Datore di lavoro Fabbric ante
Scopo Protezione dei lavoratori contro il rischio di esplosione Garantire la libera circolazione dei prodotti in ambito UE attraverso l’indicazione dei requisiti essenziali di sicurezza per apparecchi (elettrici e non elettrici) e per sistemi di protezione collocati in ATEX
Contenuti Classificazione delle zone
Valutazione dei rischi
Coordinamento tra le attività
Informazione e formazione dei lavoratori
Prescrizione di verifiche periodiche
Documento di protezione contro le esplosioni
Misure tecniche di prevenzione e protezione stabilite negli allegati
Valutazione del rischio di innesco in apparecchi elettrici e non elettrici
Valutazione dell’efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione contro le esplosioni
Indicazione di categorie di resistenza all’innesco
Indicazione delle procedure per l’ottenimento della conformità
Marcatura CE
Dichiarazione di conformità
Manuale di uso e manutenzione
Recepimento italiano Titolo XI, D.Lgs. n 81/2008 D.Lgs. n. 85/2016
Entrata in vigore 10/09/2003 01/07/2003 (data riferita alla Direttiva 94/9/CE ora abrogata)
Linee guida della Commissione delle Comunità Europee Guida di buona prassi Prima edizione – 25/08/2003 Linee Guida ATEX Prima Edizione – Aprile 2016
Linee guida nazionali NO NO

Questo confronto tra i due disposti legislativi evidenzia un comune approccio alla sicurezza contro le esplosioni che si rifà ai seguenti principi:

  • evitare durante l’esercizio dell’attività e dell’attrezzatura di lavoro la formazione di ATEX estese e classificate;

  • ove ciò non sia possibile, prevenire che le potenziali sorgenti di accensione divengano attive ed efficaci;

  • nelle residue situazioni in cui nemmeno tale adempimento sia attuabile, provvedere alla protezione contro le esplosioni.

Tabella 10.2 – Relazione tra le filosofie applicative della Direttiva sociale (1999/92/CE) e Direttiva prodotto (2014/34/UE)

Art. 289, D.Lgs. n. 81/2008 Prevenzio ne e p rotezio ne contro le esp losioni Art. 1.0.1, Allegato II, D.Lgs. n. 85/2016 Prin cip i della sic urezza in tegrata contro le esp losio ni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’art. 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive. Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.
A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:
- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
- impedire l’innesco all’interno di un’atmosfera esplosiva tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
- qualora, malgrado tutto, si produca un’esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall’esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente

Per raggiungere tali obiettivi, il D.Lgs. n. 81/2008 rimanda alla conformità all’Allegato L mentre il D.Lgs. n. 85/2016 si rifà alla conformità ai RES2.

Si rileva, a questo proposito, che mentre l’Allegato L al D.Lgs. 81/2008 individua una serie di adempimenti formulati in modo a volte generico i RES risultano presuntivamente soddisfatti con l’applicazione della Normativa armonizzata emanata da CEN e CENELEC.

È per questo che, per definire il livello di sicurezza accettabile nell’applicazione tecnica dei principi di sicurezza contro le esplosioni nei luoghi di lavoro, è opportuno fare principalmente riferimento alla Normativa tecnica armonizzata (ed eventualmente a linee guida riconosciute).

Tale considerazione risulta a maggior ragione avvalorata grazie alla recente modifica introdotta con D.Lgs. n. 106/20093.

Infatti, l’Allegato XLIX, D.Lgs. n. 81/2008 modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 indica che:

“Per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione (si può fare riferimento), alla Norma EN 1127-1 ”Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”.

Il presente Capitolo illustra il solo D.Lgs. n. 81/20084, rimandando per l’approfondimento del D.Lgs. n. 85/2016 sia al Capitolo 6 del presente volume sia alle linee guida ATEX liberamente scaricabili dalla rete.

10.1 Testo e sanzioni del titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008

Il Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008 (“Protezione da atmosfere esplosive”) è composto da n. 12 articoli (da art. 287 ad art. 297) e da n. 3 Allegati (XLIX, L, LI). Esso, come evidenziato nel corso dei precedenti Capitoli, ha come obiettivo la protezione dei lavoratori dalle esplosioni che possono avere luogo negli ambienti di lavoro.

D.Lgs. n. 81/2008, TITOLO XI, Protezione da Atmosfere Esplosive

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 287 – Campo di applicazione

  • Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’art. 288.

  • Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.

  • Il presente titolo non si applica:
    • alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

    • all’uso di apparecchi a gas di cui al D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661;

    • alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

    • alle industrie estrattive a cui si applica il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

    • all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la Normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Sanzioni: non sono previste sanzioni.

Art. 288 – Definizioni

  • Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta5.

    1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile6.

Sanzioni: non sono previste sanzioni.

Annotazione

Il D.Lgs. n. 106/2009 modifica la definizione di ATEX in modo tale da renderla conforme a quanto è indicato nella Direttiva 99/92/CE e nel D.Lgs. n. 85/2016.

Tale modifica, oltre ad uniformare la definizione di ATEX a quanto già contenuto nel D.Lgs. n. 85/20167, corregge la distorsione interpretativa presente nella definizione originaria del D.Lgs. n. 81/2008. Ora sono ATEX tutte le miscele che possiedano le seguenti caratteristiche:

  • Presenza di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili;

  • Presenza di aria;

  • Presenza di condizioni atmosferiche;

  • Propagazione, dopo l’accensione, nell’insieme della miscela incombusta.

Quest’ultimo punto dell’elenco rappresenta una rilevante novità: non era infatti previsto nella precedente versione del D.Lgs. n. 81/2008 e lasciava pertanto aperta la possibilità che tale combustione non fosse estesa all’insieme della miscela8. In queste ipotesi quindi, anche una combustione di braci covanti all’interno di una massa di polveri combustibili, poteva essere assimilata ad un’atmosfera esplosiva.

Il comma 1-bis introduce l’importante considerazione che le condizioni atmosferiche comprendono le oscillazioni nell’intorno dei valori di riferimento che abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive dell’ATEX. Come abbiamo visto nei Capitoli II e IV, tale assunzione può modificare il campo standard di variazione previsto dalle linee guida applicative al D.Lgs. n. 85/2016.

CAPO II

Obblighi del Datore di Lavoro

Art. 289 – Prevenzione e protezione contro le esplosioni

  • Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’art. 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

  • Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    • evitare l’accensione di atmosfere esplosive;

    • attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

  • Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Art. 290 – Valutazione dei rischi di esplosione

  • Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

    • probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

    • caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

    • entità degli effetti prevedibili.

  • I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

  • Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Sanzioni: il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’art. 290.

Annotazione

La sanzione di questo articolo è stata introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 e non era presente nella precedente versione del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 291 – Obblighi generali

  • Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’art. 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
    • dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

    • negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Art. 292 – Coordinamento

  • Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

  • Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’art. 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’art. 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento9.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Art. 293 – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

  • Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’Allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

  • Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’Allegato L.

  • Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’Allegato LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto10.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Annotazione

La modifica al comma 2 prevista dal D.Lgs. n. 106/2009 trova ragione d’essere nella considerazione secondo cui è soprattutto durante le fasi di avvio e fermata dei cicli di produzione si possono formare ATEX sia all’esterno sia all’interno dei contenimenti (prevalentemente zone 1 e 21). Di queste fasi sono avvisati i lavoratori grazie all’attivazione di allarmi ottico/acustici.

Art. 294 – Documento sulla protezione contro le esplosioni

  • Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

  • Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    • che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

    • che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

    • quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’Allegato XLIX;

    • quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’Allegato L;

    • che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

    • che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

  • Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

  • Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Art. 294-bis11 - Informazione e formazione dei lavoratori

  • Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
    • alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

    • alla classificazione delle zone;

    • alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;

    • ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;

    • ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

    • al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

    • agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;

    • all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Annotazione

Con l’inserimento di questo articolo, che prevede l’informazione e la formazione dei lavoratori, il legislatore è andato finalmente a colmare una grave lacuna che caratterizzava invece il Titolo XI (cfr. Capitolo 9).

Art. 295 – Termini per l’adeguamento

  • Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’Allegato L, Parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

  • Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato L, Parti A e B.

  • I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

Sanzioni: non sono previste sanzioni.

Art. 296 – Verifiche

  • Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai Capi III e IV del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

Sanzioni: il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

CAPO III12

Sanzioni

Art. 29713 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

  • Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell’art. 290.

  • Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.

Annotazione

La modifica all’apparato sanzionatorio del TU introduce due importanti modifiche al regime previgente:

  • la mancata valutazione del rischio di esplosione viene sanzionata;

  • i massimali delle sanzioni risultano ridimensionati.

Tali massimali devono essere tuttavia letti nella logica applicativa che governa l’intero D.Lgs. n. 81/2008. Nella Tabella 10.3 si riportano gli articoli penalmente sanzionati alla luce del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009.

Tabella 10.3 – Violazioni e sanzioni

Artic olo D.Lgs. n. 81/2008 Testo Soggetto Sanzionato Sanzione
Art. 289 comma 2 Prevenzione e protezione contro le esplosioni
  • Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    • evitare l’accensione di atmosfere esplosive;

    • attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

DDL Dirigenti Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro

Artic olo D.Lgs. n. 81/2008 Testo Soggetto Sanzionato Sanzione
Art. 290 Valutazione dei rischi di esplosione
  • Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
    • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

    • probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

    • caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

    • entità degli effetti prevedibili.

  • I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

  • Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

DDL Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
Art. 291 Obblighi generali
  • Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all’art. 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
    • dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

    • negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

DDL Dirigenti Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro
Art. 292 comma 2 Coordinamento
  • Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’art. 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’art. 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

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Artic olo D.Lgs. n. 81/2008 Testo Soggetto Sanzionato Sanzione
Art. 293 commi 1 e 2 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
  • Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’Allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

  • Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’Allegato L.

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Art. 294 commi 1, 2 e 3 Documento sulla protezione contro le esplosioni
  • Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’art. 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

  • Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    • che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

    • che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente tito-lo;

    • quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’Allegato XLIX;

    • quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’Allegato L;

    • che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

    • che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

  • Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

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Art. 294-bis Informazione e formazione dei lavoratori
  • Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
    • alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

    • alla classificazione delle zone;

    • alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;

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Artic olo D.Lgs. n. 81/2008 Testo Soggetto Sanzionato Sanzione
Art. 294-bis
  • ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;

  • ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

  • al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

  • agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;

  • all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

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Art. 296 Verifiche
  • Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

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10.2 Allegati del titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008

Allegato XLIX14

Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive osservazione preliminare

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli artt. 258, 259, 262, 263.

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Un’area in cui può formarsi un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Un’area in cui non è da prevedere il formarsi di un’atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un’atmosfera esplosiva a meno che l’esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l’aria, non sono in grado di propagare autonomamente un’esplosione.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell’Allegato L, Parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1

Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria.

Zona 21

Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note

  • Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un’atmosfera esplosiva.

  • Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

  • Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
    • EN 60079-10 (CEI 31-30) “Classificazione dei luoghi pericolosi” e successive modificazioni.

    • EN 61241-10 (CEI 31-66) “Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili” e successive modificazioni e le relative guide:
      • CEI 31-35 e CEI 31-56

        e per l’analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla Norma:

      • EN 1127-1 “Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia”.

Annotazione

Il D.Lgs. n. 106/2009 sostituisce l’Allegato XLIX, D.Lgs. n. 81/2008 riportando l’elenco della Normativa EN a cui è opportuno attenersi per la classificazione delle zone a rischio di esplosione. A tale indicazione, già presente nel precedente testo normativo, si aggiunge l’elenco delle linee guida prodotte dal CEI utili all’applicazione della Normativa tecnica EN citata.

Allegato L15

(art. 293, art. 294, comma 2, lettera d), art. 295, commi 1 e 2)

A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

  • alle aree classificate come pericolose in conformità dell’Allegato XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

  • ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

  • Provvedimenti organizzativi.

  • Formazione professionale dei lavoratori.

    Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

  • Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

    Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
    • il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

    • è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

    Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

  • Misure di protezione contro le esplosioni.

  • Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

  • Qualora l’atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

  • Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all’art. 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall’ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l’accensione di atmosfere esplosive.

  • Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un’atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

  • Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all’interno del luogo di lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

  • Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un’esplosione siano raggiunte.

  • Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

  • Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell’intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

  • Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
    • deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell’impianto in caso della predetta interruzione;

    • gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

    • in caso di arresto di emergenza, l’energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

  • Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli artt. 42 e 43 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

  • Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all’1 per cento in volume rispetto all’aria, con tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l’aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

  • Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall’art. 101 del D.P.R. n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

  • nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

  • nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

  • nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

Nota agli artt. 1.1 e 2.2

Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:

  • EN 60079-14 (CEI 31-.33) “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”.

  • EN 61241-14 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione”.

  • EN 60079-17 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)”.

  • EN 61241-17 “Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)”.

  • EN 60079-19 “Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature”.

Annotazione

Il D.Lgs. n. 106/2009 sostituisce l’Allegato L, D.Lgs. n. 81/2008 riportando riferimenti normativi interessanti relativi alla manutenzione elettrica. Si rileva, tuttavia, che la Direttiva ATEX, applicandosi anche ad apparecchiature non elettriche e a sistemi di protezione, necessiterebbe di evidenti indicazioni anche in questi settori.

Allegato LI16

(art. 293, comma 3)

Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni:

PERICOLO ESPLOSIONE – DANGER EXPLOSION

Annotazione

La segnaletica EX, pur evidenziando la presenza di un pericolo (è infatti un segnale triangolare su sfondo giallo), potrebbe non essere immediatamente interpretabile da chi non conosce l’ambiente di lavoro o la Norma di riferimento. Bene ha fatto il legislatore a richiedere per esteso la dicitura di “pericolo d’esplosione” in almeno due lingue, considerando anche l’ormai consolidata presenza di personale non italiano in molti siti industriali.

Note a piè di pagina
11
Determinate in conformità a quanto stabilito dall’art. 293, D.Lgs. n. 81/2008.
22
RES: Requisiti Essenziali di Sicurezza.
33
Tale modifica ha comportato significative variazioni al Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008. La presente trattazione si baserà, quindi, sul testo coordinato che emerge dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.
44
Così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009.
55
Comma così modificato dall’art. 136, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
66
Comma aggiunto dall’art. 136, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
77
Art. 1, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 85/2016: “Atmosfera esplosive”: una miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, e sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga all’intera miscela non bruciata.
88
Purtroppo la definizione di atmosfera esplosiva del Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008 non risulta perfettamente sovrapponibile a quella presente nella Direttiva 1999/92/CE. Il Termine “all’insieme” risulta modificato, dal legislatore italiano, con “nell’insieme”.
99
Comma così modificato dall’art. 137, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106.
1010
Comma così modificato dall’art. 138, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106.
1111
Articolo inserito dall’art. 139 del comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
1212
Rubrica modificata dall’art. 140, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
1313
Articolo sostituito dall’art. 141 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
1414
Allegato così sostituito dall’art. 149 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
1515
Allegato così modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
1616
Allegato così sostituito dall’art. 149, comma 1 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Fine capitolo
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