Vai al contenuto principale
La Mia Biblioteca

Accedi

Menu
  • Home
  • Cerca
  • Libreria
    • Indice degli argomenti
    • Libro

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

Indici

Torna all'inizio

Footer

La Mia Biblioteca

  • Accedi
  • Informazioni
  • A chi si rivolge
  • Richiedi una prova
  • Guarda il video
  • Certificazione di qualità

CONTENUTI E OPERE

  • CEDAM
  • il fisco
  • IPSOA
  • UTET Giuridica
  • Wolters Kluwer

NETWORK

  • One
  • ilQG – Il Quotidiano Giuridico
  • IPSOA Quotidiano
  • Quotidiano HSE+
  • ShopWKI

HELP

  • Come utilizzarla
  • Scarica il manuale d'uso
  • Contatti
  • Note legali
  • Privacy
    • Linkedin
    • X
    • Facebook

© 2025 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti diritti riservati. UTET Giuridica © è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Briciole di navigazione

Indietro

    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

    Open
      • Stampa
      • Condividi via email
      • Visualizza PDF
      • Vai a pagina

    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    347. Costituzione di parte civile

    Mostra tutte le note

    [1] Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.

    [2] I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La costituzione di parte civile.

    I. La costituzione di parte civile

    I.La costituzione di parte civile

    1 In apparente contrasto con il generale principio di delegittimazione processuale del debitore fissato dall’art. 143 CCII, la norma prevede espressamente la legittimazione passiva del medesimo quanto all’azione civile che contro di lui proponga il curatore (o il creditore, nei limiti di cui in appresso) nel procedimento penale per reato concorsuale. Tale legittimazione del debitore si giustifica peraltro in considerazione della riconosciuta natura extraconcorsuale dell’obbligazione risarcitoria che, ai sensi dell’art. 185 c.p., sorge in capo al colpevole per effetto della commissione di fatti di reato. Costituendo infatti la sentenza di liquidazione giudiziale presupposto essenziale per la sussistenza di gran parte dei reati concorsuali, l’obbligazione ex delicto si perfeziona successivamente alla liquidazione stessa restando perciò al di fuori della disciplina concorsuale che, ex art. 143, priva il debitore di legittimazione per i soli rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Trova così giustificazione all’interno del sistema la previsione di cui all’art. 347 in commento che espressamente legittima la costituzione di parte civile del curatore «anche contro il debitore», non ponendosi evidentemente questione alcuna per ciò che concerne invece la costituzione contro chi non rivesta lo status di debitore quali gli imputati di bancarotta impropria o l’extraneus concorrente nel reato. I legittimati sono il curatore, il commissario liquidatore, il liquidatore giudiziale ed il commissario speciale nelle insolvenze bancarie. L’organo di procedura starà in giudizio previo (com’è ovvio trattandosi comunque di azione giudiziale) il provvedimento del G.D. di autorizzazione alla costituzione di parte civile, mentre ora la nomina del difensore è riservata al curatore. Cfr. [F888] [F889]. Tramite il difensore nominato, il curatore potrà coltivare nel processo penale la domanda risarcitoria cfr. [F890] avvalendosi di tutte le facoltà che le norme del rito penale riconoscono alla parte civile, ivi compresa quella di richiedere il sequestro conservativo a mente dell’art. 316, c. 2, c.p.p. Il danno ripetibile attraverso la costituzione di parte civile sarà esclusivamente quello direttamente prodotto dal fatto-reato con esclusione di ogni possibile sovrapposizione del danno da liquidazione giudiziale (cfr. per la distinzione il commento all’art. 326) e del danno c.d. morale, che si ritiene non ripetibile da parte del curatore attesa la funzione di sostituzione di tutti i creditori danneggiati, impersonalmente considerati, che egli assolve attraverso la costituzione di parte civile. Sono evidenti le possibili correlazioni tra il danno risarcibile in sede di giudizio civile di responsabilità ex art. 255 ed il danno da reato, che legittima la costituzione di parte civile dell’organo di procedura, costituendo di fatto la commissione di reati concorsuali uno dei principali titoli di responsabilità azionati contro amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società. Tali correlazioni imporranno all’organo della procedura l’attenta valutazione delle pratiche conseguenze della disciplina processuale dei rapporti tra azione civile ed azione penale dettata dall’art. 75 c.p.p. e dei limiti di efficacia del giudicato penale sanciti dagli artt. 651 e 652 c.p.p.

    2 Il comma 2 dell’art. 347 ammette la costituzione di parte civile dei singoli creditori quando manchi la costituzione del curatore o sussista un titolo personale di azione, in entrambi i casi, tuttavia, limitatamente ai soli processi per bancarotta fraudolenta. I creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l’azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato. La non felice esplicazione della norma ha indotto a correttivi di natura interpretativa, che consentono in ogni caso e per qualsiasi reato concorsuale la costituzione del creditore contro imputati diversi dall’imprenditore commerciale, ivi compresi il concorrente extraneus e gli imputati di bancarotta impropria, o che ravvisano nell’azione risarcitoria individuale ex art. 2395 c.c. il titolo personale di cui al comma 2 dell’art. 347.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F888
    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    Sezione ………

    ***

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ………

    G.D.: dr……….

    Curatore: ………

    Sent. n.: ………

    ***

    ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E PER NOMINA DEL DIFENSORE

    ***

    Ill.mo Signor G.D.,

    il sottoscritto ……… curatore della liquidazione giudiziale in epigrafe

    PREMESSO CHE

    - il p.m. presso il Tribunale di ……… ha richiesto il rinvio a giudizio di amministratori e sindaci della società sottoposta alla liquidazione giudiziale ………, nominativamente individuati nei sig.ri ……… per il reato di bancarotta fraudolenta ex artt. 322, e 329 CCII in relazione all’art. 2621 c.c., per i fatti di distrazione di beni, falsificazione delle scritture contabili e falso in bilancio, meglio descritti nella richiesta di rinvio a giudizio che si unisce in copia e già illustrati alla S.V. dallo scrivente nella propria relazione depositata ex art. 130 CCII in data ……… (cfr. pagg………. della relazione stessa);

    - appare opportuna nell’interesse della massa la costituzione di parte civile della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 347 CCII al fine di conseguire dagli imputati il risarcimento del danno patrimoniale cagionato dalle condotte loro ascritte e quantificabile in euro ……… in relazione alla diminuzione di attivo ed all’incremento di passivo derivato dai fatti di distrazione e falso contestati;

    - il trasferimento in sede penale dell’azione civile già promossa ex art. 255 CCII avanti il Tribunale di ………, come da autorizzazione concessa dalla S.V. con decreto in data ………, pur implicando ex art. 75 c.p.p. rinunzia agli atti di quel giudizio, non appare suscettibile di arrecare svantaggio alla liquidazione giudiziale atteso che il predetto giudizio civile di responsabilità è allo stato pendente in fase di ……… e che non è stato concesso dal giudice civile alcun provvedimento cautelare.

    Tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore

    CHIEDE

    di essere autorizzato a costituirsi parte civile contro gli imputati:

    ………

    ………

    ………

    nel procedimento penale di cui alla richiesta di rinvio a giudizio che si produce in copia, riservandosi di comunicare il nominativo del difensore che sarà incaricato.

    Allega in copia:

    - richiesta di rinvio a giudizio notificata il ………

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il Curatore ………

    F889
    DECRETO DEL G.D. DI AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE

    Il Giudice delegato ………

    - letta l’istanza n………. con la quale il curatore ha chiesto di essere - ………

    - ………

    - ………

    nel procedimento penale, nei confronti dei medesimi, pendente per il reato di bancarotta fraudolenta;

    - ritenuta l’opportunità di procedere nel senso prospettato dal curatore;

    - visti gli artt. 123 e 347 CCII,

    AUTORIZZA

    il curatore della Liquidazione giudiziale ……… a costituirsi parte civile contro gli imputati sopra indicati nel procedimento penale di cui alla predetta istanza, disponendo che il curatore provveda a nominare il difensore ………, cui il curatore stesso è facoltizzato a rilasciare procura speciale anche ai sensi dell’art. 122 c.p.p.

    Luogo, data ………

    Il Giudice delegato ………

    F890
    COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    UFFICIO DEL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE

    Procedimento penale n……….

    pendente nei confronti di:

    - ……… + altri, imputati come in atti del reato di bancarotta fraudolenta

    ***

    DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    ***

    Il sottoscritto Avv………., nato a ……… il ………, domiciliato presso il proprio studio in ………, procuratore e difensore, come per decreto G.D. in data ……… e procura speciale in calce al presente atto, della Liquidazione giudiziale ……… in persona del Curatore ………,

    DICHIARA DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE

    nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti degli imputati:

    - ………, nato a ………

    - ………, nato a ………

    - per i fatti loro ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio depositata dal p.m. in data ………

    Costituendosi parte civile la curatela, come sopra rappresentata, intende esercitare in questo procedimento penale l’azione civile nei confronti dei predetti imputati allo scopo di conseguire, assieme all’affermazione della loro penale responsabilità, la condanna degli stessi all’integrale risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla massa della Liquidazione giudiziale ……… per effetto delle condotte di bancarotta fraudolenta loro ascritte nella richiesta di rinvio a giudizio.

    La sottoscritta parte civile espone ed illustra le

    RAGIONI CHE GIUSTIFICANO LA DOMANDA

    - l’esperimento dell’azione risarcitoria in questa sede penale risponde all’esigenza di prevenire il rischio di possibili contrasti di decisioni tra le due diverse giurisdizioni, civile e penale, cui la domanda di risarcimento può essere sottoposta stante l’identità dei fatti;

    - appare inoltre proficuo nell’interesse della massa avvalersi delle più ampie facoltà di prova accordate dall’ordinamento processuale penale, ivi comprese l’utilizzabilità della relazione ex art. 130 CCII e la testimonianza del curatore;

    - le condotte ascritte agli imputati, riducendo sensibilmente le possibilità di adeguate ripartizioni in favore del ceto creditorio, hanno cagionato alla massa danni patrimoniali di rilevante entità, quantificabili in euro ………, salva l’ulteriore precisazione in corso di causa, per effetto della distrazione dei beni descritti nella richiesta di rinvio a giudizio e dell’aggravamento del dissesto conseguito dalla normale prosecuzione dell’attività di impresa in virtù delle sottovalutazioni e falsificazioni delle poste attive e passive di bilancio;

    - la premeditata intenzionalità con la quale sono stati posti in essere i fatti di reato contestati e le funzioni pubblicistiche sottese alla procedura concorsuale giustificano la presenza dell’organo della liquidazione concorsuale in questa sede al fine del conseguimento, non solo del ristoro patrimoniale, ma anche della giusta sanzione penale dei fatti di bancarotta.

    Con riserva di avvalersi in corso di procedimento delle facoltà di prova accordate dalla legge, si producono i seguenti documenti:

    (doc. 1) copia autentica decreto G.D. in data ……… di autorizzazione alla costituzione di parte civile.

    Luogo, data ………

    Avvocato ………

    PROCURA SPECIALE EX ARTT. 100, 122 C.P.P.

    Il sottoscritto ………, nella veste di curatore della Liquidazione giudiziale ………, avvalendosi dell’autorizzazione a costituirsi parte civile concessagli dal Giudice Delegato con decreto in data ……… conferisce all’Avv………., procura speciale ex art. 122 c.p.p. affinché, in vece e per conto del sottoscritto e con ogni facoltà

    inerente e conseguente alla procura, provveda ad esercitare nel procedimento penale n………. l’azione civile nei confronti degli imputati ………, al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla Liquidazione giudiziale ……… per effetto delle condotte loro ascritte.

    Conferisce altresì al predetto Avv………., procura speciale ex art. 100 c.p.p. e per l’effetto dichiara di nominarlo quale proprio difensore di parte civile intendendosi il mandato defensionale espressamente conferito per ogni ulteriore grado e fase del procedimento, ai fini del quale il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso lo studio del designato difensore in ………

    Luogo, data ………

    Il Curatore ………

    Il sottoscritto difensore certifica l’autografia della sottoscrizione sopra apposta

    Luogo, data ………

    Avvocato ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La costituzione di parte civile.

    I. La costituzione di parte civile

    I.La costituzione di parte civile

    1 Ai sensi dell’art. 240, c. 2, l. fall., i creditori sono legittimati uti singuli ad esercitare l’azione civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta quando intendano far valere un titolo di azione propria, personale, come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato [C. pen. V 12.4.2005, n. 42608; C. II 21.3.2007, n. 14088, RP 2008, 203]. In tema di reati fallimentari, ai sensi dell’art. 240, c. 2, l. fall., il singolo creditore è legittimato in proprio a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nella sua qualità di persona danneggiata dal reato, quando fa valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. Ciò che si verifica in ogni caso in cui l’azione civile non sia esercitata dal curatore (cosiddetta legittimazione sussidiaria), ma anche in concorso con l’azione esperita dal curatore allorquando i creditori intendano far valere un titolo di azione propria, personale (cosiddetta legittimazione principale), come nel caso di danni non patrimoniali patiti dalla consumazione del reato [C. pen. V 30.4.2021, n. 24588, GD 2021; C. pen. V 4.11.2016, n. 6904, CED Cass. pen. 2017; C. pen. V 11.4.2016, n. 23647, CP 2016, 4168]. Ai sensi dell’art. 240, r.d. n. 267/1942 i creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore o quando intendono fare valere un titolo di azione personale. La contestazione di reati ulteriori rispetto alla bancarotta (quali, ad esempio, quello di truffa) e la richiesta di risarcimento estesa anche ai danni non patrimoniali, proprio perché consentono di individuare autonomi titoli di azione personale, giustificano la legittimazione del singolo creditore [C. pen. V 12.12.2014, n. 8619, D&G 2015]. Il singolo creditore è persona offesa dal reato di bancarotta fraudolenta, sicché l’omessa notificazione allo stesso dell’avviso dell’udienza preliminare costituisce motivo di nullità della procedura e della sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa [C. pen. V 18.12.2008, n. 2513, Fall 2009, 1352; C. pen. V 3.10.2007, n. 43101, ivi 2008, 609]. In tema di reati fallimentari concernenti la procedura di concordato preventivo, la costituzione di parte civile del commissario giudiziale, non preclude, ai sensi dell’art. 240, c. 2, l. fall., la concorrente legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile per far valere una richiesta di risarcimento a titolo personale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale legittimazione discende anche dalla previsione contenuta nell’art. 167 l. fall. in base al quale, durante la procedura, il debitore conserva i propri organi rappresentativi ed il potere di chiedere il risarcimento dei danni) [C. pen. V 7.9.2015, n. 5010, CED Cass. pen. 2016]. In tema di reati tributari, la curatela fallimentare è legittimata attivamente a costituirsi parte civile nei processi per violazioni tributarie [C. pen. V 6.3.2008, n. 14729]. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministro della Giustizia, in quanto portatori di distinte pretese risarcitorie, sono autonomamente legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del curatore fallimentare accusato dei reati di peculato e truffa commessi nel corso della procedura concorsuale [C. VI 4.11.2009, n. 5447, GI 2010, 1395]. Il Commissario governativo nominato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è legittimato a costituirsi parte civile, nell’interesse del fallito e della massa dei creditori, non solo nei processi per reati fallimentari, ma anche nei processi per reati diversi dai quali sia derivato un danno al patrimonio dell’impresa fallita [C. pen. V 4.11.2016, n. 6904, CP 2017, 2867].

    2 La previsione secondo la quale la costituzione di parte civile dei singoli creditori è possibile soltanto se non si sia costituito il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo e nell’amministrazione controllata) o il commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa), concerne esclusivamente il reato di bancarotta fraudolenta commesso dall’imprenditore commerciale dichiarato fallito o sottoposto alle altre procedure concorsuali; ne consegue che, qualora si proceda per alcuno dei reati commessi da persona diversa dal fallito, secondo la descrizione contenuta nelle disposizioni di cui al capo II del titolo VI della l. fall., la suddetta limitazione non opera [C. pen. 14.10.1987, Tibaldi, Gpen 1988, II, 486]. La norma dell’art. 240 l. fall., secondo la quale la costituzione dei singoli creditori come parte civile è consentita solo quando manchi la costituzione del curatore, si riferisce esclusivamente al reato di bancarotta commesso dal fallito e non può quindi trovare applicazione quando oggetto del procedimento sia un reato fallimentare commesso da persona diversa [C. pen. 11.2.1988, Brembilla, DFSC 1989, II, 127]. In tema di reati fallimentari, qualora il curatore, successivamente all’inizio del processo penale per bancarotta, abbia optato per l’esercizio in sede civile dell’azione di responsabilità nei confronti del fallito, la precedente costituzione di parte civile del singolo creditore in sede penale conserva efficacia solo per i crediti di natura personale, mentre deve intendersi automaticamente caducata per i crediti della massa già azionati dallo stesso curatore [C. pen. V 9.4.2014, n. 19216, CED Cass. pen. 2014].

    Fine capitolo
    Precedente 346. Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale