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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    344. Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi

    Mostra tutte le note

    [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

    a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

    b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

    c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;

    d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

    e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

    [2] Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

    [3] Il componente dell’organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell’attestazione di cui all’articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. (1)

    [4] Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

    (1) Comma così sostituito dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’estensione della tutela penale alle procedure di sovraindebitamento.

    I. L’estensione della tutela penale alle procedure di sovraindebitamento

    I.L’estensione della tutela penale alle procedure di sovraindebitamento

    1 L’impianto del codice della crisi è volto a disciplinare gli effetti della crisi e dell’insolvenza di ogni tipologia di debitore ivi inclusi coloro che non svolgono attività d’impresa commerciale. In tale contesto si è ritenuto di estendere la tutela penale anche ad alcune procedure di sovraindebitamento e cioè quelle in cui vi è una componente volontaristica. Resta, così, esclusa dall’area della tutela penale la procedura di liquidazione controllata (salvo che per quanto sotto precisato).

    2 Proprio nell’ambito della valorizzazione dell’accesso volontario ai procedimenti di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore ed esdebitazione del debitore incapiente) si è ritenuto che le informazioni rese dal debitore non debbano essere false e l’accesso ai procedimenti debba essere consentito solo in un clima di piena trasparenza.

    3 La valorizzazione dei profili connessi ai principi generali di cui all’art. 4 CCII giustifica il fatto che nell’ambito della liquidazione controllata sia penalmente rilevante la condotta del debitore che altera o distrugge la documentazione relativa alla situazione patrimoniale ed economica ovvero altera o distrugge la documentazione contabile.

    4 Proprio perché l’area della tutela penale si attiva nei procedimenti volontari, la responsabilità penale colpisce anche il componente dell’organismo di composizione delle crisi che rede false attestazioni.

    Fine capitolo
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