Informazione

Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

339. Mercato di voto

[1] Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

[2] La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

[3] La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La fattispecie del mercato di voto.

I. La fattispecie del mercato di voto

I.La fattispecie del mercato di voto

1 A tutela dell’imparzialità e della genuinità delle decisioni dell’assemblea dei creditori (concordato di liquidazione e preventivo; cfr. anche il commento agli artt. 343 e 344 CCII) e dei pareri del comitato dei creditori, la norma sanziona penalmente la condotta del creditore che, in cambio di un proprio personale vantaggio, patrimoniale o no, si impegni con il debitore, o con l’imprenditore ammesso a procedura minore, o altri nell’interesse di questi ad esprimersi nell’assemblea dei creditori o nelle deliberazioni del comitato dei creditori secondo l’interesse dello stesso debitore. Trattandosi di reato di pericolo è sufficiente, ai fini della sua consumazione, il perfezionamento del pactum sceleris costituendo mero postfactum il conseguimento effettivo del vantaggio o l’effettiva espressione del voto. Esulano dalla fattispecie penale le ipotesi di pattuizioni tra creditori o tra creditori e terzi alle quali resti estraneo, o addirittura confliggente, l’interesse del debitore come anche gli accordi che mirino ad avvantaggiare l’intera massa dei creditori. In applicazione delle ordinarie regole del concorso di persone nel reato, il comma 3 della norma estende la punibilità del fatto nei confronti anche del debitore e del terzo che nell’interesse di questi abbia contrattato con il creditore. Poiché la norma fa riferimento specifico al concordato, v’è da dubitare che il reato possa attuarsi nell’ipotesi degli accordi di ristrutturazione ex artt. 57-61 CCII anche considerando che in quel caso non c’è un voto ma la prestazione di un consenso.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. La fattispecie del mercato di voto.

I. La fattispecie del mercato di voto

I.La fattispecie del mercato di voto

1 La convenzione con la quale il creditore si impegna a desistere dall’insinuazione al passivo fallimentare per effetto di un nuovo regolamento del rapporto creditorio non integra il reato di mercato di voto previsto dall’art. 233 l. fall., che ricorre solamente quando, per un corrispettivo particolare che ne costituisce la causa, il creditore si obblighi a votare in una determinata maniera, ovvero, ove trattisi di creditore non avente diritto al voto, a rinunciare al diritto di prelazione, sempre per votare in una determinata maniera [C. III 13.6.1980, n. 3763]. Il pagamento di una somma (al di fuori della procedura concorsuale, in cui ai creditori chirografari sarebbe stato comunque assicurato il pagamento del 25% dei rispettivi crediti) da parte degli assuntori del concordato fallimentare in favore di un creditore costituendo il “corrispettivo” per la disponibilità del voto e dell’accordo di postergazione di crediti verso il fallimento che tale creditore dichiarava di poter “controllare”, integra la fattispecie di cui all’art. 233 l. fall. e la nullità di siffatta pattuizione assumendo, nell’ambito complessivo della convenzione, valore determinante comporta la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c. [T. Mantova 28.10.2004]. Il mercato di voto, disciplinato dall’art. 233 l. fall., è un reato a concorso necessario e, pertanto, la semplice proposta da parte dell’imprenditore, non accolta dal creditore, difetta di rilevanza penale trattandosi di istigazione non punibile ai sensi dell’art. 115 c.p. [T. Trento 9.6.2017, n. 249, CP 2018].

Fine capitolo
Open
    • Stampa
    • Condividi via email
    • Visualizza PDF
    • Vai a pagina

Torna all'inizio