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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    337. Coadiutori del curatore

    Mostra tutte le note

    [1] Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione della liquidazione giudiziale.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I reati dei coadiutori del curatore.

    I. I reati dei coadiutori del curatore

    I.I reati dei coadiutori del curatore

    1 La norma estende la punibilità per i reati di cui agli artt. 334-336 a quanti abbiano ricevuto incarico di coadiuvare il curatore secondo le previsioni di cui all’art. 129 CCII. Si tratta in sostanza di una estensione, ai fini di responsabilità penale, della qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. anche ai semplici delegati per singole operazioni (art. 129, c. 1, CCII) ed ai coadiutori in senso proprio (art. 129, c. 2, CCII), i quali risponderanno personalmente delle condotte conformi ai modelli sanciti dagli artt. Da 334 a 336 e da loro personalmente poste in essere. Va invece esclusa l’estensione della qualifica di pubblico ufficiale, e quindi la punibilità ai sensi dell’art. 337, per i soggetti del cui ausilio il curatore si avvalga, anche a proprie spese, senza autorizzazione del G.D. e che restano pertanto del tutto estranei a qualsiasi rapporto organico, anche indiretto, con la procedura concorsuale.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. I reati dei coadiutori del curatore.

    I. I reati dei coadiutori del curatore

    I.I reati dei coadiutori del curatore

    1 La mancata richiesta del parere del comitato dei creditori imposto dall’art. 32, c. 2, l. fall., non è causa di nullità assoluta della nomina del coadiutore del curatore, ma ne determina solo l’invalidità, con la conseguenza che, non esperito il reclamo, il provvedimento di nomina e tutti gli atti successivi che ad esso si ricollegano restano sanati e conservano piena efficacia. Conseguentemente, il coadiutore del curatore la cui nomina da parte del giudice delegato non sia stata preceduta dalla richiesta del parere del comitato dei creditori, è soggetto qualificato alla commissione del reato proprio di interesse privato negli atti del fallimento, previsto dagli artt. 231 e 228 l. fall. [C. pen. V 22.2.1994, n. 4173, Gpen 1995, II, 52].

    2 Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell’ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell’agente - la condotta dell’ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela [C. pen. VI 30.3.2022, n. 18031, CED Cass. pen. 2022].

    Fine capitolo
    Precedente 336. Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
    Successivo 338. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale