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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

336. Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

[1] Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

[2] Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. L’omessa consegna o deposito di cose del la liquidazione giudiziale.

I. L’omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

I.L’omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1 Così come l’art. 131 CCII impone, sul piano endoprocedimentale, la revoca del curatore semplicemente intempestivo nel deposito in termini delle somme riscosse, così sul piano penale la norma in commento sanziona la semplice inottemperanza all’ordine di consegna o deposito di somme o altre cose di pertinenza della liquidazione giudiziale, delle quali il curatore abbia la detenzione per ragioni del suo ufficio. Il presupposto della condotta criminosa è pertanto costituito dall’esistenza di uno specifico ordine in qualsiasi forma impartito dal giudice delegato o dal tribunale concorsuale. Integra il reato la condotta del curatore che non ottemperi, nei termini prescritti, all’ordine del giudice delegato di depositare nella cancelleria del tribunale concorsuale il registro previsto dall’art. 131 ed i libri iva afferenti la procedura di liquidazione giudiziale.

2 L’evidente correlazione con le esigenze di attenta custodia dell’attivo concorsuale e di regolare svolgimento della procedura legittima il dubbio che restino esclusi dalla tutela apprestata dall’art. 336, ordini impartiti da giudice diverso da quello concorsuale e per ragioni non attinenti alle finalità tipiche della procedura concorsuale, la violazione dei quali potrà essere punita secondo le norme di diritto comune. L’art. 336 punisce, a titolo di dolo generico o di colpa, la semplice condotta omissiva del curatore che, qualora accompagnata da un ulteriore intento di appropriazione della somma o della cosa di pertinenza della liquidazione giudiziale, si inquadrerà invece nella diversa fattispecie penale già prevista a titolo di malversazione dall’art. 315 c.p., abrogato dall’art. 2, l. n. 86/1990, ed ora ricompresa nella più ampia figura del peculato di cui all’art. 314 c.p. Così, la differenza tra l’ipotesi di peculato e quella di omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale, sta nel fatto che nel secondo caso, elemento costitutivo del reato è il ritardo nel versare le somme o altra cosa della procedura a seguito dell’ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a fare parte del patrimonio del curatore; nel primo caso, invece, le somme o le cose sono entrate a fare parte del patrimonio di tale soggetto.

B) Giurisprudenza:

B)Giurisprudenza:

I. L’omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

I. L’omessa consegna o deposito di cose del fallimento

I.L’omessa consegna o deposito di cose del fallimento

1 In materia di illeciti realizzati dal commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa, è bene ipotizzabile il delitto di peculato nummario sulla base della semplice mancanza di prova delle causali dei prelevamenti di somme effettuati dal commissario in corso di procedura, senza che sia pertinente, in contrario, il richiamo all’art. 230 l. fall., che è applicabile al solo curatore fallimentare e riguarda un’ipotesi specifica di inottemperanza ad un ordine di consegna, e non sussistendo, altresì, alcuna pregiudizialità del giudizio civile di rendiconto rispetto al procedimento penale per il delitto in questione [C. pen. V 31.1.1997, n. 433, CP 1999, 1120]. Il reato di cui all’art. 230 l. fall., richiede che vi sia un ordine espresso dal giudice per il deposito o la consegna di somme o di cose del fallimento [C. pen. V 13.12.1979, n. 2667]. Commette il reato di omessa consegna di cose del fallimento, di cui all’art. 230 l. fall., il curatore che non ottempera all’ordine del giudice delegato di depositare nella cancelleria fallimentare il registro del curatore di cui all’art. 38 l. fall. ed i libri Iva afferenti la procedura entro i termini prescritti [C. pen. V 20.9.2005, n. 37459, I 2006, 331]. Il reato di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, di cui all’art. 230 l. fall., ha natura di reato istantaneo e si consuma con la scadenza del termine, assegnato al curatore dal giudice delegato, per ottemperare alla consegna [C. pen. V 18.3.2016, n. 22534, CED Cass. pen. 2016].

2 Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell’ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell’agente - la condotta dell’ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela [C. pen. VI 30.3.2022, n. 18031, CED Cass. pen. 2022; C. VI 7.10.2010, n. 670; C. pen. V 3.2.2000, n. 4472].

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