[1] Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
[2] Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l’inabilitazione temporanea all’ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La accettazione di retribuzione non dovuta
I.La accettazione di retribuzione non dovuta1 La norma aggiunge sanzioni penali a quelle civilistiche (nullità delle promesse e dei pagamenti, ripetizione d’indebito) già sancite dall’art. 137 CCII per la violazione del divieto di compensi al curatore ulteriori e diversi rispetto a quello liquidato in suo favore dal tribunale. Così come per l’art. 137 CCII risultano rilevanti anche in sede penale tanto la ricezione che la semplice pattuizione di compensi aggiuntivi, restando del tutto indifferenti le modalità di rappresentazione del vantaggio patrimoniale, diretto o indiretto, conseguito dal curatore. Il momento consumativo del reato coincide con l’accettazione della promessa, con la pattuizione del compenso ovvero con il suo percepimento, restando esclusa peraltro l’ipotizzabilità di concorso formale di reati nel caso in cui, in progressione criminosa, alla promessa faccia seguito l’effettivo pagamento. Il dolo richiesto è quello generico relativo alla sola consapevolezza di pattuire o ricevere un compenso estraneo agli ambiti ufficiali della procedura concorsuale. Ininfluente essendo, ai fini della norma in esame, lo scopo della indebita retribuzione, va da sé che, qualora la pattuizione, la promessa o l’erogazione dell’indebito compenso abbiano luogo in vista del compimento, del ritardo o dell’omissione di atti propri dell’ufficio del curatore, si realizzeranno le diverse fattispecie di corruzione di cui agli artt. 318-319 c.p.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La accettazione di retribuzione non dovuta
I.La accettazione di retribuzione non dovuta1 La condotta criminosa prevista dall’art. 229 l. fall. è quella del curatore che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta all’altra liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e la statuizione, strettamente collegata a quella dell’art. 39, c. 3, della stessa legge, è ispirata allo scopo di sottrarre il curatore alle suggestioni economiche ed ai contrasti di natura patrimoniale con le parti private, per assicurarne la natura di organo processuale indipendente nelle sue determinazioni; sicché - nella qualificazione dell’ipotesi criminosa come reato di pericolo, la cui oggettività giuridica è da ravvisare nella “venalità del curatore” ed il cui elemento soggettivo si sostanzia nella consapevolezza dell’agente della mancata osservanza delle forme previste per la liquidazione del compenso - è agevole coglierne la differenza con le diverse ipotesi della concussione, nella quale la dazione o la promessa, quale realizzazione di una pretesa illecita, suppongono, altresì, l’abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale e l’esercizio di una pressione psichica, prevaricazione della volontà del privato [C. pen. V 21.11.1994, n. 4172, Gpen 1995, II, 718].