[1] È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 322, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
[2] Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario - II. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49 n. 3 CCII - III. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII.
I. La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario
I.La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario1 La norma è finalizzata ad una più intensa tutela delle esigenze endoprocessuali del fallimento. È significativo al riguardo l’espresso richiamo all’elenco nominativo dei creditori identificabile alternativamente con quello che il richiedente la liquidazione giudiziale in proprio deposita ai sensi dell’art. 39 CCII o con quello che il curatore predispone ex art. 198 CCII con l’ausilio del debitore. Le mere difformità quanto alle somme effettivamente dovute ai creditori esulano dalla previsione, restando il fatto penale limitato alla indicazione di creditori del tutto inesistenti. La condotta è punita sia a titolo di dolo generico, sia, con la conseguente diminuzione di pena accordata dal comma 2, a titolo di colpa, quest’ultima eventualmente irrilevante ai fini penali a mente dell’art. 47 c.p. nel caso di errore scusabile sull’esistenza del creditore. L’insussistenza di un dolo specifico, rispettivamente finalizzato al nocumento dei creditori ovvero ad influire sulla formazione delle maggioranze, distingue la fattispecie da quelle di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante esposizione di passività inesistenti (art. 322) e di simulazione di crediti inesistenti (art. 338). La dichiarazione cui la norma fa riferimento è quella che il curatore, ai sensi dell’art. 195 CCII deve sollecitare al debitore prima di chiudere le operazioni di inventario, nel cui verbale la dichiarazione stessa va inserita. Poiché la fattispecie penale in esame si riferisce al solo caso di omessa dichiarazione dei beni, mentre il citato art. 195 riferisce all’art. 236 CCII conseguenze anche per il caso di falsa dichiarazione, deve ritenersi che le falsità nella dichiarazione stessa, ove finalizzate all’occultamento o sottrazione dei beni, possano integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare (art. 322, c. 2, lett. a). Sono penalmente irrilevanti le omissioni che riguardano beni non di appartenenza del fallito non ricompresi, in quanto tali, nelle attività di cui all’art. 194, mentre il materiale nascondimento di beni, non limitato alla sola omessa dichiarazione, darà luogo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per occultamento di beni ex art. 322, lett. a) .
II. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49, n. 3, CCII
II.L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49, n. 3, CCII1 È sanzionata l’inosservanza dell’ordine, contenuto nella sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 49 CCII, di deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro tre giorni, ove non già eseguito a mente dell’art. 39 nel caso di richiesta di liquidazione giudiziale in proprio. Il reato ha carattere permanente e la sua consumazione si protrae dalla scadenza del termine per il deposito, che decorre dalla data in cui il debitore abbia ricevuto rituale notificazione della sentenza di fallimento ex art. 49, fino all’eventuale tardivo adempimento.
2 La fattispecie è inconciliabile con quella di bancarotta semplice documentale (cfr. sub art. 323), giacché l’omissione della tenuta della contabilità rende ovviamente inesigibile l’obbligo di deposito.
III. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII
III.L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII1 La norma punisce le violazioni degli obblighi che l’art. 149, nella nuova versione, pone a carico del debitore. La condotta sanzionata non è più il divieto di trasferire la residenza ma la mancata comunicazione dell’avvenuto trasferimento e, al proposito, si è ritenuto che ci si trovi di fonte ad una abolitio criminis. La residenza, intesa quale luogo di abituale dimora ex art. 43 c.c., è quella che il debitore aveva al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, le eventuali variazioni della quale dovranno pertanto aver luogo con il previo consenso del G.D. a meno di non voler incorrere nel reato in esame. L’inosservanza dell’obbligo di presentazione a richiesta degli organi concorsuali è sanzionabile anche nei casi di tardiva presentazione ovvero di comparizione di un semplice mandatario del fallito.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario - II. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49, n. 3, CCII - III. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII.
I. La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario
I.La denuncia di crediti inesistenti e l’omessa dichiarazione dell’esistenza di beni da ricomprendere nell’inventario1 La previsione di cui all’art. 217 l. fall., che punisce l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé - come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l’intero disvalore oggettivo e soggettivo - anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16, n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture risulta inesigibile l’obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare [C. pen. V 5.12.2005, n. 5504, Fall 2007, 248].
II. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49, n. 3, CCII
II.L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 49, n. 3, CCII1 La mancata ottemperanza all’ordine del tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 l. fall.) presuppone l’avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l’esclusione di ogni equipollente [C. pen. V 9.6.1999, Di Carlo, Gpen 2000, II, 603; C. pen. V 4.6.1998, n. 9395, ivi 1999, II, 539]. Il reato di cui agli artt. 220 e 16, c. 2, n. 3, l. fall. sussiste laddove, entro 24 ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili. La fattispecie integra un reato omissivo proprio, la cui consumazione si risolve nell’inadempimento all’obbligo di legge, ad effetti solo eventualmente permanenti [C. pen. V 14.2.2020, n. 12929, D&G 2020].
2 Il reato ex art. 220 l. fall. (r.d. n. 267/1942) deve ritenersi assorbito nel reato di bancarotta semplice documentale. La previsione di cui all’art. 217 l. fall., invero, ricomprende in sé anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16, n. 3, l. fall., dello stesso testo normativo, in quanto una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l’obbligo da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare [C. pen. V 11.4.2014, n. 21303, CP 2015; C. pen. V 5.12.2005, n. 5504, Fall 2007, 248; C. pen. V 16.3.1998, n. 3313, Gpen 1998, II, 726]. Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dall’art. 220 l. fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, c. 1, n. 2, l. fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, c. 2, l. fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari [C. pen. V 28.2.2017, n. 14846, Ilsocietario.it 2017; T. Taranto 5.5.2020, n. 350, DeJure 2020]. Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato, cui sia stato contestato il delitto di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri contabili, sia riconosciuto responsabile del reato previsto dall’art. 220 l. fall., per non aver consegnato le scritture in questione entro il termine previsto dall’art. 16, c. 1, n. 3, l. fall. [C. pen. V 24.3.2015, n. 19269, CED Cass. pen. 2015]. Il reato previsto dagli artt. 16, c. 1, n. 3, e 220 l. fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché quello di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave, connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico [C. pen. V 26.10.2021, n. 118, GD 2022].
III. L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII
III.L’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 149 CCII1 In tema di reati fallimentari, l’art. 220, c. 1, ultima parte, l. fall., sanzionando la violazione degli obblighi imposti dagli artt. 16, n. 3 e 49 l. fall., prevede due autonomi reati, dei quali solo il primo, integrato dall’omesso deposito delle scritture contabili, è assorbito dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, mentre l’ulteriore reato di inosservanza dell’obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura concorre con il reato di bancarotta fraudolenta documentale, trattandosi di condotte distinte e lesive di interessi diversi, in quanto l’art. 49 l. fall. tutela l’interesse all’acquisizione di conoscenze di carattere generale e non meramente documentale [C. pen. V 16.10.2018, n. 54516, CED Cass. pen. 2019]. In tema di reati fallimentari, la fattispecie di cui agli artt. 49 e 220 l. fall. è un reato proprio che può essere commesso solo da chi, già dichiarato fallito, non si presenti a fornire informazioni o chiarimenti a seguito di una previa convocazione degli organi fallimentari. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nel caso di mancata comparizione del soggetto poi dichiarato fallito alle udienze prefallimentari) [C. pen. V 1.7.2019, n. 37190, CED Cass. pen. 2020]. In tema di reati fallimentari, è sufficientemente motivato il decreto di comparizione del fallito qualora la convocazione sia preordinata a richiedere chiarimenti in dipendenza del mancato deposito delle scritture contabili, con la conseguenza che qualora il fallito non vi ottemperi sussiste il reato di cui all’art. 220 l. fall. in relazione all’art. 49, c. 2, l. fall. [C. pen. V 13.1.2015, n. 25154, CED Cass. pen. 2016].