[1] Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. L’incentivo alle soluzioni concordate - II. I reati per i quali si applica l’“esimente” - III. Le fattispecie esentate.
I. L’incentivo alle soluzioni concordate
I.L’incentivo alle soluzioni concordate1 La scelta del legislatore di incentivare il ricorso alle soluzioni concordate per la regolazione della crisi d’impresa aveva visto una progressiva modifica in senso liberale delle norme sul concordato preventivo, sugli accordi di ristrutturazione e sulle azioni revocatorie. Tuttavia, in un primo momento queste nuove regole dettate in campo civilistico non erano state accompagnate da riforme della legislazione penale, cosa che è accaduta solo a partire dal 2010. Poiché l’esito delle soluzioni concordate non può essere mai scontato il legislatore ha voluto prevedere che le operazioni compiute nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione non possano condurre all’affermazione della responsabilità penale, per talune condotte, anche quando il procedimento non abbia sortito un esito positivo.
II. I reati per i quali si applica l’“esimente”
II.I reati per i quali si applica l’“esimente”1 La norma si riferisce al reato di bancarotta c.d. preferenziale e al reato di bancarotta semplice. Quanto alla bancarotta preferenziale si ritiene che in un’ottica di bilanciamento di valori sia preferibile che l’imprenditore opti per l’accesso ad un procedimento di regolazione della crisi piuttosto che ritenere punibili determinate condotte poste in essere in esecuzione degli accordi conclusi. In particolare, si discute se si possa parlarsi di causa di esenzione dal reato o se, invece, la disposizione non concorra a descrivere il perimetro delle condotte di cui agli artt. 322 e 323 CCII, nel senso che non vi sarebbe proprio il fatto antigiuridico quando le condotte che astrattamente configurerebbero le fattispecie di cui all’art. 322, c. 3 e 323 siano poste in essere nella cornice del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. Tale opzione, ovviamente, non va solo a beneficio del debitore ma premia anche, e forse soprattutto, coloro che partecipano al processo di ristrutturazione e, segnatamente, i creditori istituzionali.
III. Le fattispecie esentate
III.Le fattispecie esentate1 Non costituiscono reato i comportamenti che si estrinsecano in pagamenti eseguiti o in garanzie rilasciate in occasione dell’esecuzione del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione e del piano di risanamento attestato. Mentre rispetto al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione la fattispecie presuppone un giudizio valutativo da parte del tribunale al termine del procedimento di omologazione, nel caso del piano attestato un vaglio preventivo da parte del giudice civile manca e ciò incide, ovviamente, sul maggior sindacato che compete al giudice penale. In tal senso si ritiene che il giudice penale possa certamente operare un sindacato sulla ragionevolezza del giudizio attestativo sulla fattibilità del piano di risanamento operato dal professionista. Ma una parte della dottrina ritiene che un analogo sindacato possa essere compiuto dal giudice penale pur quando il concordato preventivo o l’accordo sia stato omologato.
2 Con un intervento normativo più recente la fattispecie esonerativa è stata estesa alle operazioni di finanziamento autorizzate dal tribunale e ai pagamenti autorizzati, sempre dal tribunale, a favore di creditori anteriori e ciò secondo la previsione di cui agli artt. 99, 100 e 101 CCII.
3 Ancorché letteralmente l’art. 324 non paia applicarsi direttamente anche ai reati commessi da persone diverse dal debitore, ove si acceda alla tesi che la norma mira a delimitare il perimetro di antigiuridicità, la fattispecie non sarebbe connotata da antigiuridicità neppure se il fatto fosse commesso da un soggetto diverso dal debitore.
B) Giurisprudenza:
B)Giurisprudenza:I. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione
I.Gli effetti degli accordi di ristrutturazione1 La scriminante prevista dall’art. 217-bis, c. 1, l. fall. per le operazioni spoliative del patrimonio sociale compiute dopo l’ammissione al concordato preventivo opera limitatamente alle ipotesi di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, c. 3, l. fall. e di bancarotta semplice ai sensi dell’art. 217 l. fall. e non anche quando si ravvisino fatti configuranti delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 l. fall. [C. pen. V 19.10.2016, n. 51277, Ilfallimentarista.it 2017]. Il prescritto provvedimento del tribunale ex art. 182-quinquies l. fall., nelle intenzioni del legislatore della novella del 2012 (per effetto del combinato disposto dei novellati artt. 67, c. 3, lett. e), e 217-bis l. fall.), sembra teso, nell’ambito del concordato preventivo, esclusivamente ad assicurare, da un lato, che i pagamenti autorizzati siano esentati - in caso di successivo fallimento - da una revocatoria fallimentare e, dall’altro, che i soggetti coinvolti restino esonerati da responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, senza quindi mostrare sicure refluenze sui presupposti di ammissibilità della medesima procedura concorsuale [T. Catania 18.3.2013]. L’opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. non è un vero e proprio mezzo di impugnazione, in quanto gli effetti contrattuali prodotti tra i contraenti sono del tutto indipendenti dal provvedimento di omologa. L’interesse ad opporsi alla omologa dell’accordo di ristrutturazione deve, pertanto, essere valutato esclusivamente con riferimento all’interesse concreto a non subire gli effetti che all’omologa conseguono, costituiti dalle esenzioni degli atti esecutivi dell’accordo dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta (artt. 67, c. 2, lett. e) e 217-bis l. fall.) [T. Bologna 17.11.2011, DFSC 2012, II, 64].