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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

313. Chiusura della liquidazione

[1] Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

[2] Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

[3] Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 124.

[4] Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

A) Inquadramento funzionale:

A)Inquadramento funzionale:

I. La formazione del bilancio conclusivo - II. La cessazione della procedura di l.c.a.

I. La formazione del bilancio conclusivo

I.La formazione del bilancio conclusivo

1 Terminate tutte le operazioni di liquidazione dell’attivo e prima di predisporre il riparto finale, il commissario deve avviare gli adempimenti rivolti alla chiusura della l.c.a. Il legislatore ha organizzato il procedimento di rendicontazione ma non ha stabilito i casi di chiusura né ha previsto un formale provvedimento con il quale si certifica la cessazione della procedura.

2 Il procedimento finale muove dalla formazione del bilancio conclusivo della l.c.a., accompagnato dal rendiconto della gestione e dal piano di ripartizione finale per i creditori. Tali documenti vanno presentati al comitato di sorveglianza che deve redigere una relazione; il tutto va trasmesso all’autorità di vigilanza che ne autorizza, ove ritenga di non sollevare obiezioni, il deposito nella cancelleria del tribunale di cui all’art. 27 CCII; l’autorità provvede altresì a liquidare il compenso del commissario. Cfr. [F884] [F885].

3 Il commissario deve informare i creditori dell’avvenuto deposito; infatti, coloro che intendono contestare i risultati della liquidazione sono tenuti a proporre le loro contestazioni presentando ricorso al tribunale competente entro venti giorni dalla conoscenza dell’avviso di deposito. Le contestazioni possono avere ad oggetto la graduazione dei crediti nei riparti, anche parziali, la mancata assegnazione di una quota di riparto, ma anche tutto ciò che attiene alla gestione della procedura da parte del commissario, con eccezione delle risultanze dello stato passivo. Le contestazioni dei creditori vengono trasmesse all’autorità di vigilanza, al comitato di sorveglianza e al commissario, i quali a loro volta possono presentare in cancelleria entro ulteriori venti giorni osservazioni in replica. Una volta acquisite le contestazioni e le osservazioni, il tribunale provvede con decreto (applicato nei limiti della compatibilità l’art. 124 CCII) che, stante le posizioni in gioco, va ritenuto ricorribile per cassazione .

II. La cessazione della procedura di l.c.a.

II.La cessazione della procedura di l.c.a.

1 La procedura di l.c.a. cessa nel caso in cui non vi siano opposizioni al bilancio finale di liquidazione, ovvero quando sia concluso il giudizio di contestazione. Con la chiusura della liquidazione l’ente si estingue ed è per tale ragione che non è prevista una riapertura della l.c.a.

2 I creditori rimasti insoddisfatti possono eventualmente rivalersi nei confronti dei soci o dei commissari liquidatori quando non siano state osservate le prescrizioni per la liquidazione dell’ente.

3 Oltre all’ipotesi di chiusura della liquidazione per il compimento di tutte le attività previste nel procedimento, si deve ammettere che la chiusura possa intervenire anche prima, e cioè quando vi è soddisfazione integrale dei creditori ovvero anche per insufficienza di attivo, fermo restando che l’ente deve essere liquidato e che tutti i rapporti giuridici debbono esaurirsi.

4 Va invece esclusa la possibilità di una chiusura della procedura per mancanza di domande di ammissione al passivo per il fatto che la formazione del passivo avviene d’ufficio su impulso del commissario. Se si accertasse l’insussistenza di passività la liquidazione dovrebbe comunque proseguire ed il ricavato destinato ai soci o allo Stato.

B) Frmule

B)Frmule
F884
ISTANZA DEL COMMISSARIO PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

IMPRESA ……… IN L.C.A.

***

Spettabile Ministero ………

(indicare i dati dell’Autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa in l.c.a.)

***

RELAZIONE FINALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

***

Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore dell’impresa ……… in l.c.a., con sede legale ed amministrativa in ………, via ………, nominato con provvedimento di data ………,

PREMESSO CHE

1) con provvedimento del ………, l’impresa ……… è stata ammessa alla procedura di l.c.a. ed è stato nominato commissario liquidatore il dottor ………;

2) lo stato passivo della liquidazione è stato formato;

3) si è esaurita l’attività di liquidazione dei beni dell’impresa;

4) sono state definite tutte le controversie pendenti;

5) è stato acquisito il parere del comitato di sorveglianza

PRESENTA

1) il bilancio finale di liquidazione (All……….);

2) il rendiconto della gestione (All……….);

3) il progetto di ripartizione finale dell’attivo residuo.

CHIEDE

alla Autorità di vigilanza che voglia disporre il deposito di tali documenti nella cancelleria del Tribunale e provvedere alla liquidazione del compenso finale del sottoscritto commissario liquidatore.

Con osservanza

Luogo, data ………

Il Commissario liquidatore ………

F885
RICORSO PER LA CONTESTAZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

Sezione ………

***

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: ………

COMMISSARIO LIQUIDATORE: ………

***

RICORSO AVVERSO IL BILANCIO FINALE EX ART. 313 CCII

***

Ill.mo Tribunale,

il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentate della società, con sede in ………, via ……… - C.F……….), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce al presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………;

PREMESSO CHE

- l’esponente ha presentato in data ……… domanda di ammissione al passivo per il credito di euro ………, chiedendo altresì il riconoscimento della natura privilegiata del credito [per l’importo di euro ………] ai sensi dell’art………., trattandosi di credito ……… [spiegare natura privilegio] ………

- il commissario liquidatore in data ……… ha depositato nella cancelleria del Tribunale di ……… lo stato passivo della liquidazione;

- in data ……… il ricorrente riceveva avviso a mezzo PEC con il quale il commissario ……… comunicava che la domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale presentata dal/dalla sig.re/ra [dalla società] ……… era stata respinta in quanto «[provvedimento di esclusione]»;

- avverso tale provvedimento è stata proposta opposizione ex artt. 206 e 310 CCII e il Tribunale ha ammesso l’esponente al passivo per la somma di euro ……… con il privilegio di cui all’art……….

- il commissario ha depositato il bilancio finale di liquidazione e non ha collocato l’esponente nell’elenco dei creditori privilegiati disattendendo le statuizioni della sentenza ………;

- sussiste quindi la necessità di modificare il riparto finale;

Tutto ciò premesso, il sig………. (la società), come sopra rappresentato/a e difeso/a,

CHIEDE

che l’Ill.mo Tribunale voglia

in rito

- disporre la comunicazione della presente contestazione alla Autorità di Vigilanza;

- fissare con decreto l’udienza, ai sensi dell’art. 124 CCII, di comparizione dei creditori e del commissario, stabilendo altresì il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al commissario;

nel merito

- disporre l’inserimento nel piano di riparto finale del credito dell’esponente in misura di euro ……… con il privilegio ai sensi dell’art………. c.c., il tutto oltre alla rifusione delle spese di lite in caso di contestazione.

Allega i seguenti documenti:

………

………

………

Luogo, data ………

Firma ………

C) Giurisprudenza:

C)Giurisprudenza:

I. Il bilancio finale e il rendiconto.

I. Il bilancio finale e il rendiconto

I.Il bilancio finale e il rendiconto

1 Analogamente a quanto disposto dall’art. 116 l. fall. in materia di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, l’opposizione al piano di riparto di cui all’art. 213 l. fall., viene definita con provvedimento che, prescindendo dalla sua veste formale, ha natura di sentenza e soggiace, pertanto, all’ordinario regime impugnatorio, con la conseguente appellabilità dello ed inammissibilità del ricorso immediato per cassazione [C. I 20.9.2012, n. 15949; C. App. Venezia 18.5.2017, n. 1075, DeJure]. La domanda proposta dal commissario liquidatore di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il riesame della liquidazione del compenso a lui spettante deve essere proposta al tribunale del luogo dove l’ente ha la sede principale, applicandosi analogicamente l’art. 39 l. fall., pur in difetto di un espresso richiamo in seno all’art. 199 l. fall., giacché le funzioni del commissario liquidatore sono del tutto simili a quelle del curatore fallimentare [C. I 6.2.2018, n. 2811, GD 2018]. Il provvedimento emesso dal tribunale sulle contestazioni del commissario liquidatore concernenti il compenso liquidatogli dall’autorità di vigilanza, incidendo su diritti soggettivi, è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma difetta l’interesse se la censura attiene all’incapienza del piano di riparto a soddisfare il suo credito, perché in tal caso la liquidazione è a carico dell’Erario, ai sensi degli artt. 1 e 2, l. 19.7.1967, n. 587, richiamati dall’art. 6, l. 17.7.1975, n. 400 [C. s.u. 22.2.2002, n. 2627; C. I 19.4.2001, n. 5769, Fall 2001, 1024]. Le contestazioni concernenti l’esistenza, entità e qualità dei crediti ammessi, in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono proponibili soltanto con l’impugnazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 98 l. fall., che l’art. 209 stessa legge richiama, e non anche con l’opposizione al piano di riparto, ai sensi dell’art. 213 l. fall., con cui le contestazioni ammissibili sono limitate all’ordine di distribuzione delle somme [C. I 19.4.2001, n. 5769, cit., 1024].

2 È incostituzionale l’art. 213, c. 2, r.d. 16.3.1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella G.U. della notizia dell’avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero di altra modalità prevista dalla legge [C. Cost. 14.4.2006, n. 154, GC 2006, I, 1118].

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