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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    312. Ripartizione dell’attivo

    Mostra tutte le note

    [1] Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

    [2] Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

    [3] Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 225.

    [4] Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 227.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La fase della ripartizione - II. La disciplina speciale degli acconti.

    I. La fase della ripartizione

    I.La fase della ripartizione

    1 Una volta che dalla liquidazione sono state ricavate somme da destinare ai creditori, il commissario deve procedere alla ripartizione. La scelta di richiamare l’ordine di graduazione fissato nell’art. 221 CCII significa che il commissario deve procedere ai riparti nel rispetto della prededuzione e delle cause di prelazione.

    2 Al contrario, l’omesso richiamo ad altre disposizioni sulla liquidazione giudiziale comporta che il procedimento di ripartizione parziale possa essere adottato con le forme che il commissario reputa adeguate allo scopo. Le ripartizioni parziali presuppongono sempre che l’elenco dei creditori sia stato depositato in cancelleria.

    II. La disciplina speciale degli acconti

    II.La disciplina speciale degli acconti

    1 Nella l.c.a., però, oltre alle ripartizioni parziali il commissario può distribuire, a condizione che vi sia l’autorizzazione dell’autorità e che sia assunto il parere del comitato di sorveglianza, acconti.

    2 Gli acconti sono delle erogazioni provvisorie di somme di denaro che il commissario anticipa ai creditori valutando come probabile che la somma corrisposta in acconto possa poi trovare spazio nei riparti. L’acconto può essere distribuito all’inizio della procedura e dunque prima della formazione dello stato passivo e non è condizionato al rispetto dell’ordine di graduazione dei crediti. Cfr. [F883].

    3 Nel momento dell’effettuazione dei riparti il commissario deve valutare se i creditori che hanno ricevuto gli acconti troverebbero utile collocazione; qualora così non sia, poiché l’erogazione è avvenuta a titolo provvisorio e salvo conguaglio, le somme debbono essere restituite alla procedura e destinate ai creditori di grado poziore.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F883
    ISTANZA DEL COMMISSARIO PER ESSERE AUTORIZZATO AD EROGARE ACCONTI

    IMPRESA …… IN L.C.A.

    ***

    Spettabile Ministero ……

    (indicare i dati dell’Autorità amministrativa che ha la vigilanza sull’impresa in l.c.a.)

    ***

    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER L’AUTORIZZAZIONE AD EROGARE ACCONTI AI CREDITORI

    ***

    Il sottoscritto ……, quale commissario liquidatore dell’impresa …… in l.c.a., con sede legale ed amministrativa in ……, via ………, nominato con provvedimento di data ……,

    PREMESSO CHE

    1) con provvedimento del ……, l’impresa …… è stata ammessa alla procedura di l.c.a. ed è stato nominato commissario liquidatore il dott…….;

    2) lo stato passivo della liquidazione non è stato ancora formato;

    3) la procedura dispone di fondi sufficienti a soddisfare in misura significativa una parte dei creditori;

    4) in particolare, dai riscontri fatti si può ipotizzare che verosimilmente i creditori di cui all’allegato elenco saranno ammessi allo stato passivo con il privilegio di cui all’art……. per gli importi indicati;

    5) l’ammissione di tali creditori allo stato passivo, non esistendo ragionevoli probabilità che si insinuino creditori di rango poziore, dovrebbe consentire a loro favore un riparto non inferiore al ……% dei crediti ammessi;

    6) è stato acquisito il parere del comitato di sorveglianza

    FA ISTANZA

    affinché …… [indicare l’autorità amministrativa competente] voglia autorizzare lo scrivente commissario liquidatore ad erogare ai creditori di cui all’elenco la complessiva somma di euro …… a titolo di acconto ai sensi dell’art. 312 CCII

    Con osservanza

    Luogo, data ……

    Il Commissario liquidatore ……

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. La fase della ripartizione.

    I. La fase della ripartizione

    I.La fase della ripartizione

    1 Il commissario liquidatore dell’impresa in amministrazione straordinaria, il quale è tenuto ad inserire i crediti vantati nei confronti dell’impresa nello stato passivo, da formarsi ai sensi dell’art. 209 l. fall., richiamato dall’art. 1, d.l. 30.1.1979, n. 26 (convertito, con modificazioni nella l. 3.4.1979, n. 95), non può effettuare pagamenti a favore dei creditori prima della ripartizione dell’attivo, salvo la possibilità di distribuire acconti parziali per i crediti ammessi, ai sensi dell’art. 212 l. fall. [C. I 9.8.1991, n. 8686, Fall 1992, 132].

    2 In tema di liquidazione generale dei beni della persona giuridica, cui è applicabile - in virtù del richiamo contenuto nell’art. 16 disp. att. c.c. - la disciplina dettata dalla l. fall. per la liquidazione coatta amministrativa (in particolare gli artt. 209 e 212), non ricade nell’accertamento del passivo (non attenendo né all’accertamento del credito né all’accertamento delle relative cause di prelazione), ma nella successiva fase di ripartizione dell’attivo, la questione relativa alla determinazione della misura in cui il ricavato della vendita può essere imputato al bene oggetto di prelazione ipotecaria, allorché lo stesso sia stato venduto insieme ad un altro bene [C. I 27.11.2003, n. 18115, Fall 2004, 1339].

    3 La corresponsione ad uno o più dei creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale ex art. 212, c. 2, l. fall., non può assumere - a differenza dei riparti parziali (artt. 212, c. 4, e 113 l. fall.) - alcun carattere di stabilità e, quindi, non viola, di per sé, la par condicio creditorum e la graduazione stabilita dall’art. 111 l. fall., il cui rispetto va, piuttosto, accertato in sede di riparto finale dell’attivo realizzato, verificando se il creditore, con la percezione di un acconto parziale eccedente l’importo a lui attribuibile secondo le regole del concorso, abbia - ed eventualmente in quale misura - ricevuto un pagamento non dovuto, che ha, pertanto - ma solo in quel momento (e non prima, in conformità alla norma dell’art. 1185, c. 2, c.c.) - l’obbligo di restituire alla procedura in base alla disciplina generale in tema di indebito stabilita dall’art. 2033 c.c. [C. I 10.3.2015, n. 4741, GCM 2015]. In tema di principi regolativi del concorso, l’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa che, dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del decreto ministeriale di messa in liquidazione, abbia incassato il pagamento dell’intero premio dell’assicurato, e cioè non solo quello afferente al residuo di rapporto assicurativo con sé medesima, ma anche per la frazione del rapporto contrattuale con l’impresa che le sia succeduta nel portafoglio assicurativo, è tenuta, indipendentemente dalle ragioni di tale incasso (se in base ad un mandato ovvero alla gestione di affari altrui), a restituire tali somme alla sua creditrice, la quale ha diritto di essere collocata tra i creditori in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l. fall., disposizione richiamata dall’art. 212 della stessa legge, a differenza del corrispettivo credito per le somme incassate, a titolo di premio dell’assicurato, prima della pubblicazione del citato decreto ministeriale [C. I 20.11.2014, n. 24759, GiustiziaCivile.com 2015].

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