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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    311. Liquidazione dell’attivo

    Mostra tutte le note

    [1] Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

    [2] In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

    [3] Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. L’ampia autonomia del commissario liquidatore - II. Il regime delle impugnazioni.

    I. L’ampia autonomia del commissario liquidatore

    I.L’ampia autonomia del commissario liquidatore

    1 Assai ampia è l’autonomia operativa di cui gode il commissario per ciò che attiene alla liquidazione dell’attivo. Cfr. [F881] [F882]. Infatti, l’unico limite è costituito dalla circostanza che, per i beni immobili e per i beni mobili da vendere in blocco, le alienazioni vanno autorizzate dall’autorità amministrativa; al comitato di sorveglianza possono essere richiesti pareri.

    2 In particolare, la funzione di vigilanza che spetta all’autorità si caratterizza per l’emanazione di direttive circa l’attività di liquidazione consistenti in ordini di carattere generale che, seppure vincolanti per il commissario liquidatore, non consentono la ricostruzione del rapporto tra quest’ultimo e l’attività di vigilanza secondo un profilo squisitamente gerarchico (con connessi poteri di avocazione e sostituzione).

    3 In assenza di richiami al codice della crisi e al codice di procedura civile, il commissario non è tenuto a predisporre il programma di liquidazione (art. 213 CCII), anche se la redazione di un programma (previsto anche nella procedura di amministrazione straordinaria) può risultare opportuna.

    4 L’attività di liquidazione del patrimonio dell’impresa spetta, dunque, al commissario liquidatore al quale è riconosciuta la facoltà di attivarsi secondo le modalità di vendita ritenute più opportune, per cui il commissario non deve fare ricorso alla vendita con incanto o senza incanto. Il fatto che le vendite avvengano sulla base di schemi formali del diritto privato non ne fa venir meno la natura di vendite forzate. Parimenti, ancorché non richiamato, deve intendersi esteso alla l.c.a. il principio di competitività delle vendite.

    II. Il regime delle impugnazioni

    II.Il regime delle impugnazioni

    1 Quanto al regime delle impugnazioni va distinto il caso in cui si voglia incidere sul negozio traslativo dal caso in cui si voglia eliminare il provvedimento del commissario. Nella prima ipotesi la giurisdizione spetta al tribunale ordinario, mentre nella seconda ipotesi spetta al tribunale amministrativo.

    2 Poiché le vendite disposte nella l.c.a., anche se qualificabili come vendite coattive, non promanano dal giudice, la cancellazione delle ipoteche gravanti su beni di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa che siano venduti dal commissario liquidatore in sede di realizzazione dell’attivo, non può essere disposta in via amministrativa dal commissario liquidatore o dall’autorità di vigilanza, ma (in caso di dissenso del creditore) deve essere ordinata dal giudice con le forme del processo di cognizione ordinaria ai sensi dell’art. 2884 c.c.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F881
    PROPOSTA DEL COMMISSARIO PER L’INGIUNZIONE AI SOCI

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………

    PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    ***

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    ***

    PROPOSTA PER L’INGIUNZIONE AI SOCI DEI VERSAMENTI NON ESEGUITI

    Ill.mo Signor Presidente

    il sottoscritto ………, commissario liquidatore della l.c.a. in epigrafe,

    ESPONE

    quanto segue.

    - dall’esame del libro soci dell’impresa in liquidazione, è risultato che il sig………., nato a ……… e residente in ……… Via ………, era intestatario di quote sociali pari al ………% del capitale della debitrice, dalla costituzione della società sino al ……… - in data ……… dette quote venivano trasferite al sig. B, nato a ……… e residente in ……… Via ………;

    - dall’esame della contabilità sociale, è risultato che il socio A non ha mai provveduto al versamento dei 7/10 relativo alla sua quota di capitale sociale;

    - i vari solleciti della curatela per il pagamento della somma di euro ……… sono rimasti privi di riscontro (all. n……….);

    - del mancato pagamento del suddetto importo è da ritenersi solidalmente responsabile anche il sig………., quale cessionario delle quote stesse.

    Tutto ciò premesso ed esposto, il sottoscritto commissario

    FA ISTANZA

    perché la S.V. voglia emettere decreto ingiuntivo nei confronti dei sigg………. e ……… come sopra generalizzati, per l’importo di euro ……… ai sensi dell’art. 641 c.p.c. come richiamato dall’art. 311 CCII

    [N.B.: qualora si verificassero le condizioni ivi previste si potrà aggiungere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.]

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il Commissario ………

    F882
    DECRETO INGIUNTIVO DEL PRESIDENTE PER I VERSAMENTI DEI DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ………

    Visto il ricorso con il quale il commissario liquidatore segnala che il socio ……… pur avendo sottoscritto le quote del capitale sociale per l’importo di euro ……… non ha provveduto ad effettuare il versamento nella misura di euro ………

    Letto l’art. 311, u.c., CCII in relazione all’art. 633 c.p.c.

    INGIUNGE

    A ……… di pagare a favore del commissario liquidatore ……… la somma di euro ……… oltre agli interessi al saggio legale dal ……… al saldo effettivo; [visto il pericolo nel ritardo, concede la provvisoria esecutorietà al presente decreto e ………] avvisa l’ingiunto che avverso il presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. entro il termine di giorni 40 dalla notificazione e che in difetto il decreto diverrà esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. L’attività di liquidazione dell’attivo.

    I. L’attività di liquidazione dell’attivo

    I.L’attività di liquidazione dell’attivo

    1 L’obbligo del preventivo parere del comitato di sorveglianza, previsto dal comma 2 dell’art. 210 l. fall., per la vendita di beni immobili nella liquidazione coatta amministrativa, richiede la sua correlazione rispetto al momento in cui si compie l’atto liquidatorio; pertanto se, dopo che sia intervenuto tale parere, sopravvengano nuove circostanze idonee ad indirizzare l’organo deliberante verso prospettive più vantaggiose per la massa, quali la presentazione di altre offerte rispetto all’unica offerta originariamente pervenuta, occorre che il commissario si munisca di altro parere [C. I 11.7.1992, n. 8455, Fall 1993, 37; C. 23.2.1984, n. 1294, ivi 1984, 1167]. Non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si tratta, infatti, di una procedura che ha natura amministrativa, ove l’autorità amministrativa incaricata dell’espletamento dispone di ampi poteri, che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella derivante dalla necessità di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale [CdS VI 19.4.2011, n. 2421].

    2 In una procedura di vendita del complesso aziendale di società in liquidazione coatta amministrativa, la determinazione del ministero del Lavoro con la quale viene autorizzata la sollecitazione pubblica alla presentazione di offerte migliorative rispetto all’unica pervenuta, ai sensi della circ. ministeriale 27.4.2001, n. 168, non configura l’indizione di una procedura di gara; ciò non determina, tuttavia, un’assoluta discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del contraente [CdS VI 7.7.2003, n. 4028, GD 2003, 94], dovendosi certamente ritenere che la discrezionalità nella specie sia illimitata solo quanto alla decisione di non concludere la programmata negoziazione, mentre per il resto si ha un potere amministrativo funzionalizzato e soggiacente alle regole generali previste per il suo esercizio, come, ad esempio, all’obbligo per la p.a. di esercitare il potere attribuito dalla legge, nonché all’esigenza di esercitare tale potere per il perseguimento dell’interesse pubblico e per la causa tipica del potere stesso, secondo i precetti di logica ed imparzialità [CdS VI 20.12.2013, n. 6152].

    3 Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alle controversie concernenti l’attività posta in essere dai commissari liquidatori per la vendita dei beni di una società cooperativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in quanto attività che non implica esercizio di potestà pubbliche; nondimeno sussiste la giurisdizione amministrativa ove sia impugnato il provvedimento amministrativo che autorizza la vendita di detti beni, dando disposizioni ai commissari liquidatori in ordine alla raccolta delle proposte di acquisto [TAR Lazio III 28.5.1991, n. 820, TAR 1991, I, 2211].

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