[1] Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all’articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.
[2] Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.
[3] Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
A) Inquadramento funzionale:
A)Inquadramento funzionale:I. Il procedimento di formazione dello stato passivo - II. La formazione d’ufficio dell’elenco dei creditori - III. La fase del deposito dello stato passivo e le contestazioni eventuali - IV. La disciplina delle domande tardive.
I. Il procedimento di formazione dello stato passivo
I.Il procedimento di formazione dello stato passivo1 La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale; ciò impone di verificare quali sono i soggetti che partecipano al concorso a norma dell’art. 151 CCII. Ne consegue che qualunque pretesa si voglia far valere nei confronti dell’ente sottoposto a liquidazione, questa deve essere necessariamente convogliata nella cornice del procedimento di formazione dello stato passivo. Sino a che non viene formato lo stato passivo, i creditori sono privati del potere di agire in giudizio in sede ordinaria per far valere le loro posizioni di diritto soggettivo.
2 La regola dell’improponibilità temporanea delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti dell’impresa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - per differimento dell’esercizio del potere giudiziale sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo innanzi ai competenti organi della procedura concorsuale di cui si tratta - si applica alle azioni espressamente indicate dall’art. 308 CCII, e cioè alle domande di riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione e restituzione di cose possedute dall’impresa, in quanto rilevanti ai fini della formazione dello stato passivo.
II. La formazione d’ufficio dell’elenco dei creditori
II.La formazione d’ufficio dell’elenco dei creditori1 Il procedimento descritto negli artt. 308-310 CCII presenta molti profili di autonomia rispetto al procedimento esaminato nella liquidazione giudiziale e l’unico vero punto di contatto è rappresentato dal fatto che il regime delle impugnazioni corrisponde a quello di cui agli artt. 206 e 207 CCII.
2 Procedendo con ordine, l’elemento che caratterizza il procedimento di formazione del passivo nella l.c.a. è costituito dal fatto che il commissario forma d’ufficio l’elenco dei creditori ammessi e delle domande di rivendicazione o di restituzione. Lo stato passivo si forma ad iniziativa del commissario e l’elenco che lo rappresenta è atto di natura non giurisdizionale. Il giudice entra in gioco, eventualmente, quando l’elenco è oggetto di impugnazione. La formazione dell’elenco avviene a cura del commissario sulla base dei documenti contabili dell’impresa, nonché delle richieste dei creditori, richieste che non assumono il valore della domanda giudiziale. Cfr. [F874] [F875].
3 I creditori sono informati dell’apertura della l.c.a. tramite la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; di poi, il commissario liquidatore entro trenta giorni dalla nomina avvisa i creditori - tramite posta elettronica certificata (o lettera raccomandata) - delle somme spettanti a loro credito in base alle schede contabili. Così i creditori interessati a partecipare al concorso possono far pervenire al commissario osservazioni (entro quindici giorni da quando hanno ricevuto la notizia) o formulare istanze (entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Tutti questi termini sono ordinatori, come pure quello che stabilisce che la formazione dello stato passivo va completata con il deposito dell’elenco nella cancelleria del tribunale entro novanta giorni dal decreto ministeriale che dispone la liquidazione. Cfr. [F876].
4 Il procedimento, in questa fase, si dipana senza che vengano compiuti atti aventi natura giurisdizionale. Anche quando si parla di domande, specie per ciò che attiene ai diritti di proprietà e di godimento su beni mobili e immobili, queste non possono essere equiparate alle domande giudiziali (ed al più possono produrre gli effetti dell’atto stragiudiziale di costituzione in mora).
5 L’elenco redatto dal commissario non ha natura giurisdizionale, ma non ha neppure natura amministrativa visto che incide sui diritti dei terzi; in tale contesto non è necessaria la motivazione che supporti la scelta del commissario di includere o non includere un credito nell’elenco. A ben vedere l’elenco assume il valore di atto negoziale di ricognizione (o di negazione) di diritti altrui; un atto negoziale che può essere impugnato con il ricorso di cui all’art. 207 CCII.
6 Se il creditore non contesta l’elenco (e sempre che non vi siano impugnazioni da parte dei creditori concorrenti), si forma un negozio di accertamento fra il commissario ed il creditore che non può più essere modificato decorsi trenta giorni dal deposito dell’elenco in cancelleria. In assenza di contestazioni il negozio di accertamento acquista l’efficacia di un titolo esecutivo infraconcorsuale, di cui il commissario dovrà tener conto ai fini delle distribuzioni.
III. La fase del deposito dello stato passivo e le contestazioni eventuali
III.La fase del deposito dello stato passivo e le contestazioni eventuali1 Dopo il deposito dello stato passivo il commissario deve inviare a ciascun creditore (anche se l’art. 310 CCII pare limitare l’avviso ai creditori non ammessi) - a mezzo posta elettronica certificata - la comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo. Esaurita la fase precontenziosa affidata al commissario, il legislatore ha previsto una successiva ed eventuale fase giurisdizionale a mezzo della quale i creditori possono perseguire l’obiettivo di vedere modificate le risultanze dello stato passivo.
2 In presenza di contestazioni, vanno promossi i giudizi di opposizione, impugnazione o revocazione. Poiché peraltro manca un provvedimento del giudice, è chiaro che non possono trovare applicazione né le regole né i principi in materia di impugnazione; non si può discutere di giudicato, di domande nuove, di preclusioni. Tutto può essere rimesso in discussione davanti al tribunale. Diversamente dalla liquidazione giudiziale dove l’impugnazione dei crediti ammessi spetta anche al curatore, va escluso che il commissario possa impugnare un atto da lui stesso formato. Nella l.c.a. non è prevista l’ammissione con riserva di cui all’art. 204 CCII ma non vi sono controindicazioni per ritenere ammissibile l’ammissione condizionata. Cfr. [F877] [F878] [F879].
3 Il procedimento davanti al tribunale si snoda nei limiti di quanto stabilito nell’art. 207 CCII e si conclude con un decreto che non è impugnabile con l’appello, ma è direttamente ricorribile per cassazione. Le decisioni assunte in sede giurisdizionale, pur in assenza del rinvio all’art. 204 CCII, valgono solo ai fini del concorso.
IV. La disciplina delle domande tardive
IV.La disciplina delle domande tardive1 Per domanda tardiva si deve intendere quella che viene presentata da un creditore dopo che il commissario ha depositato l’elenco dei creditori in cancelleria e dal punto di vista oggettivo è tardiva quella domanda che si riferisce ad una pretesa (di credito o di rivendicazione) che non è stata presa in considerazione dal commissario. Si aprono due soluzioni: (i) secondo una prima tesi, il creditore tardivo deposita un ricorso che viene trattato secondo il modello processuale di cui agli artt. 206 e 207 CCII; (ii) secondo un’altra tesi, poiché vi è un richiamo in blocco all’art. 208 CCII, si può immaginare che sia il commissario a ripetere periodicamente le operazioni di formazione d’ufficio dello stato passivo, relativamente a crediti non conosciuti e per i quali pervengano le richieste dei creditori. Cfr. [F880].
B) Frmule
B)FrmuleLiquidazione coatta amministrativa ………
Commissario liquidatore ………
……… [a mezzo PEC]
Al Sig……….,
in qualità di commissario liquidatore dell’impresa ……… sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero ……… in data ………, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del ………, ai sensi dell’art. 308 CCII comunico che dalle scritture contabili e dai documenti rinvenuti risulta una posizione di credito a Suo favore dell’importo di euro ………; tale credito è munito della prelazione di cui ………
La presente viene inviata a titolo informativo ed è fatta con riserva di contestazioni.
Entro quindici giorni dal ricevimento della presente comunicazione La avviso che potrà presentare osservazioni ed istanze a mezzo PEC da trasmettere al sottoscritto presso lo studio di ………
Luogo, data ………
Il Commissario liquidatore ………
Oggetto: ………
Liquidazione coatta amministrativa ………
Commissario liquidatore ………
Al Sig. Commissario liquidatore ………
In relazione alla comunicazione pervenutami in data ………, Le comunico che il credito vantato ammonta a euro ……… come da documenti che allego; preciso che a tale credito deve essere riconosciuta la prelazione di cui all’art……….
La invito quindi a tener conto delle predette osservazioni e a provvedere all’inserimento del credito nello stato passivo come da richiesta, con riserva di proporre opposizione ai sensi dell’art. 310 CCII
Luogo, data ………
Firma ………
Oggetto: ………
Liquidazione coatta amministrativa ………
Commissario liquidatore ………
Al Sig. Commissario liquidatore ………
In relazione al decreto del Ministero ……… con il quale l’impresa ……… è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e alla pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale del ………, il sottoscritto intende far valere con la presente il proprio credito derivante da ……… [va indicata la fonte del credito] che alla data del d.m. ammontava a euro ……… come da documenti che si allegano; si precisa che a tale credito deve essere riconosciuta la prelazione di cui all’art……….
La presente viene inviata ai sensi dell’art. 309 CCII
Il sottoscritto chiede che il proprio credito di euro ……… sia ammesso allo stato passivo della l.c.a………. in via ………, con riserva di proporre opposizione ai sensi dell’art. 310 CCII
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Liquidazione coatta amministrativa: ………
Commissario liquidatore: ………
RICORSO IN OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO EX ARTT. 206 e 310 CCII
Ill.mo Tribunale,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentate della società, con sede in ………, via ……… - C.F……….), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………;
PREMESSO CHE
- l’opponente ha presentato in data ……… domanda di ammissione al passivo per il credito di euro ………, chiedendo altresì il riconoscimento della natura privilegiata del credito [per l’importo di euro ………] ai sensi dell’art………., trattandosi di credito ……… [spiegare natura privilegio] ……… - il commissario liquidatore in data ……… ha depositato nella cancelleria del Tribunale di ……… lo stato passivo della liquidazione;
- in data ……… il ricorrente riceveva avviso a mezzo PEC con il quale il commissario ……… comunicava che la domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale presentata dal sig.re/ra [dalla società] ……… era stata respinta in quanto «[provvedimento di esclusione]»;
- ad avviso della scrivente difesa, il provvedimento di esclusione del credito appare erroneo laddove [motivazione per cui si ritiene erroneo il provvedimento di esclusione];
- [indicare le motivazioni a supporto della domanda ed i documenti probatori]
Tutto ciò premesso, il sig. (la società), come sopra rappresentato/a e difeso/a,
CHIEDE
che l’Ill.mo. Tribunale voglia
in rito
- fissare con decreto l’udienza, ai sensi dell’art. 207 CCII, di comparizione dei creditori e del commissario, stabilendo altresì il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al commissario;
nel merito
- ammettere (l’opponente) al passivo della l.c.a. in epigrafe in privilegio ai sensi dell’art………. c.c. (se sussiste prelazione) per la somma di euro ……… oltre agli interessi dalla data del dovuto a quella della apertura della l.c.a., che si quantificano in euro ………, ed agli interessi successivi nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 153, 154 CCII e 2749 c.c., nonché al chirografo per la somma di euro ……… oltre interessi dalla data della debenza a quella della apertura della l.c.a., che si quantificano in euro ………, il tutto oltre alla rifusione delle spese di lite.
Allega i seguenti documenti ………
Luogo, data ………
Firma ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Liquidazione coatta amministrativa: ………
Commissario liquidatore: ………
RICORSO PER IMPUGNAZIONE DI CREDITO AMMESSO EX ARTT. 206 e 310 CCII
Ill.mo Tribunale,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentate della società, con sede in ………, via ……… - C.F……….), rappresentato e difeso giusta delega a margine [in calce del presente atto] dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………;
PREMESSO CHE
- il ricorrente ha presentato in data ……… domanda di ammissione al passivo per il credito di euro ………, chiedendo altresì il riconoscimento della natura privilegiata del credito [per l’importo di euro………] ai sensi dell’art………., trattandosi di credito ……… [spiegare natura privilegio] ………
- il commissario liquidatore in data ……… ha depositato nella cancelleria del Tribunale di ……… lo stato passivo della liquidazione coatta ammettendo il creditore ricorrente per l’importo di euro ……… in via ………;
- il commissario liquidatore con il medesimo provvedimento ha anche ammesso il creditore ……… allo stato passivo per l’importo di euro ……… in via ………;
- in data ……… il ricorrente riceveva comunicazione a mezzo PEC con la quale il commissario della liquidazione ……… comunicava che lo stato passivo era stato reso esecutivo;
- ad avviso della scrivente difesa, il provvedimento di ammissione al passivo del credito di ……… appare erroneo laddove [motivazione per cui si ritiene erroneo il provvedimento di ammissione];
- [indicare le motivazioni a supporto della domanda ed i documenti probatori]
Tutto ciò premesso, il sig. (la società), come sopra rappresentato/a e difeso/a,
CHIEDE
che l’On. Tribunale voglia
in rito
- fissare con decreto l’udienza, ai sensi dell’art. 207 CCII di comparizione dell’esponente, del creditore impugnato e del commissario, stabilendo altresì il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento al commissario e al creditore impugnato;
nel merito
- escludere il creditore ……… dal passivo della liquidazione in epigrafe, con il favore delle spese di lite.
Allega i seguenti documenti ………
Luogo, data ………
Firma ………
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Visto il ricorso ex art. 310 CCII;
rilevato che lo stato passivo è stato reso esecutivo;
che il creditore ……… ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 206 ss. e 310 CCII avverso lo stato passivo depositato dal commissario liquidatore;
Designa
quale Giudice relatore del presente procedimento il dott……….
Fissa
per la comparizione del ricorrente e del commissario liquidatore l’udienza davanti al collegio del ……… ore ………
Dispone che il presente decreto sia comunicato al ricorrente al quale assegna termine sino al ……… per la notifica al resistente.
Luogo, data ………
Il Presidente ………
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ………
Sezione ………
Liquidazione coatta amministrativa: ………
Commissario liquidatore: ………
RICORSO PER AMMISSIONE TARDIVA DI CREDITO EX ARTT. 208 e 310 CCII
Ill.mo Tribunale,
il sig………., residente in ………, via ……… - C.F………. (in qualità di legale rappresentate della società, con sede in ………, via ……… - C.F……….), rappresentato e difeso giusta delega a margine/in calce del presente atto dall’avv………. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ………, via ………;
PREMESSO CHE
il creditore istante dichiara di vantare un credito di euro ……… nei confronti della impresa in l.c.a……….;
il credito trae origine da ………
[indicare le motivazioni a supporto della domanda ed i documenti probatori]
il credito risulta assistito per (l’intero importo/l’importo di euro ………) dal privilegio previsto dall’art………. c.c. in quanto trattati di ……… (indicare le ragioni di privilegio)
per quanto esposto l’istante risulta essere creditore della liquidazione ……… per la somma di euro ……… oltre interessi legali dalla data della debenza alla data della apertura della l.c.a. di euro ………;
in data ……… è stato depositato lo stato passivo della l.c.a.;
il creditore non ha avuto conoscenza dell’esistenza della apertura della l.c.a. in tempo utile per partecipare alla verifica del passivo, sì da essere costretto a far valere il proprio diritto in forma tardiva.
Tutto ciò premesso, l’istante
CHIEDE
di essere ammesso allo stato passivo della l.c.a. in epigrafe al privilegio ai sensi dell’art………. c.c. (se sussiste prelazione) per la somma di euro ……… oltre agli interessi dalla data del dovuto a quella della apertura della l.c.a., che si quantificano in euro ………, ed agli interessi successivi nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 153 e 154 CCII e 2749 c.c., nonché al chirografo per la somma di euro ……… oltre interessi dalla data della debenza a quella della apertura della l.c.a., che si quantificano in euro ………; con il favore delle spese in caso di opposizione.
Allega i seguenti documenti ………
Luogo, data ………
Firma ………
C) Giurisprudenza:
C)Giurisprudenza:I. La compilazione officiosa dell’elenco dei creditori - II. La formazione dello stato passivo - III. Lo stato passivo - IV. (Segue) A) l’opposizione allo stato passivo.
I. La compilazione officiosa dell’elenco dei creditori
I.La compilazione officiosa dell’elenco dei creditori1 Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l. fall. [C. I 9.1.2013, n. 339]. Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all’art. 52 - 207 e 209 l. fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell’accertamento endofallimentare [T. Pisa 16.7.2019, n. 713, DeJure 2019]. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l. fall., atteso che la previsione di un’unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo [C. I 13.8.2015, n. 16844, GD 2015; T. Roma 1.6.2017, n. 11108, DeJure 2017]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, si applica il c.d. principio di esclusività del giudizio di verifica dei crediti: tale principio, tanto nel fallimento, quanto nella liquidazione coatta amministrativa, comporta che chi vuol far valere un credito nei confronti dell’imprenditore in procedura concorsuale deve proporre domanda, rispettivamente, ai sensi dell’art. 93 (per il fallimento) o dell’art. 208 (per la liquidazione coatta) [T. Reggio Emilia 5.4.2016, DeJure 2016]. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, in cui il commissario liquidatore dispone di un potere officioso per la formazione dello stato passivo (senza, cioè, che vi sia necessità di apposita domanda di ammissione da parte dei creditori), al fine di stabilire in concreto quale sia il rimedio di cui dispone il creditore, il cui credito non venga ammesso per intero (come nel caso di mancata ammissione degli interessi), occorre verificare se il creditore stesso abbia proposto domanda di ammissione o anche soltanto formulato le sue osservazioni ai sensi dell’art. 207 l. fall.: in tal caso, egli non ha altro rimedio che l’opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., perché il provvedimento di esclusione, assunto anche implicitamente dal commissario, ha valore di rigetto, contro cui, per evitare la preclusione endofallimentare, occorre reagire ai sensi della norma da ultima richiamata; al di fuori di tali ipotesi, e cioè quando il credito non sia stato dedotto dal creditore, ovvero, anche in mancanza di domanda o osservazioni, non sia stato espressamente escluso d’ufficio, la proponibilità della domanda tardiva non incontra preclusione, perché il credito non è stato preso in considerazione [C. I 23.12.2016, n. 26952; C. I 14.10.2010, n. 21241, Fall 2011; C. I 12.2.2008, n. 3380; C. I 19.2.2003, n. 2476, ivi 2004, 398]. Nella liquidazione coatta amministrativa, la cui prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale, le operazioni di verifica dei crediti sono affidate al commissario liquidatore, organo estraneo alla giurisdizione, e prescindono dalla domanda di parte e dal suo contenuto, sicché deve ritenersi consentito al creditore, con l’opposizione allo stato passivo, di modificare o integrare l’istanza eventualmente presentata al commissario suddetto ai sensi dell’art. 208 l. fall. [C. I 15.2.2016, n. 2917, GCM 2016]. In tema di accertamento del passivo nell’amministrazione straordinaria, l’avviso ai creditori per la verifica, previsto dall’art. 207 l. fall., costituisce un atto dovuto a carico del commissario, destinato ad una mera provocatio ad agendum verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del debitore, così che essi siano informati della pendenza della procedura e possano fare valere i propri diritti in concorso; in tale avviso, il commissario non esprime alcun giudizio preventivo sull’eventuale futura ammissione al passivo [C. I 18.11.2011, n. 24316, Fall 2012, 879]. In tema di ammissione al passivo nella liquidazione coatta amministrativa, nel caso di domanda c.d. supertardiva il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore, ex art. 207 l. fall., integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, essendo onere del commissario dimostrare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il medesimo creditore abbia comunque avuto notizia dell’apertura della procedura, restando peraltro irrilevante l’intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che ordina la liquidazione [C. VI 29.9.2021, n. 26396, GCM 2021]. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell’art. 208 l. fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l. fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 209, c. 1, l. fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco [C. s.u. 26.3.2015, n. 6060, GCM 2015]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il mancato esercizio del potere di proporre specifica domanda o di presentare osservazioni alla comunicazione del commissario liquidatore non preclude la proponibilità della domanda di ammissione tardiva del credito accessorio da interessi, non pregiudicata da alcun silenzio-rigetto [C. s.u. 26.3.2015, n. 6062, D&G 2015]. La deliberazione sui crediti corrisponde ad una attività di accertamento del passivo culminante in atto amministrativo, il cui contenuto lato sensu decisorio resta distinto dalla comunicazione di esso, che assume mera portata informativa, delegabile da parte dell’organo commissariale [C. I 12.7.2012, n. 11838].
2 L’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come le altre procedure concorsuali, non determina alcun effetto sospensivo o interruttivo del decorso della prescrizione; pertanto il creditore può interrompere il corso della prescrizione solo con la domanda di cui all’art. 208 l. fall., con la dichiarazione tardiva di credito o con altro atto di costituzione in mora [C. I 25.11.2003, n. 17955, FI 2004, I, 753]. Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, c. 1, l. fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l. fall., l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l. fall.; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, c. 1, c.c. si estende anche al Ministero dello Sviluppo Economico, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente [C. s.u. 27.4.2022, n. 13143, GCM 2022]. Nell’amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui al d.l. n. 26/1979, convertito, con modificazione, dalla l. n. 95/1979, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell’art. 209 l. fall., determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, c. 1, l. fall. [C. I 12.5.2021, n. 12559, GD 2021].
3 La regola della improcedibilità temporanea delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti della impresa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - per differimento dell’esercizio del potere giudiziale sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo innanzi ai competenti organi della procedura concorsuale di cui si tratta - non si applica a tutte le azioni proposte nei confronti della impresa in bonis, ma solo a quelle espressamente indicate dall’art. 207 l. fall., e cioè alle domande di riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dall’impresa, in quanto rilevanti ai fini della formazione dello stato passivo. Restano, invece, escluse dalla vis actractiva della liquidazione coatta amministrativa le azioni di nullità dei contratti stipulati dall’imprenditore in bonis, e ciò sia in quanto esse non sono ricomprese nell’elenco di cui al predetto art. 207 l. fall., e sia in quanto la domanda di declaratoria di nullità del contratto, e di conseguente restituzione delle cose in base allo stesso consegnate ed apparentemente acquisite dall’impresa, in realtà non ha nessuna incidenza sulla formazione dello stato passivo, avuto riguardo al carattere retroattivo della declaratoria medesima, in virtù della quale i beni in questione vengono considerati come mai entrati effettivamente a far parte del patrimonio dell’impresa sottoposta a liquidazione [C. I 9.1.2013, n. 339; C. III 21.11.2008, n. 27679, FI 2009, I, 2416; C. I 7.3.2000, n. 2541, Fall 2001, 35; C. s.u. 12.6.1990, n. 5709, ivi 1990, 1204; C. s.u. 18.4.1988, n. 3034, ivi 1988, 577]. Nell’ipotesi di domanda di accertamento negativo di debito proposta dal debitore in bonis e proseguita, successivamente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, dal commissario liquidatore, nonché di contrapposta domanda riconvenzionale formulata dal convenuto asserito creditore per il pagamento del corrispondente credito, quest’ultima, in quanto assoggettata alle forme dell’accertamento del passivo sancite, dall’art. 209 l. fall. (nella formulazione ratione temporis applicabile), deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre quella proseguita dal commissario liquidatore resta davanti al Tribunale che pronuncerà al riguardo nelle forme del rito ordinario [C. III 27.11.2015, n. 24219; C. I 17.5.2013, n. 12062].
II. La formazione dello stato passivo
II.La formazione dello stato passivo1 In tema di liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, non avendo la domanda di inserimento nel relativo elenco natura di domanda giudiziale, nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 209, c. 2, l. fall., dal creditore escluso, il commissario liquidatore può contrastare la domanda anche per ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte nella fase amministrativa per non accogliere la domanda [C. I 12.7.2012, n. 11838, Fall 2013, 497; C. I 11.7.2012, n. 11649, ivi 2013, 191; C. I 7.12.2011, n. 26359, ivi 2012, 1254; C. I 28.1.2005, n. 1817, I 2005, 689]. Tuttavia, al commissario liquidatore non è consentito revocare la prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo, ostandovi la natura amministrativa del procedimento e della funzione da esso espletata, né potrebbe esercitare tale potere, rimesso invece agli organi del fallimento nella fase di verifica dei crediti, nel caso in cui il procedimento non fosse stato preceduto dalla dichiarazione d’insolvenza [C. I 11.7.2012, n. 11649]. La verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo integra il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario; da ciò consegue che, come anche risulta sulla base della interpretazione letterale dell’art. 207 l. fall., la presentazione delle osservazioni e delle istanze da parte dei creditori, dopo aver ricevuto la comunicazione del commissario liquidatore, costituisce una mera facoltà d’intervento nel procedimento amministrativo, ma non già un onere o un obbligo, a pena d’inammissibilità dell’opposizione [C. I 10.5.2019, n. 12567; C. I 7.12.2011, n. 26359].
2 Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito. Pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda litis ingressus impediens, concettualmente distinta da un’eccezione d’incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall’art. 38, c. 1, c.p.c. può essere dedotta o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio [C. I 9.6.2017, n. 14437; C. I 13.6.2000, n. 8018; C. s.l. 20.7.1995, n. 7907, Fall 1996, 334; C. s.l. 28.11.1994, n. 10114, ivi 1995, 730]. Il commissario della liquidazione coatta amministrativa, il quale agisca per ottenere l’adempimento di un’obbligazione facente carico ad un soggetto che abbia stipulato un contratto con l’imprenditore, successivamente dichiarato fallito, e che trovi in tale contratto la sua fonte, non agisce nella veste di terzo, ma esercita un’azione già esistente nel patrimonio, ponendosi nella medesima posizione sostanziale e processuale del debitore; in tale ipotesi, perciò, la controparte può opporre al commissario liquidatore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore e le prove documentali da costui provenienti, senza i limiti derivanti dall’art. 2704 c.c. [C. I 10.6.1992, n. 7153, Fall 1992, 1019].
3 Poiché la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore è disciplinata esclusivamente dall’art. 209 l. fall., e non sono applicabili le norme della l. n. 241/1990 che riguardano il procedimento amministrativo, non occorre che il provvedimento d’esclusione sia motivato e l’inesistenza di un tale obbligo neppure vulnera il diritto di difesa del creditore, in quanto l’opposizione allo stato passivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall’accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso [C. I 3.5.2005, n. 9163; C. App. Catania 5.3.2019, n. 507, DeJure 2019].
4 L’ammissione di crediti con riserva, pur configurabile in via di principio anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, è consentita solo entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento [C. I 22.4.2022, n. 12948]; di tal che, stante la tassatività delle riserve apponibili allo stato passivo, le eventuali riserve atipiche (o comunque anomale) sono da ritenersi come non apposte, e per la loro eliminazione non è necessario proporre opposizione ai sensi dell’art. 98 l. fall., con conseguente inoperatività dei rigorosi termini di decadenza da cui quella procedura è caratterizzata [C. I 19.11.2003, n. 17526, Fall 2004, 1332].
III. Lo stato passivo
III.Lo stato passivo1 L’assoggettamento di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta (non il temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle pretese creditorie, ma) la sola temporanea improponibilità delle domande individuali da parte dei creditori, con la conseguenza che, in presenza di una sentenza definitiva di riconoscimento dell’an del credito vantato, il cui presupposto logico e giuridico consiste, evidentemente, nell’affermazione della proponibilità della relativa domanda, deve riconoscersi la presenza di un giudicato interno implicito su tale punto, e ritenersi, per l’effetto, preclusa la riproposizione, nel successivo giudizio sul quantum, della questione relativa alla pretesa improponibilità della domanda [C. I 29.4.1999, n. 4317, Fall 2000, 613]. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore è parte necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto, seppure non legittimato all’impugnazione, una volta entrato a far parte del procedimento impugnatorio assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti (eccetto il diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi), sì da essere legittimato a svolgere, nell’interesse della massa, attività, iniziative e conclusioni pertinenti al thema decidendum [C. I 27.9.2012, n. 16494, Fall 2013, 899].
2 Ai sensi dell’art. 209, c. 2, l. fall. nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla sentenza della C. Cost. 20.5.1987, n. 181, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell’art. 198 l. fall., deve sentire gli amministratori delle società in liquidazione coatta amministrativa con riferimento alla formazione dell’elenco dei creditori ammessi o respinti di cui all’art. 209, c. 1, della stessa legge. Pertanto, il mettere a disposizione del presidente e amministratore delegato di una società in liquidazione coatta amministrativa, per la durata di dieci giorni, l’elenco di cui sopra, per farne prendere visione ed esprimere eventuali osservazioni è condotta del commissario certamente conforme alle suddette prescrizioni normative [CdS VI 30.1.2002, n. 535, FA CDS 2002, 194].
IV. (Segue) A) l’opposizione allo stato passivo
IV.(Segue) A) l’opposizione allo stato passivo1 Il termine per la proposizione dell’opposizione allo stato passivo, nella liquidazione coatta amministrativa è di trenta giorni, come nella procedura fallimentare, anche nel periodo intermedio di vigenza del d.lgs. n. 5/2006, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007, dovendosi ritenere, in tale segmento temporale, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, implicitamente abrogato per incompatibilità con il nuovo regime improntato all’omogeneità dei termini per impugnare, il comma 2 dell’art. 209 l. fall., successivamente espressamente espunto dalla disciplina normativa delle procedure concorsuali [C. I 23.7.2010, n. 17337, Fall 2011, 245].
2 In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa, la natura amministrativa del procedimento attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore, con il deposito in cancelleria, una funzione di pubblicità che segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi ex art. 209 l. fall.; pertanto, connettendosi la prospettazione del credito avanzata al commissario nella fase amministrativa ad un più ampio “statuto di tutela”, già proprio di una “domanda” materialmente orientata a permettere, mutandosi in “opposizione”, il controllo giudiziale, la procura apposta alla domanda medesima è idonea alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo, atteso che l’elenco degli atti contenuto nell’art. 83 c.p.c. non è tassativo, con conseguente validità della procura ove risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività [C. I 13.9.2017, n. 21216, GCM 2017].
3 Anche nella liquidazione coatta amministrativa di una azienda di credito, l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 l. fall. è l’unico rimedio consentito avverso l’esclusione, totale o parziale, di un credito, espressamente esaminato dal commissario in sede di formazione dello stato passivo [C. 31.10.1981, n. 5765, FI 1982, I, 2311]. Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l’insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l’opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 98 l. fall., richiamato dal successivo art. 209, c. 2; ne consegue l’inammissibilità della domanda ex art. 101 l. fall. per gli interessi relativi al credito già ammesso tempestivamente al passivo, in via privilegiata, con provvedimento, non appellato, al contempo dichiarativo della inammissibilità della domanda per interessi [C. I 14.10.2010, n. 21241; C. App. Roma 21.1.2013, n. 390, DeJure]. Il vigente art. 99 l. fall. - applicabile in caso di liquidazione coatta amministrativa in forza del rinvio contenuto nell’art. 209 della stessa legge - configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, escludendo, quindi, la ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente. Siffatta conclusione, peraltro, non può seguirsi in caso di liquidazione coatta amministrativa atteso che qui la prima fase ha natura amministrativa e non giurisdizionale (in quanto le operazioni di verifica dei crediti oltre a essere affidate a un soggetto estraneo alla giurisdizione, il commissario liquidatore, prescindono dalla necessità di domande di parte e non sono in alcun modo vincolate al contenuto di tali eventuali domande). Deriva da quanto precede, pertanto, che al ricorrente deve ritenersi consentito di modificare, ovvero integrare l’istanza presentata al commissario liquidatore ex art. 208 l. fall., nella fase di opposizione allo stato passivo, che costituisce la prima in cui il creditore concorsuale viene a contatto con un organo giurisdizionale, senza che possano dirsi maturate preclusioni o decadenze di sorta, non previste dalla disciplina che regola la fase esclusivamente amministrativa avanti al commissario. [C. I 15.2.2016, n. 2917, GD 2016]. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell’art. 208 l. fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l. fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 209, c. 1, l. fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l. fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco [C. s.u. 26.3.2015, n. 6060, GCM 2015]. La liquidazione coatta amministrativa costituisce un procedimento avente natura amministrativa e, con il deposito in cancelleria, lo stato passivo formato dal commissario liquidatore non acquista carattere giurisdizionale, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità e segna il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dall’art. 209 l. fall.; pertanto, all’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non si applica, in difetto di qualsiasi richiamo esplicito od implicito, il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. che ha sì valenza generale, ma nell’ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, e non anche quando si tratti di far valere per la prima volta dinanzi ad un giudice diritti asseritamente lesi, o comunque non riconosciuti nell’ambito di un precedente procedimento amministrativo [C. s.u. 15.10.2008, n. 25174, Fall 2009, 553]. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’opposizione allo stato passivo, ove inammissibile come tale, dev’essere qualificata, in ossequio ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e di economia dei mezzi processuali, come domanda di insinuazione tardiva, ove della stessa abbia tutti i requisiti di ammissibilità [C. VI 9.11.2016, n. 22880, GCM 2017].
4 Nell’amministrazione straordinaria e nella liquidazione coatta amministrativa, qualora il commissario abbia ammesso un credito come chirografario, ignorando del tutto l’esistenza del privilegio che lo assiste, non sottoposto al suo esame, l’inclusione del credito nell’elenco depositato in cancelleria nell’ammontare vantato dal creditore non incide sulla legittimazione di questi a far valere, in sede di insinuazione tardiva, detto privilegio, quand’anche egli abbia omesso di formulare osservazioni o istanze alla comunicazione del commissario ex art. 207, c. 1, l. fall. previste in via soltanto facoltativa, atteso che la mancata previsione del privilegio, da parte del commissario, non può risolversi in nessun caso in una previsione negativa, ovvero in una volontà di escludere il privilegio [C. I 21.6.1996, n. 5770, Fall 1997, 149]. In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un’impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d’opera professionale per l’ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all’art. 2751-bis, c. 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata [C. 24.11.2021, n. 36544, GCM 2021]. In tema di formazione dello stato passivo di un’impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa, gli interessi maturati su di un credito già ammesso in via privilegiata, vanno anch’essi ammessi al passivo e con eguale collocazione, senza che occorra attendere il momento in cui sia possibile procedere alla determinazione del loro ammontare ovvero alla verifica del loro concreto soddisfacimento in ragione dell’esistenza nell’attivo della procedura del bene gravato del privilegio o della sua capienza [C. I 20.11.2014, n. 24759, D&G 2015]. L’insinuazione tardiva ha per oggetto esclusivamente i crediti per i quali non sia stata richiesta tempestivamente l’ammissione al passivo, attraverso la quale, con l’eventuale fase della opposizione, si determina una preclusione alla riproponibilità della domanda; è pertanto necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda tardivamente proposta sia nuova, salvo che il petitum esigibile non sia stato richiesto per intero con l’insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto, nel qual caso non è configurabile la formazione di un giudicato interno impeditivo della insinuazione tardiva per la parte non richiesta originariamente [C. I 29.9.1999, n. 10783, Fall 2000, 1247]. In virtù della previsione di cui all’art. 209, c. 3, l. fall., secondo la quale, in materia di liquidazione coatta amministrativa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 98-103 l. fall., anche in materia di opposizione al passivo in sede di liquidazione coatta amministrativa si applicano i termini abbreviati previsti dall’art. 99, c. 5, l. fall. [C. I 26.6.1998, n. 6310, Fall 1999, 523]. In materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 99, c. 5, l. fall. (nel testo vigente ratione temporis, anteriore al d.lgs. n. 5/2006) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all’art. 209, c. 3, l. fall. Su tale disciplina non ha inciso la sentenza n. 152 della Corte Costituzionale, posto che la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 99 l. fall. ha riguardato esclusivamente la decorrenza del termine d’impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo (da individuarsi con riferimento alla notificazione della stessa, atteso il carattere di lex generalis della norma di cui all’art. 326 c.p.c.) e non anche la riduzione della metà del termine d’impugnazione previsto per i giudizi ordinari [C. I 11.5.2017, n. 11544, GD 2017; C. I 25.9.2014, n. 20291, GCM 2014]. Il provvedimento del tribunale che decide sull’ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 99, u.c., l. fall., come modificato dal d.lgs. n. 5/2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, c. 2, l. fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169/2007 - che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all’appello contenuto nell’art. 255 cod. ass. debba intendersi tacitamente abrogato [C. 11.6.2021, n. 16549, GCM 2021]. È inammissibile la dichiarazione tardiva di credito avanzata all’udienza di trattazione di altra insinuazione tardiva in precedenza proposta, sottraendosi altrimenti al commissario liquidatore lo spatium deliberandi, intercorrente tra la notifica del ricorso e l’udienza stessa, per esaminare la domanda e stabilire se contestarla o meno; tale giudizio è infatti caratterizzato da una prima fase, avente natura amministrativa, che può culminare, se il commissario non si oppone ed il giudice lo ritiene, nell’ammissione al passivo del credito con semplice decreto di tale giudice, mentre se insorgono contestazioni il giudice designato assume le vesti di giudice istruttore ed il giudizio prosegue con le forme del rito ordinario, per cui lo stesso credito non può più essere ammesso con decreto, dovendo su di esso pronunciarsi con sentenza il collegio; né la predetta inammissibilità è esclusa quando, come nella specie, il commissario abbia omesso di opporsi ad un rinvio dell’udienza per valutare se contestare o meno l’ammissione del credito, essendo anche un’ipotetica non contestazione irrilevante nel giudizio contenzioso, poiché in quest’ultimo ogni attività processuale è riservata al difensore tecnico, che non potrebbe peraltro interloquire riguardo ad un credito non ricompreso nel mandato alle liti ricevuto [C. I 23.7.2009, n. 17295]. L’art. 209 l. fall. prevede che davanti all’autorità giudiziaria ordinaria i creditori, quali titolari di diritti soggettivi, possano proporre le opposizioni allo stato passivo di cui all’art. 98 l. fall. Tale opposizione non è tuttavia ipotizzabile qualora l’oggetto del contendere sia l’omissione di un (completo) stato passivo, e l’avvenuto parziale soddisfacimento di un credito in esso non contemplato [T. Bologna 27.4.2017, Ilfallimentarista.it 2017].