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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    307. Poteri del commissario

    Mostra tutte le note

    [1] L’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa o dell’ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. (1)

    [2] Per il compimento degli atti previsti dall’articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il commissario deve essere autorizzato dall’autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

    (1) Comma così modificato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 147/2020.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. I poteri del commissario liquidatore e i relativi limiti.

    I. I poteri del commissario liquidatore e i relativi limiti

    I.I poteri del commissario liquidatore e i relativi limiti

    1 Il commissario ha il compito di amministrare il patrimonio dell’impresa in l.c.a. e questo compito viene esercitato con ampi margini di autonomia. Solo per il compimento di alcune categorie di atti (quelli indicati all’art. 132 CCII, il subentro nei rapporti giuridici preesistenti, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, la vendita di immobili e di mobili in blocco, la richiesta di versamento fatta ai soci con responsabilità sussidiaria per l’estinzione di passività, il deposito del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione), il potere del commissario liquidatore va integrato dall’autorizzazione dall’autorità di vigilanza e, se mancante, l’atto è affetto dal vizio dell’annullabilità. Cfr. [F868] [F869] [F870] [F871] [F872].

    2 Difatti è assai ampia l’autonomia operativa di cui gode il commissario per ciò che attiene alla liquidazione dell’attivo. Infatti, l’unico limite è costituito dalla circostanza che, per i beni immobili e per i beni mobili da vendere in blocco, le alienazioni vanno autorizzate dall’autorità amministrativa; al comitato di sorveglianza possono essere richiesti pareri. In particolare, la funzione di vigilanza che spetta all’autorità si caratterizza per l’emanazione di direttive circa l’attività di liquidazione consistenti in ordini di carattere generale che, seppure vincolanti per il commissario liquidatore, non consentono la ricostruzione del rapporto tra quest’ultimo e l’attività di vigilanza secondo un profilo squisitamente gerarchico (con connessi poteri di avocazione e sostituzione).

    3 Fra le autorizzazioni più significative si segnalano: (a) l’autorizzazione al promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore, qualora sia stato revocato (art. 302 CCII); (b) l’autorizzazione al commissario per esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo, nonché a compiere gli atti indicati dall’art. 132 CCII (art. 307 CCII); (c) l’autorizzazione a proseguire l’esercizio dell’impresa (art. 307 CCII); (d) l’autorizzazione alla vendita sia degli immobili sia di beni mobili in blocco (art. 311 CCII); (e) l’autorizzazione al commissario a distribuire acconti parziali (art. 312 CCII); (f) l’autorizzazione a proporre al tribunale il concordato (art. 314 CCII). Cfr. [F873].

    B) Frmule

    B)Frmule
    F868
    VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE DA PARTE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 204, C. 2, CCII

    VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE DELL’IMPRESA ……… IN L.C.A.

    L’anno ………, il giorno ……… del mese di ……… ad ore ………, il sottoscritto ………, con studio in ………, via ……… n………., nella sua qualità di commissario liquidatore dell’impresa ………, con sede in ………, via ……… n………., ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto emesso da [Autorità di Vigilanza] in data ………,

    PREMESSO CHE

    con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno del ……… sono stati avvisati i signori ………, ………, ………, quali ex componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i signori ………, ………, ………, quali ex componenti del Collegio Sindacale, che il giorno ……… il Commissario liquidatore si sarebbe recato presso la sede amministrativa e legale dell’impresa in ……… via ……… al fine di prendere in consegna le scritture contabili e l’altra documentazione sociale, ai sensi dell’art. 305, c. 2, CCII;

    con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ……… è stato comunicato al notaio ………, con studio in ………, via ……… della sua designazione per l’assistenza all’attività di presa in consegna delle scritture contabili ed altri documenti dell’impresa ……… in l.c.a., nonché della data e del luogo in cui si sarebbe proceduto ai medesimi incombenti.

    Qui giunto, si è avuta la presenza del notaio ………, il quale dà atto di aver già accettato l’incarico, come da lettera raccomandata di data ………, nonché dei signori:

    Sig………., amministratore e legale rappresentante dell’impresa ……… in carica al momento dell’ammissione alla l.c.a.;

    Sig………., sindaco effettivo dell’impresa ……… in carica al momento dell’ammissione alla l.c.a.

    L’amministratore ……… provvede a consegnare al commissario liquidatore, come dà atto il notaio ………, i seguenti libri, scritture e documenti:

    1) libro giornale, relativo al periodo ………, recante come data di ultima registrazione ………, riportata a pagina ………;

    2) libro inventari, relativo al periodo ………, annotato sino a pagina ………;

    3) ………

    L’amministratore ………, in merito alla mancata consegna del libro ………, chiede di poter verbalizzare quanto segue:

    ………

    Il notaio, come richiesto, dà atto che il Commissario liquidatore prende in consegna i libri, le scritture e la documentazione sopra indicati, i quali verranno custoditi presso lo studio del commissario liquidatore in ………

    Il presente verbale, previa sua rilettura, viene chiuso ad ore ………

    Il Commissario liquidatore ………

    Il legale rappresentante ………

    Il Notaio ………

    Il Sindaco ………

    F869
    VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA E DI CONTESTUALE INVENTARIO DEI BENI DELL’IMPRESA DA PARTE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 305 CCII

    VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA E DI INVENTARIO DEI BENI DELLA IMPRESA ……… IN L.C.A.

    L’anno ………, il giorno ……… del mese di ……… ad ore ………, il sottoscritto ………, con studio in ………, via ……… n………., nella sua qualità di commissario liquidatore dell’impresa ………, con sede in ………, via ……… n………., ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto emesso da [Autorità di Vigilanza] in data ………,

    PREMESSO CHE

    con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno del ……… sono stati avvisati i signori ………, ………, ………, quali ex componenti del Consiglio di Amministrazione ed i signori ………, ………, ………, quali ex componenti del Collegio Sindacale, che il giorno ……… lo scrivente commissario liquidatore si recherà in ……… via ……… presso ……… allo scopo di prendere in consegna i beni e procedere contestualmente alla formazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 305 CCII;

    con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ……… è stato comunicato al notaio ………, con studio in ………, Via ……… della sua designazione affinché assista all’attività di presa in consegna dei beni e delle attività dell’impresa ……… in l.c.a., nonché della data e del luogo in cui si sarebbe proceduto ai medesimi incombenti;

    è stato designato perito estimatore, per l’assistenza nell’attività di inventariazione e di stima dei beni, il signor ………, con studio in ………, via ………, il quale con comunicazione del ……… ha dichiarato di accettare l’incarico.

    Qui giunto, si è avuta la presenza dei signori:

    Sig………., perito stimatore designato dal commissario liquidatore, il quale ha già accettato l’incarico [ovvero, il quale dichiara di accettare l’incarico conferitogli];

    Sig………., notaio designato per l’assistenza alla presa in consegna dei beni, il quale ha già comunicato la sua accettazione all’incarico;

    Sig………., legale rappresentante [o amministratori] dell’impresa ……… in l.c.a.

    Si procede quindi alla formale presa in consegna dei beni dell’impresa da parte del commissario liquidatore, come dà atto il notaio ………, e si procede contestualmente alla loro inventariazione e stima.

    I beni appresi e da inventariare vengono in seguito elencati e sommariamente descritti, con l’indicazione del valore attribuito dal perito estimatore.

    ………

    ………

    ………

    Alle ore ……… null’altro essendovi in luogo da inventariare ed avendo il Sig………. dichiarato che non vi sono altri beni dell’impresa ……… in suo possesso o depositati presso terzi, il presente verbale viene chiuso previa lettura, conferma e sottoscrizione da parte di tutti i presenti.

    Il commissario nomina custode dei beni, a titolo gratuito, il Sig. ……… - che accetta - rendendolo edotto in ordine alla responsabilità civile e penale in caso di sottrazione e/o distruzione dei beni affidati alla sua custodia.

    Il Commissario liquidatore ………

    Il legale rappresentante ………

    Il Notaio ………

    Il perito estimatore ………

    F870
    RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 306 CCII

    ALL’ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ………

    ***

    RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 306 CCII

    Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore della impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa, con sede in ……… via ……… n………. cap. soc………., ammessa con provvedimento di data ……… emanato da ……… [Autorità di vigilanza], pubblicato in G.U………. ed iscritto presso il registro delle imprese ………

    ESPONE QUANTO SEGUE

    Dall’analisi della documentazione contabile della società, consegnata allo scrivente in data ………, nonché dal verbale di rendiconto della gestione per il periodo ……… redatto in data ………, nonché dalle dichiarazioni degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo in carica al momento della messa in liquidazione si è potuto rilevare quanto segue.

    1. BREVI CENNI STORICI

    Per quanto concerne questa prima relazione, lo scrivente commissario liquidatore ritiene necessario fornire alcuni dati riassuntivi relativi alla storia dell’impresa e degli organi che l’hanno gestita nel periodo ………:

    1.1. Capitale sociale, sede ed unità operative, oggetto sociale

    Il capitale sociale, interamente versato, risultava di euro ……… e nel corso degli anni che hanno preceduto la messa in liquidazione coatta amministrativa a subito le seguenti variazioni: ……… [indicare le variazioni intervenute].

    La sede legale dell’impresa era in ……… Via ………, mentre la sede amministrativa risulta in ………

    L’oggetto sociale consisteva in ………

    ………

    ………

    1.2. Compagine sociale

    La compagine sociale, alla data dell’ammissione dell’impresa alla liquidazione coatta amministrativa, risultava così composta:

    1.3. L’organo amministrativo e gli altri soggetti coinvolti nella direzione dell’impresa

    Sin dalla sua costituzione l’impresa fu sempre amministrata dagli amministratori di seguito indicati, e ciò sino a quando la stessa venne messa in liquidazione, momento in cui venne nominato liquidatore ……… nato a ………, residente ………

    L’amministrazione dell’imprese, nel periodo ………, fu affidata ai signori:

    - da ………, nato a ……… il ……… C.F………. con la qualifica di ………

    - da ………, nato a ……… il ……… C.F………. con la qualifica di ………

    - da ………, nato a ……… il ……… C.F………. con la qualifica di ………

    1.4. Il collegio sindacale

    1.5. I professionisti che hanno assistito l’impresa nell’anno antecedente la liquidazione coatta amministrativa

    I fatti che vengono segnalati nella presente relazione coinvolgono anche soggetti esterni all’impresa che con il loro comportamento hanno condizionato le sorti della stessa in senso negativo. Si riportano, quindi, qui di seguito i nominativi di tali soggetti:

    Dr. [avv./rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;

    Dr. [avv./rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;

    Dr. [avv./rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;

    Dr. [avv./rag.] ……… nato a ……… il ……… C.F………., con studio in ………;

    2. LE VICENDE SOCIALI

    2.1. I fatti rilevanti nella gestione dell’impresa

    ………

    ………

    2.2. La versione dei fatti fornita dall’impresa e la valutazione critica del commissario liquidatore

    ………

    ………

    2.3. Conclusioni sul punto

    ………

    ………

    3. I RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

    ………

    ………

    4. LA RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

    ………

    ………

    5. LE RESPONSABILITÀ DI TERZI NELL’INSOLVENZA DELL’IMPRESA

    ………

    ………

    6. LE SCRITTURE CONTABILI

    ………

    ………

    7. I FATTI ACCADUTI NEL BIENNIO ANTERIORE ALL’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

    ………

    ………

    8. L’ESISTENZA DEI SEGNALI DI CUI ALL’ART. 3 CCII

    ………

    ………

    Il sottoscritto commissario si riserva di integrare la presente relazione e di fornire ulteriori informazioni alla S.V. non appena emergeranno ulteriori fatti rilevanti.

    Con osservanza

    Luogo, data ………

    Il commissario liquidatore ………

    F871
    RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ART. 306 CCII

    All’Autorità di Vigilanza

    via ………

    ………

    ………

    ***

    RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA

    ***

    Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore dell’impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa, con sede in ……… via ……… n………. cap. soc………., ammessa con provvedimento di data ……… emanato da ……… [Autorità di vigilanza], pubblicato in G.U………. ed iscritto presso il registro delle imprese ………

    ESPONE QUANTO SEGUE

    L’attività del Commissario Liquidatore, durante il ……… semestre del proprio ufficio, può essere schematicamente riassunta nei seguenti punti:

    1) SITUAZIONE DI CASSA (RENDICONTO SEMESTRALE)

    2) SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL ………

    3) CONCLUSIONE TRANSAZIONE CON LA SOCIETÀ ………

    4) OPPOSIZIONI ED INSINUAZIONI TARDIVE

    5) SITUAZIONE DELLE AZIONI DI RECUPERO DEI CREDITI INDICATI IN BILANCIO

    ***

    1) SITUAZIONE DI CASSA E RENDICONTO SEMESTRALE

    Le disponibilità liquide depositate sul libretto a risparmio n………. della ……… [banca], ammontano a complessivi euro ………, alla data del ………

    Più precisamente, tale consistenza è così composta:

    ENTRATE

    Competenze semestri precedenti:

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………;

    - euro ……… quale ………

    USCITE

    Le uscite strettamente connesse alle necessità della Procedura, possono così riassumersi:

    - euro ……… quali spese postali e bollate;

    - euro ……… quali rimborso spese e competenze perito estimatore ………;

    - euro ……… quali spese per riunioni del Comitato di Sorveglianza;

    - euro ………quale fondo spese per il legale della procedura avv……….;

    - euro ………

    ***

    2) SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL ………

    Il commissario liquidatore rappresenta la situazione patrimoniale esistente alla data del ………:

    1) Disponibilità di cassa ……… euro ………;

    2) Titoli da realizzare ……… euro ………;

    3) Crediti in contenzioso ……… euro ………;

    4) Crediti indicati in bilancio ……… euro ………;

    5) Merci in magazzino ……… euro ………;

    6) Immobile di ……… euro ………;

    7) Complesso immobiliare di ……… euro ………;

    8) Ramo aziendale di ……… euro ………;

    9) Ramo aziendale di ……… euro ………;

    10) Passività bancarie non privilegiate ……… euro ………;

    11) Passività commerciali non privilegiate ……… euro ………;

    12) Debiti verso enti previdenziali ……… euro ………;

    13) ……… euro ………;

    14) ……… euro ………;

    15) ……… euro ………;

    Al riguardo, il Commissario liquidatore rileva che:

    ………

    ………

    ………

    ***

    3) LA TRANSAZIONE CON LA SOCIETÀ ………

    Come evidenziato nella seconda relazione semestrale, in data ……… era ancora pendente la controversia ……… [individuare sommariamente i termini della controversia] avanti al Tribunale di ……… con la società ……… Nell’intento di definire tale controversia, all’esito di vari incontri con l’avv………., legale della società ………, veniva formulata la seguente ipotesi transattiva: la società ……… si impegnava a versare alla Procedura la somma di euro ……… (di cui euro ……… per capitale e euro ……… per interessi e rimborso spese). Il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere favorevole in data ………, ritenendo conveniente la proposta della società ……… In data ………, con autorizzazione di data ……… del ……… [Autorità di Vigilanza], si è perfezionata la transazione con la società ………, con l’incasso della somma di euro ………

    ***

    4) OPPOSIZIONI ED INSINUAZIONI TARDIVE

    Il commissario liquidatore segnala che sono state presentate le seguenti opposizioni:

    4.1) Dipendenti

    L’opposizione presentata singolarmente da n………. dipendenti dell’impresa ……… è stata ritenuta fondata dal Commissario, in quanto, sentito il parere del consulente del lavoro rag………., vagliate le motivazioni illustrate dagli opponenti, si ritiene che si tratti di somme per retribuzioni arretrate che devono considerarsi dovute. Al riguardo è stato riscontrato che gli opponenti hanno percepito le retribuzioni fino a ………

    Dal ……… e sino al ……… hanno percepito il ………% della retribuzione maturata e dovuta. Per tali motivi il Commissario ritiene di non doversi opporre alle richieste avanzate.

    4.2) INPS

    In data ……… e ……… l’Inps ha richiesto il riconoscimento della prededuzione, con insinuazione al passivo per le somme riportate nei DM 10 inviate dall’ex direttore generale ……… In sede di verifica della posizione, il Commissario liquidatore non si è opposto ed ha concordato con il legale dell’INPS ………

    4.3) Società ………

    ***

    5) SITUAZIONE PER IL RECUPERO DEI CREDITI

    La situazione crediti verso clienti, indicati nel bilancio dell’impresa ……… alla data di ammissione alla procedura, può esser così riassunta: euro ……… (attivo) e euro ……… (fondo svalutazione crediti).

    Come risulta illustrato e dettagliato nel prospetto allegato, predisposto alla luce delle informazioni e dei chiarimenti forniti dai legali incaricati per il recupero dei crediti prima dell’apertura della procedura, tenuto conto delle precisazioni scritte pervenute dagli ex amministratori, la maggior parte dei crediti deve considerarsi inesigibile.

    Riguardo alle azioni giudiziarie in corso per recupero di alcuni crediti, il Commissario fornisce i seguenti aggiornamenti:

    5.1) ……… [denominazione della debitrice]:

    5.2) ……… [denominazione della debitrice]:

    5.3) ……… [denominazione della debitrice]:

    ***

    Si allegano alla presente relazione:

    A) situazione contabile al ………;

    B) prospetto crediti commerciali al ………;

    C) estratti conto dei rapporti bancari ………

    Luogo, data ………

    Il Commissario liquidatore ………

    F872
    RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART. 306 CCII

    All’Autorità di Vigilanza

    via ………

    ………

    ………

    ***

    Impresa ……… in liquidazione coatta amministrativa

    Sede legale ed amministrativa in ………, via ……… n……….

    Decreto di ammissione alla l.c.a. di data ……… pubblicato in G.U. n………. del ……… Commissario liquidatore ……… [nome e cognome]

    con studio in ………, via ……… n……….

    ***

    RAPPORTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA EX ART. 306 CCII

    ***

    Oggi, ………, presso lo studio del Commissario Liquidatore, in ……… via ………, si è riunito il Comitato di Sorveglianza dell’impresa ……… in l.c.a. composto dai signori:

    sig………. Presidente

    sig………. Membro

    sig………. Membro

    PER ESAMINARE E DISCUTERE

    il seguente ordine del giorno:

    1) relazione semestrale del commissario liquidatore al ………;

    2) varie ed eventuali.

    ***

    Il Comitato di Sorveglianza dà atto di aver esaminato la relazione semestrale redatta dal Commissario Liquidatore e riferita al periodo dal ……… al ………, riscontrando che i dati contabili esposti collimano con le risultanze della documentazione in atti.

    a) Come illustrato dal Commissario Liquidatore, nel periodo considerato è stata eseguita una transazione con la società ………, relativa alla vertenza promossa da quest’ultima nei confronti dell’impresa in l.c.a………. [specificare estremi controversia], come da autorizzazione dell’Autorità di vigilanza di data ………, per la quale era stato espresso in data ……… parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza. In esecuzione della transazione è stata incassata da parte del Commissario liquidatore la somma di euro ……… (di cui euro ……… per capitale e euro ……… per interessi e rimborso spese).

    b) Il Comitato di sorveglianza esamina la questione relativa alla rinuncia al credito di euro ………, vantato nei confronti della società ………, per la quale il Commissario era stato autorizzato dalla competente Autorità, come da comunicazione di data ……… Il Comitato, tenuto conto delle valutazioni già espresse nel proprio parere del ………, nel quale si condivideva l’opportunità e la convenienza di procedere alla predetta rinuncia, prende atto dell’avvenuta diminuzione della massa attiva per euro ………, a seguito della rinuncia perfezionata in data ………

    c) Il Presidente del Comitato illustra il punto ……… della relazione semestrale, nella quale il Commissario liquidatore rende noto che sta predisponendo un’istanza da sottoporre al parere di codesto Organo, nella quale si prospetta la convenienza a definire la controversia in corso con la società ……… di ………, con compensazione dei reciproci contro-crediti e conseguente versamento da parte della terza società ………, a beneficio della Procedura, della somma di euro ……… a saldo e stralcio di ogni pretesa. Il Comitato condivide l’opportunità di definire la questione nei termini e modalità prospettate dal Commissario, riservandosi in ogni caso di esprimere il proprio parere una volta che verrà formalizzata l’istanza per l’autorizzazione e dopo aver verificato che la soluzione prospettata dal Commissario non comporti, nella sostanza, un riparto parziale che risulti lesivo della par condicio creditorum.

    d) Per quel che riguarda il punto della relazione relativo al recupero del credito vantato nei confronti della società ………, il Comitato di Sorveglianza prende atto che il Tribunale di ……… ha provveduto, con provvedimento di data ………, ad aggiudicare il complesso immobiliare di ……… per la somma di euro ………

    e) ………

    f) ………

    ***

    Per quanto esposto, il Comitato di Sorveglianza

    ESPRIME

    il proprio assenso all’operato del Commissario Liquidatore.

    Luogo, data ………

    Il Presidente ………

    I componenti ………

    ………

    F873
    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER L’AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 307, C. 1, CCII NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELL’IMPRESA IN L.C.A.

    All’Autorità di vigilanza

    ………

    ………

    ***

    Impresa ……… in l.c.a.

    Sede legale ed amministrativa in ………, via ……… n……….

    Decreto di ammissione di data ………

    Pubblicato in G.U. n………. del ………

    Commissari liquidatori:

    1) ……… [nome e cognome],

    2) ……… [nome e cognome],

    3) ……… [nome e cognome];

    ISTANZA DEI COMMISSARI LIQUIDATORI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2393-2394 C.C. NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DELL’IMPRESA ……… IN L.C.A.

    ***

    I sottoscritti ……… [nome e cognome], ……… [nome e cognome], ……… [nome e cognome], domiciliati in ………, nella loro qualità di commissari liquidatori dell’impresa ………, con sede legale in ………, nominati con provvedimento ministeriale di data ………,

    PREMESSO CHE

    1) l’impresa ……… è stata dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di ………del………;

    2) con successivo provvedimento ……… [indicare provvedimento di ammissione alla l.c.a.] del ……… è stata aperta la procedura di l.c.a. della impresa ………;

    3) alla data di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa è risultato un disavanzo patrimoniale stimato in circa euro ………, con perdite maturate (a valori contabili) per complessivi euro ……… a fonte di un capitale sociale di euro ………;

    4) in data ……… è stata depositata presso la Procura della Repubblica di ………la relazione ex art. 306 CCII, nella quale è stato esposto che:

    a. le perdite maturate negli ultimi due esercizi precedenti l’apertura della procedura ammontavano a euro ………, a fronte di un patrimonio netto di euro ………;

    b. il capitale sociale doveva, conseguentemente, considerarsi integralmente perso, per le perdite maturate, quanto meno a far data dal ………, senza che gli amministratori ed i componenti dell’organo di controllo si siano attivati nelle competenti sedi, assumendo le iniziative previste dalla legge;

    c. le disponibilità liquide che erano depositate alla data del ……… sul libretto bancario ……… non sono state rinvenute né consegnate ai Commissari liquidatori;

    d. i crediti di natura finanziaria e commerciale non erano stati prudenzialmente valutati dagli amministratori, nel rispetto delle norme di legge e dei corretti principi contabili, come rappresentato nella relazione del coadiutore contabile, che si allega;

    e. le scritture contabili (in particolare, il libro giornale, il libro inventari ed il libro mastro) sono risultati tenuti in modo non corretto e regolare, e in ogni caso non consentono la ricostruzione dei movimenti gestionali intervenuti negli ultimi due anni precedenti l’apertura della procedura;

    f………. [descrivere e precisare altri comportamenti di non corretta, infedele e non diligente gestione imputabili agli amministratori nonché i comportamenti contestati ai componenti degli organi di controllo];

    5) lo stato passivo predisposto dal Commissario liquidatore rappresenta debiti accertati per euro ………, a fronte di un attivo realizzato pari a euro ………, confermando così il disavanzo patrimoniale di euro ………;

    6) all’esito delle verifiche svolte dai Commissari liquidatori è emerso che gli amministratori ……… sono proprietari dei seguenti beni immobili ……… [indicare gli elementi che consentano di valutare la convenienza ed opportunità dell’azione di responsabilità];

    7) per quanto esposto, i sottoscritti Commissari liquidatori ritengono che gli amministratori ed i componenti dell’organo di controllo in carica nel periodo ………, siano responsabili ex artt. 2392-2393-2394 e 2497 c.c. nei confronti dell’impresa e dei creditori sociali, per aver agito in violazione di nome di legge e/o di statuto e/o del generale dovere di diligenza che presiede la loro azione, causando - colposamente e/o dolosamente - un grave danno al patrimonio sociale, stimato in euro ………;

    Tutto ciò premesso ed esposto, i sottoscritti commissari liquidatori

    FANNO ISTANZA

    affinché ……… [Autorità di vigilanza], visto il parere favorevole del Comitato di sorveglianza del ………, che si allega, voglia autorizzare i Commissari liquidatori a promuovere azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393, 2394 e 2497 c.c. nei confronti degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo in carica nel periodo ………, e più precisamente:

    1) Sig………. nato ………, residente ………, amministratore delegato dal ……… al ………;

    2) Sig………., nato ………, residente ………, amministratore dal ……… al ………;

    3) Sig………., nato ………, residente ………, sindaco effettivo dal ……… al ………;

    4) ………

    Si allegano i seguenti documenti:

    1. Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa ………;

    2. Relazione dei Commissari liquidatori del ………;

    3. Relazione del coadiutore contabile ………;

    4. Visure RR.II……….;

    5. Parere del Comitato di Sorveglianza di data ………;

    6……….

    Luogo, data ………

    I Commissari liquidatori ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Le funzioni del commissario liquidatore - II. La relazione del commissario - III. I poteri del commissario.

    I. Le funzioni del commissario liquidatore

    I.Le funzioni del commissario liquidatore

    1 Il commissario liquidatore, al pari del curatore del fallimento, non dispone dei diritti della massa dei creditori della società in liquidazione coatta amministrativa, così che, alle affermazioni da lui compiute in sede giudiziale, non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti, di natura confessoria, idonea a sollevare la controparte dall’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’opponibilità alla procedura di determinati atti o negozi giuridici [C. I 14.3.2022, n. 8130; C. II 29.8.2011, n. 17717; C. I 12.5.1998, n. 4774, FI 1998, I, 2114]. Il liquidatore è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito - in via di diritto o di fatto - per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare una efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi [C. pen. 28.5.2018, n. 39009; C. pen. 8.11.2007, n. 8260, Fall 2009, 740]. Nel nostro ordinamento la responsabilità per omissione è fondata sull’inosservanza di un obbligo di agire, nascente da fonte legale o convenzionale o anche soltanto dalla cd. posizione di garanzia del soggetto rimasto inattivo: obbligo che impone, a tutela del diritto altrui, il compimento di un’attività volta a prevenire l’evento dannoso. Nel caso di specie, gli obblighi di vigilare sono due: da un lato, l’art. 1, d.l. 5.6.1986, n. 233, convertito con modificazioni nella l. 1.8.1986, n. 430, che prescrive l’obbligo di vigilare sulle società fiduciarie anche durante la procedura di liquidazione coatta amministrativa, attraverso ispezioni periodiche o straordinarie, con l’eventuale ausilio di esperti al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità. Dall’altro, l’art. 204 l. fall., il quale stabilisce che le operazioni del commissario liquidatore sono svolte secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza [T. Roma 17.1.2018, n. 1153, DeJure 2018]. L’atto di preposizione del commissario liquidatore alla gestione della società, contestualmente posta in liquidazione coatta amministrativa, sebbene emesso in carenza di potere, comporta, allorché sia stato eseguito con la presa in consegna dei beni della società, delle scritture contabili e degli altri documenti dell’impresa da parte del commissario, l’assunzione e l’esercizio stabile di fatto della gestione della società; pertanto, la nullità dell’atto di preposizione non può eliminare gli effetti concretamente prodottisi nella realtà fenomenica, i quali, coinvolgendo un numero imprecisato e potenzialmente illimitato di soggetti, devono per questa ragione considerarsi irreversibili, con la conseguenza che il bilancio non può ritenersi retroattivamente viziato in ragione della mera illegittimità della nomina del commissario [C. I 21.11.2008, n. 27777, Fall 2009, 739]. Nel caso di ritenuta inesistenza della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e del conseguente decreto di messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società, la legittimazione sostanziale e processuale del commissario liquidatore può essere esclusa soltanto per effetto dell’accertamento - compiuto, in via principale, quanto meno tra la società in bonis ed il Ministero competente, con l’intervento dello stesso commissario - dell’avvenuta emissione in carenza di potere dei menzionati provvedimenti. Tale accertamento deve risultare da una sentenza passata in giudicato, la quale, traducendosi nell’affermazione dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale, comporta la cessazione dei poteri rappresentativi e gestionali spettanti al commissario, senza peraltro che il venir meno della legittimazione di quest’ultimo implichi l’inesistenza degli atti legalmente compiuti nell’ambito della procedura e nei rapporti con i terzi, operando la predetta declaratoria con efficacia ex nunc [C. I 22.1.2014, n. 1280, GCM 2014].

    II. La relazione del commissario

    II.La relazione del commissario

    1 La relazione del commissario liquidatore non ha valore probatorio, bensì valore meramente presuntivo ed indiziario, suscettibile di prova contraria, in ordine alla veridicità dei fatti appresi nell’esplicazione dei compiti di ufficio ed in essa riferiti [C. 1.3.1974, n. 577, FI 1974, I, 2723].

    III. I poteri del commissario

    III.I poteri del commissario

    1 Al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l’art. 31, c. 2, l. fall., che impone l’autorizzazione (del giudice delegato) perché il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (art. 201 l. fall.), ha regolato l’esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell’esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo (art. 206 l. fall.); pertanto, il commissario liquidatore, per l’esercizio dei poteri che gli spettano, ha bisogno dell’autorizzazione (dell’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione), oltre che nell’ipotesi particolare di azione giudiziaria di responsabilità prevista dal comma 1, art. 206 l. fall., solo per il compimento degli atti di cui al comma 2 del medesimo articolo [C. I 10.10.2008, n. 24908, Fall 2009, 486; C. I 23.2.1993, n. 2223, DF 1993, II, 767]. Il commissario liquidatore ha poteri di rappresentanza processuale generalizzata dell’impresa sottoposta a l.c.a.; necessita, soltanto per l’esercizio delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. contro amministratori e componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione e per le attività di cui all’art. 35 l. fall., dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza ex art. 206 l. fall. L’art. 206 l. fall. è norma speciale ed esaustiva rispetto al rinvio generale ai poteri del curatore contenuto nell’art. 201 l. fall., l’autorizzazione prevista dalla norma si pone non come elemento integrativo del potere del Commissario liquidatore ma come condizione di efficacia della sua attività processuale. In applicazione dell’art. 182 c.p.c. è consentita la sanatoria degli atti processuali posti in essere da tale organo prima della prescritta autorizzazione, con effetto sanante ex tunc mediante l’autorizzazione tardiva [T. Milano 13.9.2019, n. 8152, DeJure 2020].

    2 L’autorizzazione dell’autorità di vigilanza al commissario della società in amministrazione straordinaria è necessaria solo ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci e non anche per il compimento dei successivi atti, diretti a coltivare quell’azione, già proposta, tra i quali rientra, in particolare, l’atto di impugnazione [C. I 22.6.1990, n. 6278, GI 1991, 1, 1, 182]. L’art. 206 l. fall., in tema di poteri del commissario dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c., debba essere esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. La disposizione in questione si riferisce esclusivamente all’impresa in liquidazione e non già alle società da questa controllate o, come nella fattispecie, integralmente acquisite dopo i fatti sui quali si fonda l’azione di responsabilità: tali ipotesi sono al di fuori dell’ambito di riferimento della norma. Vertendosi in tema di limiti al diritto di agire in giudizio a tutela di un diritto soggettivo, la norma è soggetta a stretta interpretazione e non ammette l’estensione analogica a casi simili e materie analoghe [C. I 9.1.2020, n. 282, GD 2020].

    3 Nel caso di ritenuta inesistenza della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e del conseguente decreto di messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società, la legittimazione sostanziale e processuale del commissario liquidatore può essere esclusa soltanto per effetto dell’accertamento - compiuto, in via principale, quanto meno tra la società in bonis ed il Ministero competente, con l’intervento dello stesso commissario - dell’avvenuta emissione in carenza di potere dei menzionati provvedimenti. Tale accertamento deve risultare da una sentenza passata in giudicato, la quale, traducendosi nell’affermazione dell’inesistenza giuridica della procedura concorsuale, comporta la cessazione dei poteri rappresentativi e gestionali spettanti al commissario, senza peraltro che il venir meno della legittimazione di quest’ultimo implichi l’inesistenza degli atti legalmente compiuti nell’ambito della procedura e nei rapporti con i terzi, operando la predetta declaratoria con efficacia ex nunc [C. I 22.1.2014, n. 1280, GCM 2014].

    4 Nella società fiduciaria, i fiducianti - dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato - vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati; il mandato dei fiducianti ad investire il danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l’opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, è diretto a costituire patrimoni separati da quello della società stessa ed intangibili dai creditori di quest’ultima. Ne consegue che l’eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta lesione all’integrità del patrimonio sociale, sicché i commissari liquidatori sono privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l’integrità), bensì dei fiducianti, ai quali soltanto (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all’azione individuale di cui all’art. 2395 [C. I 21.5.1999, n. 4943, Fall 2000, 416; T. Milano 24.10.2014, DeJure].

    5 La costituzione di parte civile nel processo penale è in astratto atto idoneo ad avere effetto interruttivo della prescrizione, fino alla definizione del processo con sentenza irrevocabile, limitatamente alla pretesa risarcitoria per illecito e non anche relativamente alle eventuali azioni contrattuali insorgenti nei confronti dell’imputato [C. I 10.12.1994, n. 10571, Fall 1995, 807; C. App. Venezia 19.7.2017, n. 1527, DeJure]. Nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza, è ammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore non munito di autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l’azione civile nel processo penale non si concretizza in un’azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c., per la quale è necessaria l’autorizzazione) [C. pen. V 17.3.2016, n. 20108, CED Cass. pen. 2016. In senso contrario, C. pen. V 16.12.2004, n. 3407, RP 2006, 593, per la quale, “È inammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore - nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza - privo di autorizzazione da parte dell’Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all’art. 206 l. fall. richiede tale autorizzazione per il promovimento dell’azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un’azione di responsabilità nell’ambito del processo penale, mentre nessun rilievo spiega in quest’ambito l’art. 200 l. fall. che riguarda solo le cause relative a rapporti di natura patrimoniale, per le quali il commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza”].

    6 La funzione di vigilanza si caratterizza per l’emanazione di direttive circa l’attività di liquidazione consistenti in ordini di carattere generale che, seppure vincolanti per il commissario liquidatore, non consentono la ricostruzione del rapporto tra quest’ultimo e l’attività di vigilanza secondo un profilo squisitamente gerarchico (con connessi poteri di avocazione e sostituzione), dovendo riconoscersi al commissario liquidatore una spiccata autonomia (discrezionalità) sia nell’amministrazione che nella predisposizione dello stato passivo, e non comporta di principio la formazione e la detenzione di atti e documenti amministrativi riguardanti il procedimento di liquidazione in senso stretto. Ne consegue che la titolarità di detta funzione in capo ad un determinato soggetto non ne determina la legittimazione passiva nei confronti dell’azione per l’accesso ai documenti, la quale presuppone che i documenti oggetto della richiesta di accesso siano formati o, comunque, detenuti dall’amministrazione nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali [CdS IV 31.1.2005, n. 218, FA CDS 2005, 91].

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