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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    301. Organi della liquidazione coatta amministrativa

    Mostra tutte le note

    [1] Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori. (1)

    [2] Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

    (1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. La nomina del commissario liquidatore - II. La nomina del comitato di sorveglianza - III. Il ruolo dell’autorità giudiziaria.

    I. La nomina del commissario liquidatore

    I.La nomina del commissario liquidatore

    1 Il decreto che dispone la liquidazione contiene la nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. Nell’art. 301 CCII non si fa riferimento fra gli organi della procedura né al tribunale né all’autorità amministrativa. Tuttavia, l’autorità amministrativa riveste le funzioni di organo della liquidazione in quanto assume poteri di gestione attiva come è dimostrato dal regime autorizzatorio per talune categorie di atti del commissario.

    2 Il commissario liquidatore è nominato nel provvedimento che dispone la liquidazione (art. 301 CCII). Tale organo può essere unipersonale ovvero collegiale (e in questo caso le delibere avvengono a maggioranza), secondo una scelta discrezionale operata dall’Autorità di vigilanza, scelta che viene effettuata con lo stesso provvedimento di ammissione alla l.c.a., ovvero con un diverso e successivo provvedimento.

    3 Le norme del codice della crisi che disciplinano la figura del curatore non sono richiamate in tema di liquidazione coatta. Questo mancato richiamo - rilevante ai fini dell’applicabilità dei requisiti di professionalità fissati per il curatore (art. 356 CCII) - si spiega in quanto l’amministrazione opera in regime di piena discrezionalità; quanto alle ipotesi di incapacità e di incompatibilità, espressamente previste dall’art. 356 CCII, v’è da ritenere che esse non siano direttamente applicabili dal punto di vista formale e che pur tuttavia la designazione debba essere rivolta nei confronti di un soggetto indipendente in virtù del principio costituzionale dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 cost.) .

    II. La nomina del comitato di sorveglianza

    II.La nomina del comitato di sorveglianza

    1 Nel confronto fra le funzioni del curatore e del commissario le simmetrie sono molte; diverso è il discorso per ciò che attiene al comitato di sorveglianza e all’autorità di governo. Con il decreto che dispone la liquidazione l’autorità di vigilanza designa i componenti (in numero di tre o cinque) del comitato di sorveglianza scegliendoli fra persone esperte nel settore di attività esercitato dall’impresa, possibilmente - ma non necessariamente - fra i creditori. Cfr. [F865] [F866].

    2 Il comitato di sorveglianza è un organo con caratteristiche fortemente differenziate rispetto al comitato dei creditori. In tal senso v’è da chiedersi se quei poteri autorizzativi che spettano al comitato dei creditori siano stati trasferiti al comitato di sorveglianza, mentre in relazione ai poteri consultivi le nuove regole sul comitato dei creditori trovano piana applicazione anche all’organo collegiale della l.c.a. Se si intende alla lettera il rinvio contenuto nell’art. 304 CCII, le scelte del commissario in merito al subentro o allo scioglimento dai contratti pendenti dovrebbero essere precedute, e condizionate, dall’autorizzazione del comitato di sorveglianza chiamato a valutare la coerenza del contratto col perseguimento degli interessi pubblici oggetto della l.c.a.

    3 Per l’espletamento dell’attività consultiva, il comitato di sorveglianza si esprime con pareri (nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia richiesto dal commissario o dall’autorità di vigilanza), i quali, anche nelle ipotesi in cui sono obbligatori, non sono mai vincolanti.

    4 Il comitato dei creditori è un organo che svolge funzioni di compartecipazione gestoria (unitamente al curatore), oltre che funzioni consultive, ed esprime la volontà dei creditori. Al contrario i componenti del comitato di sorveglianza non sono designati necessariamente fra i creditori e non dovrebbero assumere alcun ruolo nella gestione della liquidazione; la liquidazione coatta non è diretta a perseguire la tutela del ceto creditorio, sì che sarebbe disarmonico rispetto al sistema riconoscere un potere condizionante al comitato di sorveglianza. In questo contesto qualche problema deriva da quanto previsto nell’art. 304 CCII a proposito delle regole sui contratti pendenti.

    III. Il ruolo dell’autorità giudiziaria

    III.Il ruolo dell’autorità giudiziaria

    1 Il ruolo dell’autorità giudiziaria è diverso. Nelle disposizioni di cui agli artt. 301 ss. CCII non si fa [giustamente] menzione del tribunale, in quanto tale organo è evocato solo ai fini della risoluzione dei conflitti che sorgono all’interno della procedura. Al tribunale non compete alcun intervento sulla gestione della procedura e dunque va escluso che lo si possa reputare un organo, tanto più che nella disciplina della l.c.a. non si incontra neppure una norma omologa a quella di cui all’art. 32 CCII in tema di competenza funzionale del tribunale concorsuale. Il tribunale è tanto poco organo della procedura che persino le liti che derivano dalla liquidazione non sono concentrate davanti ad un unico ufficio giudiziario, in quanto si applicano le ordinarie regole di competenza per valore e per territorio; per l’azione revocatoria la competenza va affermata in base agli artt. 18 e 20 c.p.c. e 1182 c.c.

    B) Frmule

    B)Frmule
    F865
    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER LA NOMINA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (NON NOMINATO CONTESTUALMENTE AL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI L.C.A.)

    IMPRESA ……… IN L.C.A.

    ***

    Alla Autorità di Vigilanza ………

    ***

    ISTANZA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE PER LA NOMINA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

    ***

    Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore dell’impresa ……… in l.c.a., con sede legale ed amministrativa in ………, via ………

    PREMESSO CHE

    1) con provvedimento di data ………, l’impresa ……… è stata ammessa alla procedura di l.c.a.

    2) con il provvedimento di apertura della procedura non si è provveduto alla nomina (obbligatoria o facoltativa) del comitato di sorveglianza;

    3) si rende necessario procedere alla vendita del complesso immobiliare sito in ………, per il quale è necessario acquisire il previo parere del comitato di sorveglianza;

    4) dall’esame della contabilità dell’impresa ……… risultano i nominativi dei seguenti creditori, che potranno esser scelti per la composizione del comitato di sorveglianza:

    a ………,

    b ………,

    c ………,

    FA ISTANZA

    affinché ……… [indicare l’autorità amministrativa competente alla nomina] voglia provvedere ai sensi dell’art. 301 CCII [nonché dell’art. ……… della Legge ………] voglia

    NOMINARE

    i membri del comitato di sorveglianza dell’impresa ……… in l.c.a.

    Luogo, data ………

    Il Commissario liquidatore ………

    F866
    TRASMISSIONE DELL’ELENCO DEI CREDITORI PER LA NOMINA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (NON NOMINATO CONTESTUALMENTE AL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI L.C.A.)

    IMPRESA ……… IN L.C.A.

    ***

    COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEI CREDITORI CHE POSSONO ESSERE CHIAMATI A COMPORRE IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

    ***

    Il sottoscritto ………, quale commissario liquidatore dell’impresa ……… in l.c.a., con sede legale ed amministrativa in ………, via ………

    PREMESSO CHE

    1. con provvedimento del ………, l’impresa ……… è stata ammessa alla procedura di l.c.a.

    2. con comunicazione del ………, lo scrivente è stato invitato a comunicare l’elenco dei creditori dell’impresa ………, affinché possano esser individuati i nominativi dei possibili componenti del comitato di sorveglianza;

    3. dall’esame della contabilità dell’impresa ……… risultano i nominativi dei seguenti creditori:

    a ………,

    b ………,

    c ………,

    Luogo, data ………

    Il Commissario liquidatore ………

    C) Giurisprudenza:

    C)Giurisprudenza:

    I. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa - II. (Segue) A) il commissario liquidatore - III. (Segue) B) il Comitato di sorveglianza.

    I. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa

    I.Gli organi della liquidazione coatta amministrativa

    1 L’autorità ministeriale non svolge atti gestori, né direttamente né indirettamente per il tramite del commissario, e, comunque, non ha il potere di sostituirsi ad esso o di ordinargli di consegnare ad altri i beni dell’imprenditore [C. I 14.5.2005, n. 10130, Fall 2006, 95].

    II. (Segue) A) il commissario liquidatore

    II.(Segue) A) il commissario liquidatore

    1 L’avvocato il quale, pur avendo la qualità di creditore della società in liquidazione coatta amministrativa, ne assuma e mantenga la carica di commissario liquidatore, pone in essere un comportamento rilevante ai fini disciplinari, tenendo conto che quella qualità determina una situazione di incapacità od incompatibilità con detta carica (pur in difetto di un espresso richiamo, nella liquidazione coatta, delle regole fissate per il curatore dall’art. 28 l. fall.) e che, comunque, si tratta di condotta contrastante con le esigenze di obiettività ed imparzialità nello svolgimento della funzione pubblica affidatagli e, quindi, non conforme a correttezza e lealtà professionale [C. I 8.2.1990, n. 866, Fall 1990, 689]. Non sussiste alcuna incompatibilità ad assumere le funzioni di presidente del collegio dei liquidatori per la liquidazione speciale prevista dal r.d. 15.6.1933, n. 859 nei confronti di chi, precedentemente, abbia svolto le funzioni di commissario giudiziale nell’amministrazione controllata dell’impresa poi posta in liquidazione speciale [CdS IV 12.6.1963, n. 452, CS 1963, I, 909].

    2 Anche un organo collegiale composto da tre persone, in quanto regolarmente costituito, può deliberare legittimamente (sempre che il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum prescritto) e funzionare con la presenza di due soli componenti, quando la legge non disponga diversamente [C. s.l. 26.4.2016, n. 8245]. Ne consegue che l’azione revocatoria fallimentare è correttamente proposta da due dei tre commissari dell’amministrazione straordinaria di una società, posto che l’art. 198 l. fall. stabilisce che, quando sono nominati più commissari, essi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi [C. V 23.3.2007, n. 7161, BTI 2008, 1605; C. I 22.11.2000, n. 15056]. La notifica di sentenza, pronunziata nei confronti di impresa assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione anche se effettuata a uno soltanto dei tre commissari liquidatori nominati ai sensi dell’art. 198 l. fall., nel domicilio del commissario, e non nella sede dell’impresa [C. 19.8.1969, n. 3014, FI 1969, I, 2827].

    3 Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto il decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa oppure - salva la necessità del preventivo ricorso all’autorità di vigilanza - gli atti posti in essere dal commissario liquidatore, i quali siano, al pari di detto decreto, caratterizzati dal contenuto autoritativo e strumentale alla cura di sovraordinati interessi pubblici; requisiti, questi, che non sono ravvisabili relativamente ad atti che incidano sulla situazione di terzi estranei alla procedura liquidatoria, configurandosi, in tal caso, rapporti tra parti in posizione di parità, titolari di diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice ordinario; ne consegue che, nei confronti del terzo estraneo alla liquidazione, il quale, avendo subito gli effetti dell’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) proposta dal liquidatore, faccia valere in giudizio la propria perdurante qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale sul bene restituito alla massa, sussiste la giurisdizione ordinaria anche se la pretesa sia diretta ad ottenere la partecipazione della liquidazione del bene in contestazione a quella delle altre attività provenienti dal patrimonio dell’impresa in liquidazione [C. s.u. 9.3.1993, n. 2801, Fall 1993, 833; TAR Catanzaro 28.1.2012, n. 90, FAmm 2012]. Con riguardo all’impugnazione degli atti del commissario della liquidazione coatta amministrativa deve essere affermata la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo ove si verta in tema di provvedimenti amministrativi, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario quando si tratti di contratti od in genere di atti di natura privatistica (nella specie, transazione), ricollegandosi l’impugnazione stessa a posizioni di diritto soggettivo [C. s.u. 26.2.1989, n. 5223, Fall 1990, 488; in senso conforme C. s.u. 9.4.1987, n. 3489, ivi 1987, 1059]. L’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in relazione ad eventuali omissioni o ritardi in cui incorra il commissario liquidatore nella formazione e nel deposito dello stato passivo, può ricorrere all’autorità di vigilanza e, poi, in via giurisdizionale, al giudice amministrativo, considerato che le sue posizioni soggettive, rispetto agli atti posti in essere da detto commissario in qualità di organo della p.a., hanno natura di interessi legittimi [C. s.u. 16.1.1991, n. 372, Fall 1991, 487].

    4 Il vizio del provvedimento di autorizzazione di una transazione, adottato dal tribunale fallimentare senza il preventivo parere del comitato dei creditori, determina l’annullabilità, e non la nullità, del negozio, la quale può essere fatta valere esclusivamente dal curatore e non dai singoli creditori del fallito [C. 17.7.1980, n. 4647, FI 1981, 1, 789]. La mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall’art. 35 l. fall. ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale, importa, non già la nullità dei negozi posti in essere, ma l’annullabilità dei medesimi, che, essendo il cit. art. 35 dettato nell’interesse dell’amministrazione fallimentare, può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 1441 c.c., unicamente da quest’ultima, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del doppio grado di giurisdizione, sicché la relativa domanda non può essere avanzata per la prima volta né con la comparsa conclusionale di primo grado, né nel giudizio di appello [C. I 12.10.1981, n. 5334].

    5 Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell’impresa, sicché, ai sensi dell’art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria. (Nel caso di specie va, pertanto, confermato il decreto reiettivo di ammissione del credito allo stato passivo in conseguenza del mancato deposito degli atti di erogazione e quietanza, deficit probatorio non superabile dalla circostanza che il commissario, nelle sue conclusioni, pur dando atto della mancata produzione documentale, aveva rimesso al tribunale la decisione sull’effettiva debenza della somma) [C. I 14.3.2022, n. 8130, GD 2022].

    6 Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non è configurabile alcuna prorogatio dei poteri del commissario liquidatore, trovando tali poteri il loro unico ed esclusivo fondamento nel provvedimento che ha disposto la liquidazione, con la conseguenza che, una volta venuta meno l’efficacia di questo, cessano automaticamente i poteri del commissario con il ripristino degli organi statutari ordinari [C. I 26.2.1990, n. 1430, Fall 1990, 1003].

    III. (Segue) B) il Comitato di sorveglianza

    III.(Segue) B) il Comitato di sorveglianza

    1 L’obbligo del preventivo parere del comitato di sorveglianza, previsto dal comma 2 dell’art. 210 l. fall., per la vendita di beni immobili nella liquidazione coatta amministrativa, richiede la sua correlazione rispetto al momento in cui si compie l’atto liquidatorio; pertanto se, dopo che sia intervenuto tale parere, sopravvengano nuove circostanze idonee ad indirizzare l’organo deliberante verso prospettive più vantaggiose per la massa, quali la presentazione di altre offerte rispetto all’unica offerta originariamente pervenuta, occorre che il commissario si munisca di altro parere [C. I 11.7.1992, n. 8455, Fall 1993, 37; in senso conforme C. 23.2.1984, n. 1294, ivi 1984, 1167]. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, è meramente facoltativa, in base al combinato disposto degli artt. 198 e 211 l. fall., la nomina del comitato di sorveglianza [TAR Sicilia 10.3.1997, n. 262, FAmm 1997, 3251]. Ai sensi dell’art. 198, c. 2, l. fall., la nomina di un comitato di sorveglianza, nella liquidazione coatta amministrativa, è facoltativa ove trattasi di società cooperativa [TAR Basilicata 10.3.1978, n. 43, TAR 1978, 1, 2383].

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