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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

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    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Massimo Fabiani, Giovanni Battista Nardecchia

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Formulario commentato

    300. Provvedimento di liquidazione

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    [1] Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

    A) Inquadramento funzionale:

    A)Inquadramento funzionale:

    I. Forma di pubblicità del provvedimento di l.c.a.

    I. Forme di pubblicità del provvedimento di l.c.a.

    I.Forme di pubblicità del provvedimento di l.c.a.

    1 Poiché la l.c.a. è una procedura governata dall’autorità amministrativa, il provvedimento che sancisce l’apertura della procedura è, sempre, un decreto emesso dal Ministro competente (art. 300 CCII); tale provvedimento è reso pubblico con l’inserzione nella Gazzetta ufficiale e con l’iscrizione nel registro delle imprese, tanto è vero che è questo il veicolo informativo anche per i creditori.

    2 Il provvedimento è emesso dall’Autorità che ha la vigilanza sull’impresa e riveste i caratteri - formali e sostanziali - dell’atto amministrativo; per giungere al provvedimento occorre transitare per un procedimento amministrativo (cfr., l. n. 241/1990), con conseguente dovere da parte dell’Autorità di vigilanza di dare specifica comunicazione, a pena di nullità, dell’avvio del procedimento ai destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale.

    B) Giurisprudenza:

    B)Giurisprudenza:

    I. Il decreto del Ministro.

    I. Il decreto del Ministro

    I.Il decreto del Ministro

    1 La p.a. è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, qualora non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. La violazione di tale obbligo importa la nullità del procedimento [TAR Lazio 4.10.1993, n. 1675, DF 1994, II, 400].

    2 Con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della l.c.a. (nonché dei soggetti coinvolti dalla procedura stessa), la tutela spetta alla giurisdizione amministrativa sia con riferimento al decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa, sia - salva la necessità del preventivo ricorso all’autorità di vigilanza - ai successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore, essendo gli uni e gli altri caratterizzati da un contenuto autoritativo e strumentali alla cura di interessi pubblici, così da fondare soltanto posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di interesse legittimo [CdS VI 23.9.2014, n. 4798; C. s.u. 9.3.1993, n. 2801, Fall 1993, 833]. Nella l.c.a. non sono ammissibili, in sede di opposizione avverso lo stato passivo, contestazione sulla legittimità dell’instaurazione di tale procedura concorsuale [C. 25.10.1977, n. 4569, FI 1978, I, 56]. La pendenza del giudizio d’impugnazione del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa davanti al giudice amministrativo di un’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa non comporta la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della procedura giurisdizionale di dichiarazione dello stato d’insolvenza della suddetta impresa, non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra le due procedure [C. I 10.10.1992, n. 11085, Fall 1993, 354]. Se è vero che l’art. 91, r.d. 4.1.1925, n. 63 prescrive la pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazione nella G.U., è altrettanto vero che lo scopo per il quale la pubblicazione è imposta può dirsi pienamente raggiunto anche dalla sola pubblicazione dell’avviso, essendo del tutto irrilevanti, ai fini per i quali la pubblicità è predisposta, i motivi in base ai quali è stata ordinata la liquidazione coatta amministrativa [CdS VI 26.10.1971, n. 789, CS 1971, I, 1945]. L’inosservanza del termine di dieci giorni, previsto dall’art. 197 l. fall., entro il quale il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa deve essere pubblicato nella G.U. della repubblica, non costituisce causa di illegittimità del provvedimento stesso; infatti, il detto termine non inerisce alla validità dell’atto, sia per la sua natura meramente ordinatoria, non risultando comminata per l’inosservanza alcuna decadenza, sia, soprattutto, perché esso è posto in funzione della pubblicità da dare all’atto, ai fini della sua efficacia ei confronti dei terzi [TAR Basilicata 10.3.1978, n. 43, TAR 1978, I, 2383].

    3 È inammissibile il ricorso per ingiunzione contro la società in liquidazione coatta amministrativa proposto dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale che l’ha disposta, a nulla rilevando la mancata comunicazione di quest’ultimo per l’iscrizione nel registro delle imprese e quindi la omissione delle formalità transitoriamente previste, in sostituzione di tale adempimento, dall’art. 100 disp. att. c.c. [C. 6.7.1968, n. 2298, FI 1968, I, 2459].

    Fine capitolo
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